Auto uso promiscuo: dopo cinque anni aumentano le imposte
A cura della Redazione
Il d.lgs. n. 148/2026 (cd decreto omnibus) ha modificato l’articolo 51, comma 4 del Tuir, intervenendo sulle disposizioni relative alla tassazione delle auto aziendali. Analoghe modifiche sono state apportate all’art. 53, comma 6 del d.lgs. n. 117/2026 (nuovo Tuir vigente dal 2027).
Nella sua nuova formulazione, come modificata dal comma 1 della disposizione in esame, l’art. 51 prevede che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo, si assume il 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, incluse quelle relative agli accessori e allestimenti. La percentuale è ridotta al 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in. I valori, così determinati, sono incrementati del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. In presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore del benefit determinato secondo le precedenti disposizioni, è incrementato del 5%.
Fermi restando i coefficienti già introdotti dal 2025, pertanto, le novità recate dall’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 148/2026, sono le seguenti:
- deduzione, dal valore del benefit, delle somme trattenute per gli accessori e gli allestimenti;
- incremento del valore del benefit che concorre al reddito di lavoro dipendente dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
- incremento del valore del benefit in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.
- ai fini dell’applicazione del criterio convenzionale di tassazione non rileva più il requisito della nuova immatricolazione né la concessione al dipendente con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tali requisiti previsti dalla normativa vigente vengono soppressi.
Le nuove disposizioni si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2026 e, pertanto, occorrerà prestare particolare attenzione in sede di conguaglio.
In base a quanto disposto dal comma 3 della disposizione in esame, la penalizzazione per i veicoli più datati scatta anche per quelli assegnati secondo la disciplina previgente alle modifiche introdotte dall’art. 1, comma 48-bis della Legge n. 107/2024, ovvero i veicoli il cui valore reddituale è determinato con coefficienti diversi, dal 25 al 60%, in base alle emissioni di CO2. Più precisamente, si tratta dei veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché quelli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nell’anno 2025. La modifica comporta anche il superamento della criticità che, in base alla precedente formulazione del comma 48-bis, era emersa per i veicoli ordinati nel 2024, ma assegnati nel secondo semestre del 2025, per i quali occorreva ricorrere al criterio del valore normale. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo decreto, gli effetti prima previsti solo per i veicoli assegnati nel primo semestre del 2025 vengono estesi anche al secondo semestre.
Non solo, ma sempre con riferimento ai veicoli assoggettati alle disposizioni dell’art. 48-bis, l’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 2 del d.lgs. n. 148/2026, prevede che la riassegnazione del veicolo ad altro dipendente non comporta una modifica dei criteri di valorizzazione del benefit. Pertanto, non sarà più necessario ricorrere al criterio del cd valore normale nemmeno per il veicolo che sia concesso in uso promiscuo ad altro dipendente.
Il quarto comma della disposizione in commento prevede che, a partire dal 1° gennaio 2026, le novità introdotte dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 148/2025 (deduzione dal valore del benefit delle somme trattenute per allestimenti e accessori, incrementi del 50% e del 5% per veicoli più datati e per optional), si applichino anche in relazione ai veicoli concessi in uso promiscuo che rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della L. n. 207/2024. Sono fatti salvi i comportamenti, assunti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, riguardanti le modalità di tassazione dei valori relativi agli accessori o agli allestimenti; non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
In conclusione, il quinto comma della disposizione in esame prevede che le novità di cui al comma 1 (e 2), precedentemente commentate, si applicano a partire dal periodo d'imposta 2026. Le medesime disposizioni si applicano anche per i veicoli concessi in uso promiscuo nell'anno 2025 che non rientrano fra quelli di cui all'articolo 1, comma 48-bis, della L. n. 207/2024.
Riproduzione riservata ©