Proporzionalità del licenziamento e limiti del sindacato di legittimità

A cura della Redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, delinea il perimetro del sindacato di legittimità sulla proporzionalità della sanzione e l'applicazione dei principi dettati dalla Consulta in materia di tutele crescenti (d.lgs. n. 23/2015).

La controversia trae origine dal licenziamento disciplinare intimato a una lavoratrice per un preteso abbandono del posto di lavoro. La Corte d'Appello di Napoli aveva dichiarato illegittimo il recesso per sproporzione della sanzione, condannando l'azienda al pagamento di un'indennità risarcitoria (tutele crescenti). La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione lamentando la mancata applicazione della reintegrazione alla luce della previsione del contratto collettivo. La società ha a sua volta proposto ricorso incidentale, contestando la valutazione dei fatti e la proporzionalità del recesso.

Innanzitutto, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società, ribadendo il principio fondamentale per cui il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è rimesso al giudice di merito e la sua rivalutazione in sede di legittimità è preclusa, a meno che la motivazione sia totalmente mancante o affetta da vizi logici radicali. La Corte ricorda che la scelta del giudice di merito di ritenere sproporzionato il licenziamento si fonda su un apprezzamento dei fatti storici insindacabile in Cassazione. Per censurare la proporzionalità tramite il vizio di motivazione (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), la parte deve denunciare l'omesso esame di un fatto decisivo, tale da condurre con certezza a un esito differente della controversia, elemento che in questo caso mancava.

La Corte invece accoglie il secondo motivo del ricorso principale della lavoratrice, applicando direttamente i principi espressi dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 129/2024. Infatti, quando il CCNL applicato prevede espressamente sanzioni conservative per specifiche inadempienze, l'irrogazione del licenziamento viola la prescrizione della contrattazione collettiva. Si rinvia la sentenza in appello affinché la Corte territoriale verifichi se il CCNL applicato preveda una sanzione conservativa per la condotta contestata. In caso positivo, scatterà la tutela reintegratoria attenuata e non la mera tutela indennitaria.

Alla luce di questo orientamento, i datori di lavoro devono verificare attentamente la tassatività delle previsioni dei CCNL: se il contratto collettivo punisce una condotta specifica con una sanzione conservativa (es. multa o sospensione), il licenziamento espone l'azienda a un rischio di reintegrazione. La sentenza ribadisce anche l'importanza della tempestività e completezza formale delle contestazioni disciplinari, ricordando che non è possibile fondare la gravità del recesso su precedenti disciplinari se questi non vengono richiamati nell'atto di contestazione iniziale.

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