Giornalisti: nuovo regime sanzionatorio per inadempienze contributive

A cura di Alberto Rozza

L’INPGI, con la circolare n. 5 del 7 luglio 2026, ha illustrato la disciplina del nuovo regime sanzionatorio applicato alle inadempienze contributive da parte dei giornalisti e dei committenti, allineandolo a quello previsto dall’INPS.

La prima fattispecie presa in esame dall’Istituto previdenziale riguarda l’omissione contributiva che si verifica in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

Omissione contributiva - La novità di maggiore rilievo è l’estensione del ravvedimento operoso all’omissione contributiva, già previsto per l’evasione contributiva, al fine di favorire e accelerare la regolarizzazione delle posizioni debitorie.

Pertanto, ferma restando l’ordinaria misura della sanzione civile pari all’ex TUR, maggiorato di 5,5 punti in ragione d’anno, sino al massimo del 40% dell’importo dovuto, al fine di agevolare l’adempimento, è stata introdotta una misura in base alla quale, se il pagamento avviene e in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza di legge spontaneamente, ossia prima di contestazioni o richieste da parte dell’ente previdenziale, la maggiorazione di 5,5 punti del tasso ufficiale di riferimento non trova applicazione.

L’INPGI evidenzia che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei centoventi giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta.

La misura agevolativa non trova, invece, applicazione in caso di pagamento in modalità rateale.

Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili, continuano, inoltre, a essere dovuti sul debito contributivo residuo gli interessi nella misura degli interessi di mora.

Trascorso il termine di centoventi giorni, troverà applicazione il calcolo delle sanzioni civili nella misura ordinaria.

Ambito di applicazione - Il nuovo regime trova applicazione nei confronti dell’INPGI relativamente agli inadempimenti verificatisi successivamente al 31 dicembre 2026 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° gennaio 2026.

Per i giornalisti freelance/libero professionisti, la nuova disciplina trova applicazione, in via generale, con riferimento al versamento del contributo minimo 2026, che ha come data di scadenza il 31/07/2026 o con riferimento al versamento del contributo a saldo 2025, che ha come data di scadenza il 31/10/2026, nonché a tutte le irregolarità rientranti in tale casisitica verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026 anche se riferite a periodi pregressi.

Per i committenti che abbiano in essere rapporti di lavoro con collaboratori parasubordinati (co.co.co.), la nuova disciplina trova applicazione con riferimento al versamento della contribuzione del mese di dicembre 2025 che ha come data di scadenza il 16/01/2026, nonché a tutte le situazioni irregolari - qualificabili come omesso o ritardato pagamento – verificatesi successivamente alla data del 1° gennaio 2026, ancorché riferite a periodi pregressi.

Evasione contributiva – Ricorre tale ipotesi in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

In tal caso se il giornalista o il committente non mette in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Invece, se la denuncia della situazione debitoria viene effettuata spontaneamente - prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori – entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione calcolata nella misura dell’ex TUR maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia; se il versamento avvenga in unica soluzione (dopo i 30 giorni) entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della denuncia spontanea, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

In questo caso trova applicazione il tetto massimo previsto per le omissioni (40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alla scadenza di legge).

La nuova disciplina agevolativa trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° gennaio 2026 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate a partire dalla predetta data, anche se riferite a periodi pregressi, sempreché rientrino nei dodici mesi dalla scadenza legale del versamento.

Sanzioni in presenza di accertamento ispettivo – Viene prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, nei casi in cui, accertata dall’ente - d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive - la situazione debitoria, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Omissioni derivanti da incertezze giurisprudenziali o amministrative – In caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, sono dovuti solo gli interessi legali in luogo delle sanzioni civili.

Per “oggettive incertezze sulla sussistenza dell’obbligo contributivo connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi” si intendono le sole ipotesi in cui la ricorrenza dell’obbligo contributivo appaia dubbia, non già ad opera di una mera prospettazione difensiva del contribuente, ma per effetto del sopravvenire di consolidati orientamenti contrastanti della Suprema Corte.

Per le ragioni anzidette tale fattispecie ricorre nell’ipotesi in cui il contrasto riguarda l’interpretazione di norme; non ricorre, invece, in ipotesi di sentenze difformi nell’ambito di diversi gradi di giudizio, ovvero di sentenze difformi afferenti a diverse fattispecie concrete.

Comunicazione reddituale dei giornalisti liberi professionisti – L’omessa, ritardata o infedele comunicazione reddituale è punita con la sanzione rimodulata come segue: 5%, del contributo soggettivo minimo, se la comunicazione viene trasmessa entro 30 giorni dalla scadenza del termine; 10%, se viene trasmessa tra il 31° giorno ed il 60°; 15%, se viene trasmessa tra il 61° giorno ed il 90° e 20%, se viene trasmessa dopo il 90° giorno.

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