Visto di conformità: online la comunicazione dei professionisti per la facoltà di rilascio

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 259305 del 22 settembre 2026, ha definito le regole e le modalità per l’utilizzo del servizio on line “Vi.diCo.Web - Visto di conformità”.

Il servizio, messo a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, consente di trasmettere in modalità telematica la comunicazione per esercitare la facoltà di rilasciare il visto di conformità, prevista dall’articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

Nella comunicazione il professionista deve inserire le informazioni e rendere le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del citato d.m. Deve, inoltre, fornire i dati delle garanzie stipulate per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità e quelli delle eventuali strutture tramite le quali intende effettuare la trasmissione delle dichiarazioni.

La comunicazione è inviata, mediante il servizio on line, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale del professionista e deve essere corredata della documentazione necessaria.

Il servizio on line consente anche la presentazione di integrazioni che si rendano necessarie in relazione alla comunicazione trasmessa. Eventuali variazioni dei dati, degli elementi e dei documenti trasmessi, sono comunicate tramite il servizio entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

È possibile comunicare la rinuncia alla facoltà di rilasciare il visto utilizzando l’apposita funzionalità disponibile all’interno del servizio on line.

Con avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà comunicata la data a partire dalla quale sarà reso disponibile il servizio. Resta fermo che dall’11 gennaio 2027 la comunicazione è effettuata esclusivamente tramite il servizio on line.

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