Previdenza complementare: pubblicate le direttive COVIP sull’adesione automatica

A cura della Redazione

La COVIP, il 22 giugno 2026, ha pubblicato le direttive in materia di adesione automatica di cui all’art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, così come modificato dalla Legge di bilancio 2026.

Attese per il termine del 1° luglio, data di entrata in vigore delle modifiche al secondo pilastro della previdenza, la Commissione ha chiarito alcune casistiche dubbie e il concetto centrale di “prima assunzione”.

Innanzitutto, si specifica che le Direttive sostituiscono integralmente le indicazioni del 24 aprile 2008, quindi dal 1°luglio 2026 questo nuovo intervento va ad abrogare le precedenti.

Viene chiarito che per “lavoratori di prima assunzione” si devono intendere i soggetti assunti per la prima volta in qualità di lavoratori dipendenti.

Viene specificato che la forma pensionistica di destinazione deve essere adeguata alle Istruzioni COVIP in merito ai criteri minimi relativi a percorsi e linee di investimento, pertanto, ai datori di lavori si lascia il compito di acquisire informazioni in merito a tale conformità prima di iniziare a destinare ad essa i flussi di TFR e il relativo pacchetto contributivo.

Si esplicita che, in caso di adesione al fondo COMETA in qualità di fondo residuale come da decreto ministeriale n. 85/2020, non essendovi accordi collettivi di riferimento, non saranno dovute né la contribuzione datoriale né quella a carico del lavoratore.

Per la casistica particolare del contratto o accordo collettivo che preveda che non vengano versati contributi alla previdenza complementare durante il periodo di prova, il datore in caso di adesione automatica verserà il TFR dal giorno dell’assunzione e i contributi solo quando sia superato il periodo di prova.

Inoltre, in merito alla categoria dei lavoratori non di prima assunzione, chi nel precedente rapporto di lavoro abbia aderito alla previdenza complementare e poi abbia riscattato tale posizione individuale non rientra nel meccanismo dell’adesione automatica poiché questa include solo chi dichiara di avere in essere, al momento dell’assunzione, una posizione in una forma pensionistica complementare. Nel caso in cui la variazione del rapporto di lavoro comporti la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione di precedente adesione, ma il lavoratore non ha riscattato completamente la posizione maturata, poiché vi è una posizione in essere, opera il meccanismo dell’adesione automatica.

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