Via libera alla pensione di reversibilità anche nelle coppie omosessuali
A cura della Redazione
La Corte costituzionale ha pubblicato la sentenza n. 91/2026, con cui ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (L. n. 1272/1939), nella parte in cui non consente l’attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all’estero in caso di decesso dell’altro componente della coppia verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76.
La Corte ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio. In ogni caso, si deve considerare che la scelta del legislatore è stata quella di riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all’estero gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana. Inoltre, ai fini dell’attribuzione della pensione ai superstiti, si sono intesi parificare il coniuge e l’unito civilmente.
Nel caso di specie, l’esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell’altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell’entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l’avvenuta formalizzazione del vincolo all’estero, avrebbe determinato una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilità.
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