Smart working: non sempre è illegittima la geolocalizzazione
A cura della Redazione
Il Tribunale di Cosenza, con la sentenza del 1° luglio 2026, ha deciso che non sempre è illegittimo l’utilizzo di uno strumento tecnologico volto alla geolocalizzazione del lavoratore che svolge la propria attività in smart working.
I giudici di merito si sono pronunciati su un ricorso avanzato da un datore di lavoro che era stato sanzionato dal Garante privacy per aver utilizzato un sistema per la rilevazione delle presenze dei lavoratori in smart working.
In particolare, in un accordo di lavoro agile erano state indicate tre possibili sedi in cui poteva essere svolta la prestazione a distanza, ma dalle verifiche effettuate dal datore di lavoro è risultato che una dipendente lavorava in luoghi non compatibili con quelli contrattuali.
La lavoratrice è stata così sottoposta a procedimento disciplinare, poi sospeso.
E’ stato anche avanzato un reclamo al Garante privacy, secondo cui il sistema adottato dall’azienda avrebbe consentito un controllo costante e indiscriminatorio dei lavoratori, in violazione del GDPR, del Codice della privacy e dello Statuto dei lavoratori sul controllo a distanza.
Di diverso avviso il Tribunale di Cosenza che, a seguito della perizia disposta sullo strumento di geolocalizzazione, ha ritenuto che lo stesso non tracciasse in modo continuo gli spostamenti dei dipendenti, ma si limitasse a rilevare coordinate geografiche, sede, giorno e orario di lavoro solo al momento della timbratura.
Inoltre, il sistema consentiva controlli a campione sui dipendenti secondo una procedura ben definita, senza permettere ulteriori accertamenti.
Il Garante privacy aveva anche sostenuto che la natura flessibile del lavoro agile mal si conciliava con il controllo degli orari e dei luoghi di svolgimento della prestazione.
Anche su questo aspetto il giudice di merito ha dato ragione all’azienda. Il sistema adottato è lecito, trasparente e proporzionato.
In conclusione, la sentenza del Tribunale conferma un orientamento consolidato della Corte di Cassazione in base al quale non ogni sistema tecnologico che consente anche il controllo è illecito, dato che è necessario verificare le finalità, le modalità operative, le garanzie adottate e l’informazione resa ai lavoratori.
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