Recupero crediti compensati: nuovi codici tributo a seguito di conciliazione
A cura della Redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 25 del 25 giugno 2026, ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento delle somme dovute a seguito di conciliazione relativa agli atti di recupero dei crediti indebitamente compensati, disciplinata dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
L'art. 38-bis del DPR n. 600/1973 stabilisce che, qualora vengano utilizzati in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, anche solo parzialmente, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, l'Agenzia delle Entrate può emettere uno specifico atto di recupero. Le eventuali controversie riguardanti tali atti sono regolate dalle disposizioni contenute nel D.lgs. n. 546/1992.
Per consentire il pagamento, mediante modello F24, delle somme derivanti dagli accordi di conciliazione previsti dagli articoli 48 e ss. del D.lgs. n. 546/1992 e riferiti agli atti di recupero disciplinati dall'art. 38-bis del DPR n. 600/1973, sono stati istituiti appositi codici tributo. Considerato il loro numero, si rinvia alla risoluzione allegata per l'elenco completo.
Per quanto riguarda la compilazione dell’F24, i codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario", esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".
Occorre inoltre compilare i seguenti campi: "Codice ufficio", "Codice atto" e "Anno di riferimento" (espresso nel formato "AAAA"), riportando i dati presenti nell'accordo conciliativo o nel processo verbale. "Rateazione/Regione/Prov./mese rif.", indicando:
- per i codici tributo CT26 e CT27, il codice della Regione, reperibile nella Tabella T0 - Codici delle Regioni e delle Province autonome, disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- per i codici tributo CT28 e CT29, il codice catastale del Comune destinatario, consultabile nella Tabella T4 - Codici catastali dei Comuni, anch'essa pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate.
La risoluzione contiene inoltre una tabella riepilogativa che individua le imposte per le quali continuano a essere utilizzati i codici tributo già esistenti, anche nel caso di versamenti conseguenti a conciliazioni riguardanti atti emessi ai sensi dell'art. 38-bis del DPR n. 600/1973.
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- ris-n-25-del-26-06-2026 - Scarica