Pignoramenti INPS estesi anche alle rate NASPI future

A cura della Redazione

L’INPS, con il Messaggio n. 3260 del 14 ottobre 2026, ha reso noto che l’Agenzia delle entrate - riscossione può notificare un pignoramento ai sensi dell’art. 72-bis del DPR 602/1973 anche se non ha effettuato la verifica dell’inadempienza prevista dall’art. 48-bis del medesimo provvedimento.

Inoltre, il pignoramento può riguardare sia le somme esigibili alla data della notifica sia le quelle che lo diventano successivamente sempreché siano collegate allo stesso rapporto giuridico al momento del pignoramento, nel rispetto dei limiti di legge e delle prescrizioni contenute nell'atto notificato.

Quindi, in caso di anticipazione della NASPI in due tranche, se viene notificato un pignoramento alla data della prima tranche, anche la seconda, se dovuta, dovrà essere versata all’Agenzia delle entrate - riscossione fino a concorrenza del debito pignorato.

L’INPS precisa anche che la soglia di 5.000 euro prevista dall’art. 48-bis del DPR 602/1973 riguarda la verifica dell’inadempienza e non rileva ai fini del pignoramento.

Pertanto, se una seconda tranche o una somma futura è inferiore a tale soglia, il terzo pignorato resta comunque obbligato a versare all’Agente delle entrate - riscossione anche le somme che divengano esigibili successivamente alla notifica del pignoramento, fino a concorrenza del credito, a prescindere dal loro ammontare.

Lo stesso principio trova applicazione anche per le prestazioni corrisposte in un’unica soluzione, successivamente oggetto di riliquidazione o integrazione, come le riliquidazioni della DSAGR e del TFR a carico del Fondo di garanzia. In tali casi, infatti, le ulteriori somme spettanti costituiscono una prosecuzione del medesimo rapporto obbligatorio e, nelle modalità previste dalla normativa vigente, restano attratte nell’ambito dell’ordine di versamento già notificato.

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