RINNOVATO IL CCNL AEROPORTI TRASPORTO AEREO - PARTE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI

A cura della Redazione

Il 4 giugno 2025, si sono incontrate le parti ASSAEROPORTI, AEROPORTI 2030 e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO per stipulare il rinnovo CCNL a valere per quadri, impiegati e operai delle Aziende di Gestione Aeroportuale, ed è parte integrante del CCNL del Trasporto Aereo.

Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:

 

GESTIONI AEROPORTUALI

Livelli

Par.

Minimi

E.D.R.

Contingenza

1.7.2025

1.7.2026

1.7.2027

1S

270

2.005,78

2.097,82

2.174,53

59,93

536,70

1

245

1.820,06

1.903,58

1.973,18

55,12

533,12

2A

224

1.664,05

1.740,42

1.804,05

51,09

530,07

2B

210

1.560,05

1.631,64

1.691,30

48,39

527,39

3

195

1.448,62

1.515,09

1.570,49

45,51

524,52

4

176

1.307,47

1.367,47

1.417,47

41,85

522,19

5

166

1.233,18

1.289,77

1.336,93

39,93

520,40

6

156

1.158,89

1.212,08

1.256,39

38,01

518,79

7

140

1.040,03

1.087,76

1.127,53

34,93

516,28

8

126

936,03

978,98

1.014,78

32,24

513,95

9

100

742,88

776,97

805,38

27,23

509,83

L'istituto dell'EDR viene riconosciuto al personale a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Verrà corrisposto per 12 mensilità annue e senza effetti sugli altri istituti/elementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il TFR.

Al personale che non fosse coinvolto nell’erogazione del predetto istituto dell’EDR, verrà riconosciuto unicamente un importo mensile di € 8,00 non parametrati che andrà sotto la voce di “EDRN”. Anche tale istituto verrà corrisposto per 12 mensilità e senza effetti su altri istituti/elementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il TFR.

Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

 

 

 

Una tantum

A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 1° luglio 2025 e che abbiano prestato attività lavorativa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, spetta un importo economico pari a € 1.300,00 (lordi) a titolo di emolumento arretrato per prestazioni di lavoro dipendente volto a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili alle suddette annualità; tali importi vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge, diretti o differiti ivi incluso il TFR. Per il personale assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’importo Una tantum verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto periodo, con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita.

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