Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie: ufficiali le proroghe

A cura della Redazione

La Legge 7 agosto 2026 n. 152 ha prorogato i termini per l’adeguamento antincendio delle strutture sanitarie soggette al piano previsto dal DM 19 marzo 2015, spostando alcune scadenze al 2027 e al 2029.

Cosa tratta:

La pubblicazione della Legge n. 152/2026, di conversione del DL n. 107/2026, modifica il percorso di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private con oltre 25 posti letto già esistenti e soggette alle disposizioni del DM 19 marzo 2015.

L’art. 13-octies del provvedimento consente alle strutture che hanno aderito al piano di adeguamento e che non sono riuscite a completare gli interventi di disporre di un ulteriore anno per terminare i lavori necessari.

Nuove scadenze

La proroga interessa le fasi finali del programma di adeguamento:

Fase del DM 19 marzo 2025 Scadenza precedente Nuova scadenza
Art. 2 co. 1 lett. d) – ulteriore fase di adeguamento 24 Aprile 2026 24 Aprile 2027
Art. 2 co. 2 lett. d) – adeguamento per lotti fino almeno al 70% della superficie 24 Aprile 2026 24 Aprile 2027
Art. 2 co. 1 lett. e) - completamento dei restanti requisiti 24 Aprile 2028 24 Aprile 2029
Art. 2 co. 2 lett. e) – adeguamento per lotti fino al 100% della superficie 24 Aprile 2028 24 Aprile 2029

Per essere in regola, le strutture devono dimostrare di rispettare le altre disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, va sottolineato che le proroghe sono previste per gli interventi già programmati, che le organizzazioni risultano impossibilitate a terminare entro i termini inizialmente previsti dal DM 19 marzo 2015.

Interventi interessati

Nel programma di adeguamento possono essere inclusi interventi su:

  • compartimentazioni antincendio;
  • vie di esodo;
  • impianti di rilevazione e spegnimento incendi;
  • presidi antincendio;
  • implementazione delle misure organizzative e gestionali per la sicurezza.

Conclusioni

Le proroghe approvate permettono la continuità operativa delle strutture sanitarie che già operano in sicurezza, ma che necessitano di ulteriore tempo per completare le attività di adeguamento e miglioramento programmate, che in alcuni casi sono risultate particolarmente onerose.

COSA DICE LA LEGGE

  • Legge 7 agosto 2026 n.152;
  • Decreto Ministeriale 19 marzo 2015;
  • Decreti ministeriali 1/2/3 settembre 2021;
  • D.Lgs. 81/2008.

INDICAZIONI OPERATIVE

Nella fase di adeguamento e successivamente di mantenimento dei requisiti richiesti, è necessario è opportuno assicurare l’avanzamento delle attività e la sorveglianza, possibilmente anche con strumenti digitali che possono semplificare attività generalmente onerose.

  1. Tracciare le attività già completate e previste, assicurando la condivisione con le figure interessate.
  2. Aggiornare il cronoprogramma dei lavori tenendo conto delle nuove scadenze del 24 aprile 2027 e del 24 aprile 2029.
  3. Mantenere attivo e aggiornato il Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio (SGSA).
  4. Garantire la manutenzione periodica di impianti, attrezzature e presidi antincendio.
  5. Pianificare ed eseguire la sorveglianza dei presidi antincendio.
  6. Assicurare la formazione e l’addestramento degli addetti antincendio secondo le norme vigenti.

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