Assunzioni fuori dai flussi per gli stranieri formati all’estero
A cura della Redazione
Sul Portale internet governativo integrazionemigranti.gov.it, il 20 maggio 2024, sono state pubblicate le FAQ e le Linee guida relative alla procedura d’ingresso fuori dai flussi prevista dall’art. 23 del T.U. immigrazione, modificato dal cd. “Decreto Cutro” (D.L. 20/2023, convertito dalla L. 50/2023), a favore dei cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero che hanno completato programmi di formazione professionale e civico-linguistica approvati dal Ministero del Lavoro.
Prima di entrare nel dettaglio delle indicazioni operative ministeriali, Le Linee guida definiscono programmi finalizzati alla realizzazione di attività formative, i corsi professionali che mirano a fornire ai partecipanti conoscenze specifiche per l'esercizio di una determinata professione o attività lavorativa, ivi incluse nozioni di sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; mentre sono corsi di formazione civico-linguistica quelli che forniscono ai partecipanti le competenze linguistiche e civiche, necessarie per avviare un processo di integrazione nel contesto socio-culturale e lavorativo in Italia.
Possono fruire della particolare procedura d’ingresso fuori dai flussi non solo i cittadini stranieri residenti in Paesi terzi ma anche gli apolidi e gli stranieri rifugiati, presenti in Paesi Terzi di primo asilo o di transito.
I soggetti proponenti
I programmi di formazione professionale e civico-linguistica che gli stranieri dovranno seguire nel Paese di origine possono essere attivati dai seguenti soggetti proponenti, singolarmente o in forma di partenariato:
- Regioni/Province autonome e loro enti strumentali;
- Enti locali, loro unioni e consorzi ovvero loro singole articolazioni purché dotate di autonomia organizzativa e finanziaria;
- Organizzazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché proprie associazioni e articolazioni;
- Organismi paritetici ed enti bilaterali, posti in essere dalle Organizzazioni di rappresentanza nazionale e sindacale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- Organizzazioni internazionali ed intergovernative;
- Organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all’Elenco dell’Agenzia per la Cooperazione italiana;
- associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati;
- Enti del terzo Settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- Operatori pubblici e privati accreditati per lo svolgimento di servizi al lavoro;
- Organismi accreditati dalle singole Regioni/Province Autonome per lo svolgimento di attività di formazione professionale e servizi al lavoro;
- Università e Istituti di ricerca, ITS Academy, Centri Provinciali per l’Istruzione degli adulti (CPIA);
- Centri provinciali per l’istruzione degli adulti.
La formazione
I programmi dovranno necessariamente riportare:
- i profili professionali e i relativi settori d’impiego, sulla base di un’accurata analisi dei fabbisogni del mercato del lavoro italiano;
- le modalità di selezione dei destinatari della formazione nel Paese di realizzazione del programma formativo;
- le modalità dettagliate delle attività di formazione professionale e civico-linguistica con la specificazione della durata e della data prevista di inizio, nonché delle modalità didattiche previste (lezione frontale, FAD, laboratori professionali,) e degli strumenti utilizzati;
- l’indicazione del soggetto attuatore, delle risorse umane coinvolte, delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento dell’attività, nonché la disponibilità di idonee sedi operative didattiche nel Paese di intervento;
- le modalità di coordinamento con Istituzioni e/o altri soggetti pubblici/privati locali;
- le fonti di finanziamento, a copertura del budget necessario allo svolgimento delle attività formative, nel rispetto del divieto di oneri in capo ai partecipanti;
- modalità di realizzazione dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro in Italia ai fini dell’inserimento lavorativo dei destinatari formati;
- modalità per la valutazione e il monitoraggio del percorso proposto.
Inoltre, i programmi dovranno necessariamente prevedere:
- la formazione linguistica per il raggiungimento almeno del livello A1 (Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, contenuto nella raccomandazione R(98) 6 emanata dal Consiglio dei Ministri il 17 marzo 1998) ed elementi di educazione civica, per l’acquisizione di una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica, dell'organizzazione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche e del contesto socio-culturale italiano;
- la formazione professionale, che dovrà includere nozioni in materia di lavoro e diritti dei lavoratori, elementi di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, lessico di settore e sessioni di orientamento al lavoro per il potenziamento delle competenze trasversali e il supporto alla ricerca attiva del lavoro.
Per quanto riguarda invece i moduli di formazione linguistica e civica, le Linee guida rimandano agli allegati B.1 "Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. Declinazione dei risultati di apprendimento in competenze, conoscenze e abilità" e C "Linee guida per la progettazione della sessione di formazione civica e di informazione" delle Linee-guida adottate dal Ministero dell'Istruzione in data 12 marzo 2015. I documenti richiamati prevedono, per la formazione linguistica, moduli formativi di almeno 100 ore per il conseguimento del livello A1 e, per l'educazione civica, un monte ore minimo di 10 ore.
Per la formazione professionale il monte ore varia in relazione ai settori di riferimento e al profilo in uscita dal percorso. Va, quindi, determinato dal Soggetto Proponente in modo da poter fornire al destinatario le competenze, coerenti con l'Atlante del Lavoro e delle Professioni, il cui conseguimento sarà attestato dal superamento dell'esame finale.
Per il modulo relativo alla Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro, le Linee-guida rimandano a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008. Il programma formativo deve tener conto delle misure generali di tutela previste dal citato Decreto legislativo. Viene precisato che la formazione in materia di sicurezza svolta nell’ambito del programma non assolve l’obbligo formativo che, per legge, rimane in capo al datore di lavoro a seguito dell’assunzione.
La formazione verrà erogata nel Paese di origine del cittadino straniero anche con l’utilizzo combinato di metodologie didattiche differenti, tra le quali la formazione a distanza - FAD. È rimessa alla discrezionalità dei soggetti proponenti la facoltà di definire le percentuali di ricorso a questa modalità di erogazione della formazione che, ad ogni modo, non potrà essere esclusiva.
Il raggiungimento del livello di lingua A1 è accertato tramite il superamento di un test organizzato dall’ente formatore e strutturato secondo l’art. 4, co.1, Lett. A del Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021.
In alternativa al raggiungimento del livello di lingua A1, potrà essere attestato tramite:
- certificazione rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri, Università per stranieri «Dante Alighieri» di Reggio Calabria), ovvero da altri soggetti convenzionati con i predetti enti certificatori, in conformità con la normativa vigente;
- titolo attestante il livello di conoscenza della lingua italiana, rilasciato da un Istituto di cultura italiana all’estero.
L’attestazione dei corsi formativi
A conclusione dei corsi, ai partecipanti dovrà essere rilasciata un’attestazione degli apprendimenti conseguiti:
- per la formazione linguistica, bisognerà attestare il raggiungimento almeno del livello di lingua A1.
- per la formazione professionale, previo esame finale, dovrà essere rilasciato un attestato di frequenza, con l’indicazione delle conoscenze maturate e delle competenze acquisite grazie al percorso formativo.
I soggetti proponenti devono inviare al Ministero del lavoro (programmi.art23@pec.lavoro.gov.it) il programma di formazione professionale e civico-linguistica, che sarà esaminato da una Commissione interministeriale di valutazione, convocata periodicamente dalla Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione e valutato entro 30 giorni (L. 241/1990).
Tutte le eventuali variazioni, rispetto al programma approvato, andranno comunicate al Ministero del lavoro a cui dovrà, inoltre, essere inviata una relazione conclusiva al termine del corso di formazione.
L’instaurazione del rapporto di lavoro
Il cittadino straniero, residente all'estero e/o apolide o rifugiato riconosciuto dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o dalle Autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito, che ha completato con successo un percorso di formazione professionale e civico-linguistica disciplinato dall'art. 23 del Testo Unico Immigrazione, può fare ingresso e soggiornare in Italia per lavoro subordinato, a fronte della richiesta nominativa presentata da un datore di lavoro.
Come ricordato all’inizio il nulla osta per lavoro subordinato viene rilasciato al di fuori delle quote previste dal decreto flussi. La domanda di visto di ingresso deve essere presentata entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione, e deve essere corredata dalla conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro.
Il soggetto organizzatore del programma formativo dovrà comunicare, in fase di avvio, l’elenco dei partecipanti al seguente indirizzo mailrogrammi.art23@pec.lavoro.gov.it; allo stesso indirizzo, dovrà, successivamente, comunicare l’elenco di quanti hanno concluso con successo la formazione.
Per assumere un lavoratore che ha frequentato all'estero un programma di formazione professionale e civico-linguistica autorizzata dal Ministero del lavoro, il datore di lavoro può inviare in qualunque momento dell’anno una richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione, attraverso l’apposita piattaforma informatica disponibile sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno all’indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm.
La richiesta di nulla osta va compilata utilizzando il modello LFE “Conversioni fuori quota e progetti speciali”.
All’invio del modulo, il Portale Servizi, collegandosi con il sistema SILEN del Ministero del Lavoro, verifica se il nominativo del lavoratore è presente negli elenchi dei programmi di formazione approvati. In caso di esito negativo, il sistema non consente l’invio della richiesta, ma il modulo compilato è conservato sul sistema in bozza per un eventuale, futuro invio.
La domanda di nulla osta al lavoro può essere inviata anche da un’ agenzia di somministrazione (si veda circ. Min. lavoro-interno del 10 agosto 2023).
Si ricorda che per assumere un lavoratore formato all’estero è necessario produrre l’asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale i professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati...) o organizzazioni datoriali certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.
Gli ingressi dei cittadini stranieri formati all’estero, pur avvenendo al di fuori delle quote, seguono le procedure previste dall’art. 22 del D.lg. n. 286/98 (T.U.I.), con esclusione della preventiva verifica di indisponibilità presso i Centri per l’Impiego di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai fini dell’istanza di nulla osta al lavoro.
Trascorsi 60 giorni dall’invio delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative, il nulla osta viene rilasciato automaticamente ed inviato, in via telematica, alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine del lavoratore, che dovranno rilasciare il visto di ingresso entro trenta giorni dalla relativa domanda presentata dal cittadino straniero. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore potrà entrare in Italia.
Il datore di lavoro verrà avvisato dell’avvenuto rilascio del nulla osta mediante apposita comunicazione che riceverà all’indirizzo di posta elettronica indicato e potrà scaricare direttamente il nulla osta accedendo al Portale Servizi. L’eventuale accertamento successivo di elementi ostativi riscontrati dalla Questura e/o nell’ambito delle verifiche a campione condotte dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro comporterà la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno.
Entro 8 giorni lavorativi all’ingresso in Italia, il lavoratore straniero deve chiedere allo Sportello Unico per l’Immigrazione un appuntamento per la firma del contratto di soggiorno.
Al momento della convocazione, il lavoratore straniero e il datore sottoscrivono il contratto di soggiorno. Lo Sportello Unico, verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno, che viene inviato alla Questura competente tramite l’inoltre di un apposito kit presso l’ufficio postale.
Nelle more della sottoscrizione del contratto di soggiorno, il nulla osta consente lo svolgimento dell'attività lavorativa. In ogni caso per la regolare assunzione del lavoratore è sempre richiesto il rispetto degli obblighi di comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti (Mod. UNILAV) da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore sarà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
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