Bonus ZES: Uniemens e istruzioni per richiederlo
A cura della Redazione
L’INPS, con messaggio n. 1968 dell’11 giugno 2026, fornisce le indicazioni operative e le istruzioni contabili riguardo il recente bonus ZES.
Per riepilogare le caratteristiche e i requisiti di accesso al bonus ZES si rimanda all’articolo di cui al seguente link: https://www.lavorofacile.it/news/bonus-zes-2026-non-cumulabile-con-la-vecchia-decontribuzione-sud?search=circolare+56+
A decorrere dall’11 giugno 2026, è possibile presentare la domanda di esonero contributivo accedendo al sito istituzionale inps nella sezione “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza online, con le modalità già illustrate al paragrafo 10 della circolare INPS n. 56/2026 di cui al link sopra riportato.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare in
- nell’elemento
- nell’elemento
- nell’attributo
- nell’elemento
- nell’elemento
- nell’elemento
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L637”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- con il codice di nuova istituzione “L638”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
La sezione
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro autorizzati devono valorizzare in
- nell’elemento
- nell’elemento
- nell’elemento
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Il recupero dell’agevolazione relativa ai mesi da gennaio 2026 fino al mese precedente l’esposizione del mese corrente, deve essere effettuata esclusivamente nei flussi di competenza dei mesi di luglio 2026, agosto 2026 e settembre 2026.
Nel caso in cui il datore di lavoro stia usufruendo di altri incentivi non cumulabili con gli esoneri in trattazione e volesse fruire della misura in argomento, deve procedere alla restituzione dell’agevolazione già fruita tramite l’invio, per ciascun mese, dell’elemento V1 Causale 5 che è elaborato senza l’aggravio delle sanzioni civili, escludendo l’importo dello sgravio precedentemente dichiarato.
Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione degli esoneri nella sezione
Dal mese di competenza di luglio 2026 i datori di lavoro agricoli autorizzati devono valorizzare in Uniemens gli elementi di seguito specificati:
- in
- in
Per dichiarare l’importo spettante dell’esonero relativo alle competenze pregresse, per i lavoratori indicati con il
- in
-
-
Il codice agevolazione “ZU”, utilizzato per dichiarare l’importo spettante per i periodi pregressi dell’esonero, deve essere utilizzato esclusivamente nella competenza del mese di luglio 2026 rientrante nel 3° periodo di trasmissione 2026 (dal 1° agosto 2026 al 30 novembre 2026).
Le agevolazioni in trattazione non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, pertanto, il flusso Uniemens viene scartato nel caso in cui il datore di lavoro compili il flusso Uniemens sezione
lavoratore beneficiario dell’esonero con altri
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Allegati
- 16807-messaggio-numero-1968-del-11-06-2026 - Scarica