Trasmissione dei dati esposizione radiazioni ionizzanti a scopo medico

Gli esercenti pubblici, privati accreditati e privati non accreditati dovranno inserire i dati secondo le modalità previste per il primo invio, per la valutazione dell’entità e la variabilità delle esposizioni a radiazioni ionizzanti a scopo medico della popolazione residente

  • Decreto del Ministro della salute del 3 novembre 2023
  • art. 168 del Decreto Legislativo 31 Luglio 2020 n. 101