Bonus ZES: Uniemens e istruzioni per richiederlo

A cura della Redazione

L’INPS, con messaggio n. 1968 dell’11 giugno 2026, fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili riguardo il recente bonus ZES.

Per riepilogare le caratteristiche e i requisiti di accesso al bonus ZES si rimanda all’articolo di cui al seguente link: https://www.lavorofacile.it/news/bonus-zes-2026-non-cumulabile-con-la-vecchia-decontribuzione-sud?search=circolare+56+

A decorrere dall’11 giugno 2026, è  possibile presentare la domanda di esonero contributivo accedendo al sito istituzionale inps nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza online, con le modalità già illustrate al paragrafo 10 della circolare INPS n. 56/2026 di cui al link sopra riportato.

 

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens

 Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare in , , elemento i seguenti elementi:

- nell’elemento deve essere inserito il nuovo valore “EZE1”, avente il significato di “Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

- nell’elemento deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;

- nell’attributo deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”. per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all'elemento contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo , deve essere esposto un ulteriore contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo con valore "MATRICOLA_AZIENDA" oppure "CF_PERS_FIS" o ”CF_PERS_GIU”;

- nell’elemento deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

- nell’elemento deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;

- nell’elemento deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice di nuova istituzione “L637”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

- con il codice di nuova istituzione “L638”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.

La sezione deve essere ripetuta per tutti i mesi di arretrato e la valorizzazione dell’elemento , con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2026 e fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente), deve essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026. Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite flussi regolarizzativi che vengono elaborati senza l’aggravio delle sanzioni civili. I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).

 

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens

Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare in , secondo le consuete modalità, l’elemento e l’elemento

della Gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese. Deve essere compilato l’elemento di , secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento deve essere inserito l’anno di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento deve essere inserito il mese di riferimento dello sgravio;

- nell’elemento deve essere inserito il valore “78”, avente il significato di “Bonus ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

- nell’elemento deve essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.

Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.

 

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione del flusso Uniemens

Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro agricoli autorizzati devono valorizzare in Uniemens gli elementi di seguito specificati:

- in / il codice “Y”;

- in / il codice Agevolazione “ZR”, avente il significato di “Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3 D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il “ZR” devono essere valorizzati i seguenti elementi:

- in / con il codice “Y”;

- con il codice agevolazione “ZU”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 - articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;

- con l’importo del recupero spettante, rispetto alla totalità dei periodi pregressi.

Il codice agevolazione “ZU”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante per i periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 rientrante nel 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).

Le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione per lo stesso

lavoratore beneficiario dell’esonero con altri e/o con i codici relativi alle zone tariffarie agevolate.

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