Approvato il Decreto lavoro: le modifiche al Testo Unico sulla salute e sicurezza.
A cura della Redazione
È stato approvato il Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48 (il cosiddetto DL Lavoro) e nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 3 luglio 2023 è diventata la Legge 2 Luglio 2023 n.85 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro)Entro i sessanta giorni previsti dalla normativa, è stato convertito in legge il decreto lavoro. Le modifiche sono definitive ed occorre segnalare, che come spesso accade, ci sono anche variazioni tra il D.L. 48 uscito a maggio e il Decreto 85/23 pubblicato a luglio.
Cosa tratta La formula del testo pubblicata rimane di difficile comprensione. Si tratta di un lungo elenco di rimandi fatta di: alla lettera X e alle parole Y si aggiunga la seguente Z. La cosa migliore è sempre fare un breve riassunto delle modifiche avvenute, pubblicando in calce il nuovo testo, al fine di comprendere meglio ed applicare nella quotidianità, le novità approvate. Varie sono le fonti anche autorevoli, che si sono espresse commentando in questi due mesi di iter approvativo, le modifiche normative più importanti. In qualche caso, le eccezioni effettuate sono state recepite, tanto è vero che il decreto è stato modificato nel corso del suo breve cammino. Per facilitare la lettura e renderla immediata, si è diviso il commento tra novità in cui viene spiegato il nuovo testo e criticità in cui si è cercato di fornire le principali problematiche applicative e tecniche, nel tentativo di dirimerle almeno in parte, in questa prima fase di applicazione.
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.1 Medico competente e Valutazione dei rischi.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (nuovo testo) 1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28.
Novità
La norma introduce l’obbligo di nominare il medico competente ogniqualvolta la valutazione dei rischi, ne suggerisca la necessità. La modifica è molto importante e può avere impatti notevoli, sia per le aziende che avevano già organizzato la sorveglianza sanitaria che per quelle aziende per le quali la stessa non era obbligatoria su base normativa. La sorveglianza sanitaria fino ad oggi passava attraverso rigidi parametri tassativi previsti dalle norme vigenti. Con questa modifica, l’intento appare quello di allargare la sorveglianza sanitaria a tutti quei rischi ad oggi non normati. Ad oggi la sorveglianza santiaria veniva effettuata solo in caso di rischi tabellati con precisione e/o normati.
Criticità
Il perimetro appare comunque ancora poco chiaro e non meglio definito. Un esempio molto citato in questi giorni anche dalla stampa, riguarda le cosiddette “ondate di calore”. Non essendo normate, non rientrano tra i rischi che si possono definire rischi nominati (o rischi normati). Si può ipotizzare di inserire le ondate di calore nel DVR come rischi valutati e da questo imporre la sorveglianza sanitaria ad impiegati e preposti, che di norma (fino al 3 luglio 23) non avevano questi obblighi. Molto dibattuto infine il tema dello stress lavoro correlato, che sembra da più parti, essere alla base di questa scelta di modifica normativa.
Ultima considerazione riguarda la partecipazione del medico competente alla stesura del documento di valutazione del rischio che modifica la sorveglianza sanitaria. La norma prevede che l’esigenza e di conseguenza la nomina derivi dal DVR a cui il medico non ha partecipato (perché non ancora nominato).
Il medico deve diventare il primo riferimento scientifico e tecnico per decisioni che hanno anche risvolti di carattere pratico ed economico, anche prima della eventuale nomina e durante la stesura del DVR. Il tutto formalizzandone gli interventi ed assumendosi le responsabilità del caso.
Ultima criticità, per tutti coloro i quali ad oggi avevano un DVR che non prevedeva sorveglianza sanitaria e che presumibilmente deve essere quanto meno rivisto.
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.2 Obblighi a carico delle amministrazioni degli edifici scolastici statali
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (nuovo testo) 3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili.
Novità
Qui la novità è la valutazione congiunta del datore di lavoro scolastico e dell’amministrazione competente, ai sensi della vigente normativa di tutti i rischi degli edifici e della relativa individuazione delle misure per prevenirli/ridurli. Seguirà una programmazione, che rimane comunque nei limiti delle risorse disponibili e quindi previste.
Criticità
I dubbi applicativi riguardano la non meglio definita parola “statale” e quindi sull’applicazione pratica dell’ adempimento. Gli ambiti comunali e provinciali o regionali sono coperti o meno?
Tutte quelle realtà, che un tempo erano comunali ma poi sono state via via concesse a vari enti di partecipazione varia e/o mista, rimangono nel perimetro dell’ applicazione?
I dubbi principali sorgono se e quando le risorse disponibili non dovessero consentire di mettere in sicurezza l’edificio o uno o più locali. È possibile subordinare interventi STRUTTURALI, quindi ad alto impatto potenziale, alle risorse disponibili?
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.3 - Nuovi obblighi Imprese familiari e lavoratori autonomi.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi (nuovo testo)
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.
Novità
La modifica normativa è rivolta chiaramente soprattutto al settore costruzioni/cantieri. Vengono estese ai lavoratori autonomi, le misure di tutela per la salute e la sicurezza previste nei citati cantieri temporanei di cui al Tit. IV. Il riferimento è al compimento di idonee opere provvisionali, quindi ponteggi ecc. Le problematiche in questo caso derivavano da opere provvisionali non idonee e soprattutto non conformi sia nella fase del montaggio di ponteggi non conformi, che nella fase di utilizzo di ponteggi non conformi, anche se installati da altri. Nell’ ambito dei cantieri ad oggi, questa non era una vera e propria criticità, in quanto comunque detti lavoratori sottostavano comunque a quanto previsto dal titolo IV e dai coordinatori per la progettazione e l’esecuzione, quali imprese esecutrici.
Criticità
Non è chiaro, cosa succeda se il lavoratore autonomo, installi opere provvisionali al di fuori dei cantieri di cui al Tit.IV e soprattutto quali siano i relativi obblighi ad esempio in regime di appalto (Art. 26) ma non di cantiere.
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.4 Nuovi obblighi medici competenti.
Articolo 25 - Obblighi del medico competente (nuovo testo)
1. Il medico competente:
e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all’articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento; (...)
n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Novità
Cartella sanitaria: in questo caso, la novità normativa persegue quanto era già previsto in precedenza dal testo unico. Rimane infatti previsto all’ art. 25 comma C che prevedeva dal 2008 che all’ atto della cessazione il medico competente dovesse consegnare copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore cessante. In sé, il nuovo dettato è orientato positivamente verso una maggiore conoscenza della storia lavorativa e/o il quadro clinico, ma anche eventuali malattie professionali o delle eventuali conseguenze delle esposizioni subite. Il nuovo lavoratore potrebbe ad esempio evitare di fare nuovamente visite ed esami già effettuati nel recente passato. Si noti che la norma prevede l’obbligo (e non la possibilità) per il medico di tenere conto della precedente cartella sanitaria.
Impedimento
La seconda modifica riguarda invece i casi in cui il medico sia impossibilitato a proseguire l’incarico per ragioni gravi che dovranno essere motivate per iscritto. Un precedente interpello del Feb. del 2006 prevedeva che fosse il datore di lavoro a nominare il nuovo medico. Di fatto quindi una semplificazione. Con questa nuova modifica sarà compito del medico scegliere chi lo sostituisce.
Criticità
Le criticità sono da ricercarsi, tutte quelle volte (e sono molte) che il lavoratore non può reperire per motivi diversi, la cartella della precedente attività lavorativa. Un esempio su tutti:se effettua la visita pre-assuntiva con il nuovo lavoro, prima di aver dato le dimissioni dalla precedente azienda, ma anche tutte quelle casistiche in cui il cambio di lavoro presenti delle criticità con il precedente datore di lavoro. La legge differisce infatti dalla prima versione del decreto perché è stata riconosciuta la possibilità che il lavoratore non sia in grado di produrre la cartella sanitaria (aggiunto : salvo che sia oggettivamente impossibilitato il reperimento.)
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.5 Monitoraggio della formazione.
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti (Nuovo testo)
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.
Novità Le modifiche riguardano sia la verifica del corretto svolgimento della formazione che il rispetto della normativa sia da parte dei soggetti che erogano che da parte dei discenti. Il nuovo dettato nasce dalla volontà di contrastare condotte non conformi, da parte di soggetti (formatori o datori di lavoro) che possono simulare le attività formative rilasciando attestati definibili come falsi. La modifica appare come positiva e rientra nell’ ottica dell’ eliminazione di percorsi formativi non veritieri, nell’ interesse in primis di tutti i lavoratori che devono essere formati con serietà e coerenza.
Criticità
Anche in questo caso la parola utilizzata “monitoraggio” è un termine tecnico (prevalentemente usato in medicina ma anche in qualità), che non aiuta a comprendere pienamente l’ambito operativo dei futuri controlli e che ovviamente lascerà aperte delle aree di discrezionalità sul come effettuare detti controlli e /o la vigilanza sui corsi di formazione, tenuto conto che l’eventuale contestazione di produzione di attestati falsi costituisce una o più violazioni del codice penale, nonché dei diritti dei lavoratori. Appare necessaria una maggiore chiarezza anche terminologica, che arriverà si presume tramite circolari di chiarimento.
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.6 Soggetti privati abilitati alle verifiche.
Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro [attrezzature] (nuovo testo)
11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell’Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.
12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.
Novità
Occorre premettere che vi è grande difficoltà soprattutto nel settore pubblico a reperire soggetti in grado di effettuare le previste verifiche periodiche. In questo senso, il nuovo dettato normativo riordina quanto già previsto in passato, ovvero l’estensione a privati abilitati a ricoprire detti incarichi che diventano di pubblico servizio. In passato, il testo unico parlava espressamente solo delle ASL (in molte regioni ristrutturate) e dell’ ISPESL (che peraltro non esiste più).
La novità è che non citando gli enti, si allarga la platea (si pensi alle ATS ma soprattutto al nuovo INL) e che gli incaricati risponderanno “direttamente” per il loro operato ai nuovi organi di vigilanza competenti sul territorio.
Criticità
Gli incaricati di pubblico servizio godono di tutela giuridica particolare, perché chiamati a svolgere attività della pubblica funzione. Comportamenti ostili verso incaricati che di fatto potremmo non considerare come tali (essendo privati che abbiamo scelto e che paghiamo), possono assumere rilevanza penale (ad es. le ben note: violenza/minaccia/resistenza a pubblico ufficiale).
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.7 Obblighi noleggiatori e concedenti in uso.
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Nuovo testo)
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all’utilizzo.
Novità
La vecchia formulazione della norma chiedeva che il datore di lavoro fornisse una dichiarazione che riportava l’indicazione dell’avvenuta formazione dei lavoratori incaricati e poteva dare adito ad interpretazioni. E’ importante ricordare che tratta comunque di attrezzature che di fatto possono esporre i lavoratori a rischi gravi/morte. La semplificazione ha due grandi vantaggi. In primis non vi è più necessità di reperire e produrre gli attestati della formazione effettuata da parte del datore di lavoro. L’altra grande novità è che sarà lo stesso utilizzatore che prende a noleggio o in uso il testo che potrà attestare sotto la sua diretta responsabilità (autocertificandosi) e quindi velocizzando molto il processo. Rimane comunque la possibilità da parte del datore di lavoro di autocertificare che l’utilizzatore dell’ attrezzatura sia formato.
Criticità
Il lavoratore che noleggia o prende in uso diventa di fatto il responsabile dell’ autocertificazione. Il noleggiatore diventa responsabile della verifica dell’ avvenuta formazione tramite l’autocertificazione prodotta dal lavoratore. In caso di semplice incomprensione, il lavoratore potrebbe autocertificare qualcosa che non ha ben compreso, semplicemente confondendosi con altri corsi di formazione. Il noleggiatore potrebbe avvallare il tutto, non avendo di fatto altri elementi (né è tenuto ad averli) per confutare eventuali errori commessi anche in buona fede, a fronte dell’ utilizzo di attrezzature che possono provocare infortuni mortali. Il richiedere l’autocertificazione effettuata da parte del datore di lavoro, può dare maggiori garanzie e probabilmente segue verifiche più accurate (preposti, RSPP, ecc).Rimane infine la parola “chiunque” all’ inizio dell’ articolo. In questo caso non viene sanzionato il datore di lavoro e/o la relativa linea gerarchica, ma il soggetto che fisicamente ha noleggiato o concesso in uso l’attrezzatura, cosa ben poco nota.
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.8 Attrezzature di lavoro usate dal Datore di lavoro.
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento (Nuovo testo)
4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Novità
La novità normativa rientra nell’ alveo del riordino di tutta la disciplina della formazione ed in particolare della formazione ai datori di lavoro. Di fatto colma una grande carenza, anche piuttosto incomprensibile ai più e prevede che il datore di lavoro che utilizzi una attrezzatura che presenta rischi specifici, debba obbligatoriamente frequentare appositi corsi di formazione. Sono state quindi previste le relative sanzioni.
Criticità
Dal 1955 ad oggi, una importante lacuna legislativa, non ha mai previsto (a livello europeo), che un datore di lavoro sia mai stato obbligato a frequentare un corso di formazione. Si apre di fatto una dimensione del tutto nuova e per molti versi inesplorata della formazione datoriale, in cui in primis occorre capire come coinvolgere/raggiungere la massa critica dei datori di lavoro delle imprese con meno di dieci dipendenti (95,1% delle imprese italiane), non iscritti ad associazioni di categoria, e di fatto poco informati, ma anche poco raggiungibili dalle novità legislative.
Art. 14 D.l. 48/23 convertito dalla Legge 85/23 Comma 1.9 Coordinatori della sicurezza : nuovi titoli per esercitare.
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.
Novità
Oltre ai titoli già previsti nel testo unico necessari per svolgere i compiti di coordinatore alla sicurezza per la progettazione e l’esecuzione (brevemente : ingegneria, architettura, geometra, perito industriale ecc) viene aggiunta la laurea conseguita come tecnico della prevenzione (in breve TPALL), previa comprovata esperienza di almeno due anni nel settore costruzioni.
Criticità
La prevista (e comprensibile) modifica ha suscitato una circolare molto critica dell’ Ordine degli Ingegneri nazionale. Di fatto vengono messe in dubbio le competenze tecniche dei Tecnici della Prevenzione, perché iscritti/laureati ad un corso che è afferente alle facoltà di medicina. La materia è estremamente complessa ed ha risvolti molteplici in cui ogni professionista può e deve dare il proprio apporto. Le competenze di ognuno sono limitate ed hanno bisogno dell’ apporto di altri. Non si comprende ad esempio quali competenze in termini di salute, igiene ed ergonomia possano avere gli ingegneri, ma non per questo si pensa di precluderne l’accesso. La priorità rimane la salute dei lavoratori e non lo spirito corporativo.
Da segnalare infine a margine di questa breve rassegna di articoli modificati che la Legge 2 Luglio 2023 n.85, prevede inoltre:
1) Incremento, per l'anno 2023, di 5 milioni di euro del Fondo per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro;
2) Viene estesa la tutela assicurativa INAIL a studenti e personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore in tutti gli ambienti scolastici anche a seguito degli incresciosi infortuni mortali degli ultimi anni.
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La legge n.214 del 30 dicembre 2023, meglio nota come "Mille proroghe", ha introdotto importanti modifiche al T.U. D.lgs 81/08 in materia di sicurezza ferroviaria. In particolare, la modifica dell'art.45 "Primo Soccorso" mira a rafforzare le misure di sicurezza di primo soccorso della rete ferrovia...
Il D.L. 48/2023 (L. n. 85/2023) ha introdotto importanti novità alla disciplina della somministrazione di lavoro, modificando il testo del primo comma dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 81/2015.
La novità più rilevante è data senza dubbio dalla possibilità di ricorrere allo staff leasing (somministr...
Nel mese di settembre 2021 il Ministero dell’Interno ha emanato tre importanti decreti in materia di antincendio, decreti che hanno rivoluzionato la normativa antincendio e che hanno portato all’abrogazione del DM 10 marzo 1998.
I tre decreti in questione sono:
Decreto 1 settembre 2021, de...
Fonte: www.lavorofacile.it
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