Ai lavoratori extraUE da remoto un permesso di soggiorno ad hoc
A cura della Redazione
Il Ministero dell’interno, di concerto con quelli del lavoro, degli affari esteri e del turismo, ha emanato il Decreto 29 febbraio 2024 (pubblicato sulla G.U. n. 79/2024) con il quale sono state fissate le modalità e i requisiti per l’ingresso e il soggiorno degli stranieri altamente qualificati che svolgono l’attività da remoto dall’Italia per un’impresa con sede legale anche fuori dal territorio italiano.
I requisiti soggettivi
Il decreto si rivolge ai c.d. lavoratori altamente qualificati, ossia coloro che in base all’art. 27-quater del T.U. immigrazione sono destinatari del permesso di soggiorno denominato Carta Blu UE se vengono occupati da un datore di lavoro in Italia per periodi superiori a 3 mesi.
Nel dettaglio i requisiti soggettivi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
a) titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall'autorità competente nel paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell'8 gennaio 2018, recante «Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13», pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018;
b) requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
c) qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Oltre ad essere in possesso dei citati requisiti, i lavoratori extracomunitari devono rientrare in una delle seguenti categorie:
- nomadi digitali, ossia gli stranieri che svolgono un’attività autonoma attraverso strumenti tecnologici
- lavoratori da remoto, ovvero i cittadini di Paesi terzi che prestano attività con contratto di lavoro subordinato o collaborazione.
Pertanto, a differenza dei destinatari della Carta blu UE, il Decreto 29 febbraio 2024 si rivolge ai cittadini stranieri che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata a distanza (quindi non in presenza) attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un’impresa anche non residente nel territorio nazionale.
I requisiti oggettivi
Viene anche richiesto il possesso di requisiti oggettivi necessari per il rilascio del visto d’ingresso e il conseguente permesso di soggiorno (necessari anche se la permanenza in Italia ha durata inferiore a 90 giorni).
Più precisamente l’ingresso (che si ricorda avviene al di fuori delle quote) e il soggiorno degli stranieri, che svolgono l’attività da remoto, sono consentiti se:
- dispongono di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiori al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (e quindi pari almeno a circa 25.000 euro),
- dispongono di un’assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo di soggiorno,
- dispongono di un’idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa,
- dimostrano un’esperienza pregressa di almeno 6 mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto
- presentano il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante.
Per l’ingresso dello straniero non è richiesto il nulla osta, mentre è necessario il visto d’ingresso da richiedere presso l’ufficio diplomatico-consolare competente, previa presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro, corredata da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità che attesti l’assenza di condanne a suo carico negli ultimi 5 anni.
Il rilascio del permesso di soggiorno
Allo straniero in possesso del visto d’ingresso è rilasciato, entro 8 giorni, il permesso di soggiorno recante la dicitura “nomade digitale – lavoratore da remoto” da richiedere direttamente alla Questura territorialmente competente (ossia quella della Provincia in cui lo straniero si trova), della durata di un anno, rinnovabile annualmente, sempreché continuino a sussistere le condizioni ed i requisiti che ne hanno consentito il rilascio.
A tal riguardo lo straniero deve esibire la documentazione che aveva presentato al momento della richiesta del visto vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare.
Il permesso di soggiorno non viene rilasciato, oppure, se già rilasciato, viene revocato se:
- vengono meno i requisiti o le condizioni previste per il suo ottenimento;
- mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato;
- non sono rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell’ordinamento nazionale;
- il datore di lavoro risulti essere stato condannato negli ultimi cinque anni per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per i reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro oppure per occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.
La sussistenza delle condanne per i reati di cui sopra determina anche la revoca del visto d’ingresso, se già rilasciato.
Lo straniero può richiedere il ricongiungimento dei propri familiari, se sussistono le condizioni individuate dall’art. 29 del T.U. immigrazione, ai quali verrà rilasciato il permesso di soggiorno per motivi familiari, che avrà una durata pari a quella del permesso di soggiorno di cui risulti titolare il lavoratore altamente qualificato.
Aspetti contributivi e fiscali
La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o di collaborazione, anche per via telematica, all’ITL, all’INPS e all’INAIL per le verifiche di competenza.
Se lo straniero è soggetto alla legislazione sociale di un Paese terzo, e quindi versa i contributi in detto Stato, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale, eventualmente stipulata con l’Italia. Se tali convenzioni mancano, troverà applicazione la legislazione italiana, con la conseguenza che i contributi andranno versati all’INPS.
Ai lavoratori altamente qualificati il codice fiscale viene generato e comunicato dalla Questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno. Ai lavoratori autonomi nomadi digitali viene rilasciato anche il numero di partita IVA.
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