Piattaforme per operazioni in frutteto: i chiarimenti del Ministero sulle verifiche periodiche
A cura della Redazione
La Circolare ministeriale 26 ottobre 2026, n. 11 chiarisce quali piattaforme utilizzate nei frutteti sono soggette alla nuova verifica periodica triennale introdotta dalla Legge n. 34/2026, distinguendole dalle PLE e dalle macchine agricole raccogli-frutta già disciplinate dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008
Cosa tratta?
La Legge 11 marzo 2026, n. 34, recante “Legge annuale sulle piccole e medie imprese”, in vigore dal 7 aprile 2026, ha introdotto diverse novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra queste assume particolare rilievo la modifica apportata dall’articolo 12 all’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, nel quale sono individuate le attrezzature di lavoro soggette alle verifiche periodiche previste dall’articolo 71, comma 11.
Nell’Allegato è stata infatti inserita una nuova voce dedicata alle “Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”, per le quali è stabilita una verifica periodica triennale.
Proprio l’introduzione della nuova categoria ha tuttavia posto alcuni dubbi interpretativi, soprattutto rispetto alle altre attrezzature già utilizzate per il lavoro in quota nel settore agricolo. Su questo aspetto interviene la Circolare ministeriale, dedicata espressamente ai chiarimenti operativi sull’applicazione della modifica dell’Allegato VII.
La Circolare chiarisce che, l’utilizzo di una piattaforma nell’ambito di un frutteto, infatti, non è di per sé sufficiente per ricondurre automaticamente l’attrezzatura alla nuova categoria e, conseguentemente, alla periodicità triennale.
Da qui deriva una conseguenza importante: le piattaforme per operazioni in frutteto interessate dalla verifica triennale non devono essere confuse né con le macchine agricole raccogli-frutta né con le PLE già soggette alle verifiche periodiche.
Infatti, le macchine agricole raccogli-frutta, comunemente indicate anche come carri raccogli-frutta, sono classificate, sotto il profilo tecnico e operativo, come ponti sospesi e relativi argani e rientrano nella definizione di “impianti speciali” prevista dal punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982. Sono pertanto già comprese nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e rimangono soggette a verifica periodica biennale.
Analogo ragionamento viene sviluppato rispetto alle piattaforme di lavoro elevabili (PLE), finora classificate nell’Allegato VII come ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato. Anche queste attrezzature non devono essere ricondotte automaticamente alla nuova periodicità triennale. La Circolare osserva che, qualora il legislatore avesse voluto modificare il regime delle PLE in generale, avrebbe fatto riferimento alle “Piattaforme di Lavoro Elevabili” senza collegarle specificamente a un determinato ambito operativo, vale a dire quello del frutteto. Per le PLE resta quindi confermata la verifica periodica annuale.
Per la corretta gestione degli obblighi di verifica è quindi necessario individuare innanzitutto la categoria tecnica alla quale appartiene l’attrezzatura, ma non solo, anche verificare se si tratta di “operazioni in frutteto”.
Ai fini dell’applicazione della nuova previsione dell’Allegato VII, devono essere considerate piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto soggette alla verifica triennale quelle:
- destinate a portare gli operatori in posizione di lavoro;
- utilizzate per raccolta della frutta, diradamento, potatura o altre operazioni relative al frutteto;
- caratterizzate da un’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri;
- progettate per operare sia su terreni non coltivati e sconnessi sia su terreni livellati e solidi;
- che non rientrano nella definizione di macchina agricola raccogli-frutta di cui al punto 9 dell’Allegato A al D.M. 4 marzo 1982.
Cosa dice la legge?
- D.Lgs. 81/2008: all’articolo 71, comma 11 stabilisce l’obbligo di sottoporre determinate attrezzature di lavoro a verifiche periodiche, finalizzate a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. Le attrezzature interessate e la relativa periodicità sono individuate nell’Allegato VII.
- Legge 11 marzo 2026, n. 34: Legge annuale sulle piccole e medie imprese, all’art. 12 ha modificato l'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008, introducendo la nuova voce relativa alle“Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto”.
- D.M. 4 marzo 1982: al punto 9 dell'Allegato A, disciplina gli “impianti speciali”, categoria alla quale sono ricondotte le macchine agricole raccogli-frutta.
- UNI EN 16952: norma tecnica riferita alle piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto e, in particolare, al parametro dell’altezza massima della piattaforma inferiore a 3 metri utilizzato dal Ministero nella definizione del campo applicativo della nuova previsione.
Indicazioni operative
- Censire le attrezzature utilizzate per le operazioni in frutteto, individuando per ciascuna tipologia, modello, caratteristiche e destinazione d’uso;
- Verificare la documentazione del fabbricante, prestando attenzione alla classificazione dell’attrezzatura e agli utilizzi per i quali è stata progettata;
- Distinguere le piattaforme interessate dalla nuova voce dell’Allegato VII dai carri agricoli raccogli-frutta già assoggettati alla precedente disciplina;
- Verificare la periodicità applicabile a ciascuna attrezzatura e aggiornare di conseguenza lo scadenzario delle verifiche ex art. 71, comma 11, del D.Lgs. 81/2008;
- Mantenere coerente e aggiornata la documentazione relativa alle attrezzature, conservando gli elementi tecnici utili a giustificarne la classificazione e a ricostruire le verifiche effettuate.
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Allegati
- circolare-n-11-del-26102026 - Scarica