Cambia il regime sanzionatorio per le prestazioni occasionali in agricoltura

A cura della Redazione

Il Decreto-legge 19/2024 (Recante Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), all’art. 29, c. 6 interviene nuovamente sul lavoro occasionale in agricoltura (c.d. LOAgri), modificando sostanzialmente il regime sanzionatorio applicabile alle imprese agricole.

Per comprendere meglio la portata della modifica legislativa, è opportuno fare un passo indietro di un anno e riprendere la disciplina del lavoro occasionale prevista dalla Legge di Bilancio 2023 nel settore agricolo.

La disciplina transitoria

L’art. 1, c.c. 343 e ss. della Legge 297/2022 ha disposto che il ricorso al contratto di prestazione occasionale (CPO) di norma è vietato per le imprese del settore agricolo.

E’ stata quindi soppressa la disposizione che prevedeva l’obbligo per il lavoratore che erogava prestazioni a favore delle imprese del settore agricolo di autocertificare di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.​

Tuttavia, lo stesso legislatore, per garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e facilitare il reperimento di manodopera per le attività stagionali, ha previsto una disciplina transitoria per il biennio 2023-2024 che consente alle imprese agricole il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato (LOAgri) riferite ad attività stagionali per un massimo di 45 giornate lavorative per ciascun lavoratore, rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. ​

Si evidenzia che possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore economico dell’agricoltura e che sono iscritti, quali datori di lavoro agricoli, alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS.

Secondo l’INPS (circolare n.102/2023), alla nuova tipologia di rapporto di lavoro in agricoltura si applica la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato, per quanto compatibile. Ad esempio, non trovano applicazione le agevolazioni contributive che si sostanziano in una riduzione dell’onere contributivo a carico del datore di lavoro e/o del lavoratore. Sul punto, l’INPS evidenzia che, generalmente, le agevolazioni contributive sono applicabili ai rapporti di lavoro dipendente e hanno come precipua finalità l’incentivazione dei rapporti di lavoro stabile.

La norma indica i soggetti a cui si rivolge in via principale la disciplina transitoria sulle prestazioni occasionali in agricoltura. Si tratta di:

-          persone disoccupate (ossia i soggetti privi di impiego che hanno dichiarato in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego);

-          percettori di NASPI o DIS-COLL, mobilità in deroga e Assegno di inclusione;

-          beneficiari di ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale erogato dai Fondi di solidarietà e ISCRO);

-          pensionati di vecchiaia o di anzianità o anticipata (restano esclusi i titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità o di analoghe prestazioni);

-          giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università (che non siano titolari di pensione ai superstiti, di inabilità e di assegni ordinari di invalidità o di analoghe prestazioni);

-          detenuti o internati ammessi al lavoro all’esterno nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.​

Il venire meno, nel corso della durata del rapporto lavorativo, dei suddetti requisiti soggettivi che legittimano la stipulazione di un contratto di LOAgri implica la risoluzione automatica dello stesso. In tali casi, è onere del lavoratore fornire tempestiva comunicazione al datore di lavoro.

Riguardo alle attività stagionali, sempre la circolare 102/2023 evidenzia che il lavoro occasionale può trovare applicazione alle sole lavorazioni, incluse quelle afferenti alle attività connesse, che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali (a titolo esemplificativo, semina, raccolta, potatura, pastorizia, vinificazione, molitura del grano e delle olive, agriturismo, ecc.).

Ne consegue che è esclusa l’applicabilità della normativa alle mansioni impiegatizie che possono essere svolte presso un’impresa agricola, essendo applicabile alle sole mansioni previste nei contratti collettivi degli operai agricoli stipulati dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

A seguito del divieto di utilizzo del Contratto di prestazione occasionale in agricoltura, l'INPS, con la circolare n. 6/2023, ha precisato che le imprese operanti in tale settore potranno richiedere il rimborso delle somme eventualmente già versate e non ancora utilizzate.​

L’attivazione del lavoro occasionale

Prima dell’inizio del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad acquisire un’autocertificazione resa dal lavoratore in ordine alla propria condizione soggettiva.​

L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle eventuali prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionale agricolo.​

Inoltre il datore di lavoro agricolo ha l’obbligo di comunicare il ricorso alle prestazioni occasionali a tempo determinato al Centro per l’impiego (a tal proposito il Ministero del lavoro ha aggiornato la comunicazione). ​

Ai fini della comunicazione, i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di 12 mesi.

La Legge di Bilancio 2023 ha stabilito anche che il ricorso alla prestazione occasionale a tempo determinato è preclusa ai datori di lavoro che non rispettano i contratti collettivi di lavoro nazionali e provinciali, purché stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.​

E’ stato inoltre previsto che il prestatore di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato percepisca il compenso sulla base delle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro.​

L’art.1, c. 349 della Legge 297/2022 ha anche disposto che il compenso erogato per le prestazioni di lavoro occasionale sia esente da qualsiasi imposizione fiscale e che lo stesso non incida sullo status di disoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione ed è cumulabile con qualsiasi trattamento pensionistico.

La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative è considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni previdenziali, assistenziali e di disoccupazione, anche agricole, ed è computabile ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o per il rinnovo del permesso di soggiorno.​

L’iscrizione dei lavoratori che erogano prestazioni occasionali di lavoro agricolo nel libro unico del lavoro può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente, su base settimanale, quindicinale o mensile.​

Si prevede anche che il datore di lavoro sia tenuto ad informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 152/1997 (che si ricorda è stato riformato dal D.lgs. 104/2022, c.d. Decreto Trasparenza e dal DL 48/2023, c.d. Decreto Lavoro), con la consegna di copia della comunicazione di assunzione trasmessa al Centro per l’impiego.

Il datore di lavoro deve anche effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, nelle modalità stabilite da INPS e INAIL (per il dettaglio si veda la circolare INPS 102/2023).​

Il Regime sanzionatorio

La Legge di Bilancio 2023 (art.1, c. 354) ha anche previsto un regime sanzionatorio in caso di violazione delle nuove disposizioni da parte dei datori di lavoro agricolo. E’ su tale disposizione normativa che interviene il DL 19/2024 apportandovi modifiche sostanziali.

Più precisamente viene confermata la trasformazione del rapporto di lavoro occasionale (specificando che è quello che ha formato oggetto della comunicazione) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento del limite di durata di 45 giorni.

Mentre subisce modifiche l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Questa, in origine, veniva applicata sia in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione sia se venivano utilizzati soggetti diversi da quelli tassativamente elencati.

Il DL 19/2024 ha soppresso la sanzione per la prima violazione, confermandola invece per la seconda.

L’altra novità di rilievo riguarda le modalità di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Questa non si applica più per ogni giornata per cui risulta accertata l’infrazione, ma per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che l’irregolarità non derivi da informazioni incomplete e non veritiere contenute nell’autocertificazione resa dal lavoratore.

Infine rimane confermato che alla sanzione non si applica la procedura della diffida.

Le modifiche in sintesi

Di seguito la tabella di confronto della norma modificata. Le parti della norma non più presenti nel nuovo testo sono barrate, mentre quelle differenti sono sottolineate.

Art.1, c. 354 della Legge 297/2022 - originario

Art.1, c. 354 della Legge 297/2022 - sostituito

In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 346 ovvero in caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345.

Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 

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