Bonus ZES operativo dopo le istruzioni INPS

A cura della Redazione

L’INPS, con la circolare n. 10 del 3 febbraio 2026, ha fornito le istruzioni operative per la gestione degli adempimenti connessi all’esonero contributivo dell’art. 24 del D.L. 60/2024 (L. 95/2024), in favore dei datori di lavoro privati che, nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, hanno assunto personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come noto, il decreto del Ministero del Lavoro - Ministero dell’Economia del 7/01/2025 (G.U. 55/2025) ha definito i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo in commento.

A seguito di tale decreto e dell’esito delle attività di riprogrammazione delle risorse del PN GDL 2021 -2027, effettuata tra il Ministero del Lavoro e la Commissione Europea, l’INPS fornisce le istruzioni amministrative e contabili per la gestione degli adempimenti connessi all’agevolazione.

 

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, compresi i datori di lavoro del settore agricolo.

Sono esclusi:

·         Pubblica Amministrazione art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001;

·         datori di lavoro del settore domestico.

 

L’esonero può essere riconosciuto solo a condizione che la prestazione lavorativa sia effettivamente esercitata presso una sede di lavoro (o unità produttiva) collocata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (ZES) - Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna - indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro.

Marche e Umbria in ZES (L. 171/2025)

Relativamente alla ZES, l’art. 1, c. 1, della L. 171/2025, ha disposto che “[…] a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria”.

La L. 171/2025 è entrata in vigore il 20.11.2025: quindi, solo a decorrere da tale data è possibile fruire dell’esonero art. 24 del D.L. 60/2024 per le assunzioni effettuate nelle regioni Marche e Umbria.

 

Per “sede di lavoro” si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l’attività lavorativa dei dipendenti.

Per “unità produttiva” si intende, invece, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all’erogazione di servizi.

Se il datore di lavoro è titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di esonero, ma ha una o più unità operative ubicate nella ZES, non è necessario richiedere la preventiva attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione, poiché la sussistenza del requisito geografico richiesto viene verificata mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie della sede di lavoro.

Nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una della ZES per cui è previsto l’esonero, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.

L’esonero si applica solo in favore dei datori di lavoro che, nel mese di assunzione, abbiano occupato fino a 10 dipendenti.

Le successive variazioni, sia in aumento che in diminuzione del personale occupato, non impattano sulla spettanza dell’esonero.

Il requisito dimensionale nel mese di assunzione deve essere verificato al netto del numero dei lavoratori da assumere per i quali beneficerà dell’esonero.

 

Lavoratori per la cui assunzione spetta il beneficio

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata abbiano un’età uguale o maggiore a trentacinque anni e siano disoccupati da almeno 24 mesi.

In base all’art. 19, c. 1 e 3, del D.Lgs. 150/2015 e all’art. 4, c. 15-quater, del D.L. 4/2019 (L. 26/2019), si considerano disoccupati:

·         i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del D.Lgs. 150/2015, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi;

·         i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del DPR 917/1986.

Ai fini della verifica del requisito dello stato di disoccupazione di almeno 24 mesi, nell’istanza di richiesta dell’esonero il datore di lavoro deve dichiarare la sussistenza dello status di disoccupato in capo al lavoratore.

L’esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, siano stati dipendenti a tempo indeterminato:

·         presso un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dello stesso esonero;

·         presso lo stesso datore di lavoro, laddove il primo rapporto sia cessato anticipatamente per dimissioni del lavoratore o per licenziamento effettuato oltre i sei mesi successivi all'assunzione incentivata.

In tali casi, l’esonero residuo spetta anche se il lavoratore da assumere non è nello status di disoccupato da almeno 24 mesi, solo se il successivo rapporto sia instaurato nella stessa finestra temporale (1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025).

Ai fini della fruizione dell’esonero residuo, è necessaria la preventiva autorizzazione alla fruizione del beneficio per la prima assunzione che costituisce il presupposto legittimante per la maturazione del diritto alla fruizione dell’esonero per il periodo residuo, che spetta solo nei limiti del massimale già autorizzato al precedente datore di lavoro e nel rispetto del requisito dimensionale nel mese di assunzione fino a 10 dipendenti (da calcolarsi,  al netto delle nuove assunzioni incentivabili effettuate).

 

Rapporti di lavoro incentivabili

L’esonero contributivo spetta per le assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato non dirigenziale effettuate nella ZES nel periodo ricompreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025, anche a tempo parziale.

Nelle regioni Marche e Umbria, tale esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato dal 20.11.2025.

Inoltre, spetta per:

·         rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della L. 142/2001;

·         assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Nel caso di assunzioni a scopo di somministrazione, la sede di lavoro rilevante è quella dell’utilizzatore e non dell’agenzia di somministrazione.

Tenuto conto che l’ammissione all’esonero è subordinata alla presentazione e all’accoglimento di un’apposita istanza telematica, nelle ipotesi in cui l’agenzia di somministrazione abbia sede legale od operativa in regioni non ammesse al beneficio, ma il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore che lo impiega in una sede di lavoro ubicata in una regione ammessa, non è necessario richiedere la preventiva attribuzione di uno specifico codice di autorizzazione, poiché la sussistenza del requisito geografico richiesto viene verificata ex post mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro.

Anche il limite dimensionale previsto per il legittimo accesso all’esonero (pari a un massimo di 10 dipendenti nel mese di assunzione) deve essere riferito all’utilizzatore.

Inoltre, poiché l’esonero costituisce un aiuto di Stato applicato nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17.6.2014 (cfr. l’art. 2, c. 5, del D.I. 07.01.2025), l’INPS, nel registrare l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, nelle ipotesi di contratti di somministrazione, imputerà lo stesso all’utilizzatore.

 

Sono esclusi dall’esonero:

·         le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine;

·         i rapporti di apprendistato;

·         i contratti di lavoro domestico;

·         i rapporti di lavoro intermittente, anche se stipulati a tempo indeterminato.

 

Assetto e misura dell’esonero

L’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dal datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile, per ciascun lavoratore, nei limiti della spesa autorizzata ai sensi dell’art. 24, c. 7, del D.L. 60/2024 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro (PN GDL) 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, il limite va riproporzionato assumendo a riferimento la misura di 20,96 euro (€ 650/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo

Nei rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’esonero deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni è necessario fare riferimento, ai fini della delimitazione dell’esonero, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.

L’esonero ha una durata massima di 24 mesi.

Il periodo di fruizione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

 

Contributi esclusi dall’esonero

Nella circolare 10/2026 vengono elencati i contributi che sono esclusi dall’esonero; in particolare:

·         i premi e i contributi dovuti all’INAIL;

·         il contributo (0,30%) previsto dall’art. 25, c. 4, L.845/1978 (Ulteriore Aspi);

·         Il contributo, ove dovuto, al Fondo Tesoreria di cui all’art. 1, c. 755, L. 296/2006;

·         il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli art. 26, 27, 29 del D. Lgs. 148/2015, al Fondo solidarietà della provincia di Trento e  Bolzano- Alto Adige di cui all’art. 40 dello stesso Decreto;

·         il contributo, ove dovuto, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal D.I. 95269/2016, adottato ai sensi dell’art. 40, c. 9, del D.Lgs. 148/2015.

 

N.B. Si rileva che la Circolare non cita le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle di natura solidaristica che, in analoghi esoneri contributivi all’assunzione, sono sempre state escluse.

Inoltre, mancano le indicazioni, presenti in simili esoneri:

·         sull’applicazione dell’esonero sul contributo aggiuntivo IVS art. 3, quindicesimo comma, della L. 297/1982 dello 0,50%;

·         sul calcolo dell’esonero al netto delle misure compensative art. 10, c. 2 e 3, del D.Lgs. 252/2005.

 

Condizioni di spettanza dell’esonero

L’esonero è subordinato al rispetto dei princìpi generali di cui all’art. 31 del D.Lgs. 150/2015, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché al rispetto dei presupposti specificamente previsti dall’art. 24 del D.L. 60/2024.

Condizioni generali

Trattandosi di un beneficio contributivo, lo stesso è subordinato al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’articolo 1, c. 1175, L. 296/2006:

·         regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC);

·         assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro,  della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

·         rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Nonostante l’art. 24, c. 5, del D.L. 60/2024 richiami il rispetto dei principi generali di fruizione degli incentivi, la portata di tale esonero ha natura speciale e, in quanto tale, prevale sulle previsioni dell’art.1, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 150/2015: pertanto, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, effettuate nel rispetto delle complessive condizioni legittimanti, si può fruire dell’esonero contributivo a prescindere dalla circostanza che le stesse assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.

All’esonero non si applica l’art. 31, c. 1, lett. d), del D.Lgs. 150/2015, secondo cui l’incentivo non spetta qualora l’assunzione riguardi lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presenta elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari o della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Tale previsione deve essere ricondotta alla finalità di contrastare comportamenti volti esclusivamente a reiterare la fruizione di agevolazioni in capo allo stesso gruppo di imprese.

Tale finalità deve considerarsi assorbita dall’art. 24, c. 4, del D.L. 60/2024, che prevede che “L'esonero di cui ai commi 1 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo”, con ciò implicando che, per le successive assunzioni a tempo indeterminato di un lavoratore per il quale l’incentivo sia stato parzialmente fruito, il beneficio è riconosciuto ai successivi datori di lavoro per il periodo residuo utile alla piena fruizione, a prescindere dal requisito dell’essere disoccupato da ventiquattro mesi.

Pertanto, anche nelle ipotesi di licenziamenti e successive assunzioni dello stesso lavoratore in capo a datori di lavoro collegati, il beneficio riconoscibile è solo quello eventualmente residuo.

In caso di licenziamento del lavoratore assunto con l’esonero nei sei mesi successivi all’assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte dello stesso datore di lavoro, l’esonero non può essere riconosciuto per la durata residua, operando la preclusione di cui all’art. 24, c. 6, del D.L. 60/2024.

Per le stesse motivazioni, anche il principio del cumulo delle agevolazioni del c. 2 dell’art 31 del D.Lgs. 150/2015, secondo cui, ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso datore di lavoro, a titolo di lavoro subordinato o somministrato, deve considerarsi assorbito dal disposto del c. 4 dell’art  24 del D.L. 60/2024.

Condizioni specifiche

L’esonero spetta per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, per le tipologie contrattuali ammesse, purché sia rispettato il requisito geografico della sede di lavoro o dell’unità produttiva, che deve collocarsi in una delle regioni della ZES.

Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

·         il lavoratore, alla data della nuova assunzione a tempo indeterminato, deve aver compiuto 35 anni;

·         il lavoratore, alla data della prima assunzione incentivata, deve essere disoccupato da almeno 24 mesi;

·         i datori di lavoro, nel mese di assunzione a tempo indeterminato, devono occupare fino ad un massimo di 10 dipendenti;

·         i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della L. 223/1991, nella stessa unità produttiva (cfr. l’art. 24, c. 5, del D.L. 60/2024);

·         i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella stessa unità produttiva del primo, pena la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero in capo al nuovo datore di lavoro, l’eventuale revoca del beneficio per violazione del divieto di licenziamento non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore. Pertanto, nelle ipotesi in cui l’esonero venga revocato a causa dei suddetti licenziamenti, il precedente periodo di fruizione deve essere, comunque, computato per il calcolo del periodo residuo spettante (cfr. l’art. 24, c. 6, del D.L. 60/2024);

·         l’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.

Con specifico riferimento ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, non sono ostativi al riconoscimento dell’esonero gli eventuali licenziamenti effettuati per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis, in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto.

 

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

In quanto rivolto a una specifica platea di destinatari (datori di lavoro che operano nella ZES unica per il Mezzogiorno), l’esonero si configura quale misura selettiva.

Ai sensi dell’art. 2, c, 5, del D.I. 07.01.2025, l’esonero si applica nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

N.B. Non è stata necessaria l’autorizzazione della Commissione europea in quanto l’esonero si applica nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014.

 

Incremento occupazionale netto

 

In base al rinvio al rispetto del Regolamento (UE) 651/2014, l’assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.

Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale netto il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario.

Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, Sezione II, sentenza 02.04.2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro–anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro-anno dell’anno successivo all’assunzione”.

Il principio espresso dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia U.E., come chiarito nell’interpello 34/2014 del Ministero del Lavoro, deve essere inteso nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei 12 mesi successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento occupazionale netto relativo ai dodici mesi successivi deve essere verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei 12 mesi e non la forza lavoro “stimata” al momento dell’assunzione.

Qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di esonero eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’esonero non può essere legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di esonero eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante le procedure di regolarizzazione.

In base all’art. 32, par. 3, del Regolamento (UE) 651/2014, l’esonero è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupati si siano resi vacanti a seguito di:

·         dimissioni volontarie;

·         invalidità;

·         pensionamento per raggiunti limiti d’età;

·         riduzione volontaria dell’orario di lavoro;

·         licenziamento per giusta causa.

Il requisito dell’incremento occupazionale netto deve, invece, essere rispettato nel caso in cui il posto o i posti di lavoro prima occupati si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Come previsto dall’art. 31, c. 1, lett. f), del D.Lgs. 150/2015, il calcolo della forza lavoro mediamente occupata si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica” di cui all’art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013.

L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.

Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione – in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito.

Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale s’intende fruire dell’incentivo.

Il venire meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014, la legittima fruizione dell’esonero è subordinata alle seguenti condizioni:

·         il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione europea (cfr. l’art. 46 della L. 234/2012, c.d. clausola Deggendorf);

·         il datore di lavoro non deve essere un’impresa in difficoltà, come definita dall’art. 2, paragrafo 18, del Regolamento (UE) 651/2014.

 

N.B. I criteri di calcolo dell’incremento occupazionale sono gli stessi degli esoneri donne svantaggiate:

·         esonero assunzioni donne nel biennio 2021-2022 (L. 178/2020 art. 1, c. da 16 a 19 - circolare INPS 32/2021);

·         esonero assunzioni donne nel biennio 2023 (L. 197/2022, art. 1, c. 298 - circolare INPS 58/2023).

 

A differenza degli esoneri donne svantaggiate (c.f.r. L. 178/2020, art. 1, c. 17), per l’esonero ZES:

·         non sono escluse dalla base di computo le “diminuzioni” del numero di occupati verificatesi in società controllate, collegate, o in ogni caso facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona: per gli esoneri donne, era la norma a prevedere tale esclusione;

·         non è precisato che, per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo vada ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno: dato, però, che il numero dei dipendenti si calcola in U.L.A., si ritiene la precisazione superflua.

 

In considerazione della natura dell’esonero quale aiuto di Stato, l’INPS provvederà a registrare l’esonero contributivo autorizzato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato

Con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, l’esonero verrà registrato nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e verrà imputata in capo all’utilizzatore.

 

Coordinamento con altri incentivi

L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previste dalla normativa vigente in relazione alla contribuzione dovuta dal datore di lavoro.

A titolo esemplificativo, per il periodo di applicazione dell’esonero, non è possibile godere, per gli stessi lavoratori, della c.d. “Decontribuzione Sud” di cui all’art. 1, c. da 161 a 168, della L 178/2020 e, da ultimo, dall’art. 1, c. da 406 a 422, della L. 207/2024, come espressamente previsto dai c. 411 e 419 dello stesso art. 1.

Inoltre, considerata l’entità della misura di esonero, pari al 100% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro, l’esonero  non risulta cumulabile con l’incentivo all’assunzione disabili di cui all’art. 13 della L. 68/1999, come modificato dall’art. 10 del D.Lgs.151/2015, né con l’incentivo all’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI di cui all’art. 2, c. 10-bis, della L. 92/2012 e successive modificazioni, pari, al 20% dell’indennità che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse stato assunto per la durata residua del trattamento.

Nelle ipotesi in cui i lavoratori assunti vengano occupati in Paesi extra UE non convenzionati, in considerazione della disciplina speciale del D.L. 317/1987 (L. 398/1987) con cui si prevede una contribuzione previdenziale speciale, con l’applicazione di retribuzioni convenzionali, l’esonero ZES non trova applicazione.

L’esonero non è cumulabile con la riduzione contributiva prevista per i datori di lavoro agricoli che occupano personale nei territori montani o nelle singole zone svantaggiate, né con le riduzioni contributive previste per il settore dell’edilizia.

L’esonero è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maxi-deduzione di cui all’art. 4 del D.Lgs.  216/2023, prorogata fino al 2027 dalla L. 207/2024.

L’esonero è compatibile con l’esonero dell’art. 5 della L. 162/2021, pari all’1% dei contributi previdenziali, nel limite massimo di 50.000 euro annui, a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis del D.Lgs. 198/2006, nei limiti e nel rispetto della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro effettivamente dovuta.

L’esonero è cumulabile con le riduzioni della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale, ad esempio, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico della lavoratrice madre prevista dall’art. 1, c. 180 e 181, della L. 213/2023.

 

Procedimento di ammissione all’incentivo. Adempimenti dei datori di lavoro

Allo scopo di conoscere con certezza l’ammontare dell’esonero spettante e l’eventuale residua disponibilità delle risorse, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” - “Incentivi Decreto Coesione- Articolo 24”.

La domanda deve contenere le seguenti informazioni:

a)       dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

b)      dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere a tempo indeterminato e la dichiarazione circa la sussistenza dello status di disoccupato di lunga durata alla data di assunzione;

c)       tipologia di contratto di lavoro  (se a tempo pieno o a tempo parziale) e l’eventuale % oraria di lavoro;

d)      retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, e % contributiva c/ditta del rapporto di lavoro. Nel caso di rapporto part-time deve essere indicata la retribuzione effettivamente erogata;

a)       indicazione della Regione e della provincia di esecuzione effettiva della prestazione (sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo).

L’Istituto previdenziale, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali provvede a:

·         calcolare l’ammontare del beneficio spettante in base all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro dichiarati nella richiesta;

·         consultare il Registro Nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro sussistano le condizioni per riconoscere l’agevolazione richiesta, relativamente al rispetto della c.d. clausola Deggendorf;

·         fornire, qualora risulti che vi sia sufficiente capienza di risorse e che i requisiti siano rispettati, un riscontro di accoglimento della domanda, e procedere alla registrazione dell’agevolazione sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Ai fini dell’ammissione alla fruizione dell’esonero, l’INPS quantifica quanto possa essere erogato per ciascuna annualità per il singolo rapporto di lavoro, provvedendo ad accogliere le richieste solo laddove vi sia sufficiente capienza di risorse da ripartire pro quota per tutti i 24 mesi di agevolazione spettante.

L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell’ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante e fruire dell’importo ridotto.

Il modulo di domanda deve essere utilizzato esclusivamente per la prima assunzione incentivata, mentre, ai fini del riconoscimento del beneficio residuo spettante per la successiva assunzione del lavoratore, non è previsto l’invio di una nuova richiesta.

A seguito dell’autorizzazione al godimento dell’esonero, l’INPS provvede ai controlli, anche attraverso le informazioni rese disponibili dal Ministero del Lavoro e dall’Ispettorato nazionale del lavoro, per accertare l’effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell’esonero.

L’effettiva realizzazione dei controlli avviene anche mediante interoperabilità delle diverse banche dati, che verrà definita dallo stesso Ministero del Lavoro attraverso l’adozione di specifici protocolli informatici.

I datori di lavoro che hanno beneficiato indebitamente dell’esonero contributivo sono tenuti al versamento dei contributi dovuti e al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia, ferma restando l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabiliti dall’art. 24, c. 7 del D.L. 60/2024 e secondo le modalità indicate dall’art. 6 del D.I. 7.1.2025, fornendo trimestralmente i risultati dell'attività di monitoraggio (numero di domande accolte e relativi oneri) al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procederà all'accoglimento di ulteriori comunicazioni da parte dei datori di lavoro per l'accesso ai benefici e provvederà a comunicarlo al Ministero del Lavoro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

 

Uniemens

Si riportano le istruzioni Uniemens integrali della Circolare 10/2026.

10. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens

Per potere esporre l’agevolazione contributiva in argomento, dal mese di competenza febbraio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di , , elemento i seguenti elementi:

-           nell’elemento deve essere inserito il nuovo valore “EZES, avente il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”;

-          nell’elemento deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

-          nell’attributo deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.

Nel caso delle agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo , deve essere esposto un ulteriore contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

-          nell’elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

-          nell’elemento deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia tali che sia diverso dal periodo di competenza della denuncia;

-          nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

 I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

-          con il codice di nuova istituzione “L619”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;

-          con il codice “L620” di nuova istituzione, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”.

Si fa presente che la valorizzazione dell'elemento con riferimento alle mensilità da settembre 2024 a gennaio 2026 può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con l’esonero in trattazione, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione tramite flussi regolarizzativi che saranno elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili.

 

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

 

11. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens

I datori di lavoro privati per usufruire dell’esonero in argomento per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, a partire dal periodo di competenza febbraio 2026, devono esporre nel flusso Uniemens sezione “Lista/PosPA”, secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

 

Per esporre il beneficio spettante deve essere compilato l’elemento di , secondo le modalità di seguito indicate:

-          nell’elemento deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

-          nell’elemento deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

-          nell’elemento deve essere inserito il valore “66”, avente il significato di “Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;

-          nell’elemento deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

 

Si fa presente che il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da settembre 2024 a gennaio 2026 può essere effettuato ed esposto esclusivamente nei flussi Uniemens sezione “Lista/PosPA” dei mesi di febbraio 2026, marzo 2026 e aprile 2026.

Si evidenzia altresì che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici e che la stessa non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo come riferimento la nozione e l’elencazione recate nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

 

  

12. Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione del flusso Uniemens

I datori di lavoro agricoli autorizzati a fruire dell’esonero in argomento, per le assunzioni a tempo indeterminato devono valorizzare, a partire dalla denuncia di competenza febbraio 2026, per i lavoratori interessati all’esonero, gli elementi di seguito specificati:

-          in / il codice “Y”;

-          in / il codice Agevolazione “ZS”, che assume il significato di “Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95.”.

 

Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse (da settembre 2024 a gennaio 2026), per i lavoratori indicati con il “ZS” devono essere valorizzati i seguenti elementi:

-          con il codice “Y”;

-          con il codice agevolazione “ZP”, che assume il significato di “Arretrati Esonero contributivo Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno - D.L.7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95”;

-          con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “ZP”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante rispetto ai periodi pregressi dell’esonero ZES unica, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza di marzo 2026 inviata entro il primo periodo di trasmissione 2026, ossia entro il 31 maggio 2026.

 

Come espressamente previsto dall’articolo 24, comma 8, del decreto-legge n. 60/2024, l’agevolazione in trattazione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso per lo stesso lavoratore beneficiario dell’esonero ZES unica, con altri e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

In fase di trasmissione dei flussi, l’Istituto verifica che le agevolazioni indicate negli stessi siano coerenti con le autorizzazioni rilasciate.

I datori di lavoro agricoli possono verificare l’attribuzione dei suddetti codici di agevolazione consultando le sezioni “Codici Autorizzazione” e “Lavoratori Agevolati” della posizione aziendale, nel Cassetto previdenziale per aziende agricole.”

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