Stoccagio dei rifiuti di mercurio

Termine della deroga per cui, "i rifiuti di mercurio possono essere stoccati temporaneamente in forma liquida purché siano rispettati i requisiti specifici per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio stabiliti negli allegati I, II e II di tale direttiva e tale stoccaggio sia effettuato in impianti in superficie destinati e attrezzati allo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di mercurio."

  • Regolamento delegato (UE) 2022/2526