RINNOVATO IL CCNL AEROPORTI TRASPORTO AEREO - PARTE SPECIFICA GESTORI AEROPORTUALI

A cura della Redazione
Il 4 giugno 2025, si sono incontrate le parti ASSAEROPORTI, AEROPORTI 2030 e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL TRASPORTO AEREO per stipulare il rinnovo CCNL a valere per quadri, impiegati e operai delle Aziende di Gestione Aeroportuale, ed è parte integrante del CCNL del Trasporto Aereo.
Le parti, con il presente accordo, hanno definito gli incrementi retributivi, secondo i valori contenuti nella tabella allegata:
GESTIONI AEROPORTUALI |
||||||
Par. |
Minimi |
E.D.R. |
Contingenza |
|||
1.7.2025 |
1.7.2026 |
1.7.2027 |
||||
1S |
270 |
2.005,78 |
2.097,82 |
2.174,53 |
59,93 |
536,70 |
1 |
245 |
1.820,06 |
1.903,58 |
1.973,18 |
55,12 |
533,12 |
2A |
224 |
1.664,05 |
1.740,42 |
1.804,05 |
51,09 |
530,07 |
2B |
210 |
1.560,05 |
1.631,64 |
1.691,30 |
48,39 |
527,39 |
3 |
195 |
1.448,62 |
1.515,09 |
1.570,49 |
45,51 |
524,52 |
4 |
176 |
1.307,47 |
1.367,47 |
1.417,47 |
41,85 |
522,19 |
5 |
166 |
1.233,18 |
1.289,77 |
1.336,93 |
39,93 |
520,40 |
6 |
156 |
1.158,89 |
1.212,08 |
1.256,39 |
38,01 |
518,79 |
7 |
140 |
1.040,03 |
1.087,76 |
1.127,53 |
34,93 |
516,28 |
8 |
126 |
936,03 |
978,98 |
1.014,78 |
32,24 |
513,95 |
9 |
100 |
742,88 |
776,97 |
805,38 |
27,23 |
509,83 |
L'istituto dell'EDR viene riconosciuto al personale a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Verrà corrisposto per 12 mensilità annue e senza effetti sugli altri istituti/elementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il TFR. Al personale che non fosse coinvolto nell’erogazione del predetto istituto dell’EDR, verrà riconosciuto unicamente un importo mensile di € 8,00 non parametrati che andrà sotto la voce di “EDRN”. Anche tale istituto verrà corrisposto per 12 mensilità e senza effetti su altri istituti/elementi retributivi contrattuali o di legge, fatta eccezione per il TFR. Contingenza: valori congelati alla data dell'1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992). |
Una tantum
A tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 1° luglio 2025 e che abbiano prestato attività lavorativa durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, spetta un importo economico pari a € 1.300,00 (lordi) a titolo di emolumento arretrato per prestazioni di lavoro dipendente volto a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili alle suddette annualità; tali importi vanno intesi in senso omnicomprensivo e pertanto gli stessi non avranno alcuna incidenza su tutti gli istituti contrattuali o di legge, diretti o differiti ivi incluso il TFR. Per il personale assunto a tempo indeterminato tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024, l’importo Una tantum verrà erogato pro quota in relazione al servizio prestato in detto periodo, con esclusione dei periodi di aspettativa non retribuita.
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