Definiti i minimali INAIL 2026 per il calcolo dei premi assicurativi
A cura della Redazione
L’INAIL ha pubblicato la circolare n. 25 del 28 maggio 2026, con cui ha fornito le istruzioni riferite ai limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi dell’anno in corso.
Il premio dovuto deve essere calcolato moltiplicando il tasso comunicato dall’istituto con riferimento ad ogni posizione assicurativa per l’ammontare della retribuzione imponibile. La retribuzione da utilizzare per il calcolo potrà essere, a seconda dei casi, quella effettiva, quella convenzionale o, in via del tutto residuale, quella di ragguaglio.
I limiti minimi imponibili per le retribuzioni effettive
Regola generale, ai fini del calcolo del premio, è quella di utilizzare la retribuzione effettiva. Quest’ultima non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito per legge. Come di consueto, per stabilire la base imponibile minima effettiva si dovranno confrontare il minimale contrattuale e il minimale di retribuzione giornaliera fissato dall’INAIL; il premio sarà poi calcolato sul più elevato dei due importi.
Per il 2026, a seguito della rivalutazione annuale, il limite minimo di retribuzione giornaliera da utilizzare per il raffronto è pari a 58,13 euro (ovvero il 9,5% del trattamento minimo di pensione fissato, per il 2026, in 611,85 euro). Rapportato a mese, nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi, il limite è quindi pari a 1.511,38 euro.
L’istituto ricorda che il minimale di euro 58,13 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (uguale a euro 68,09), poiché l’uno prescinde dall’altro. Nell’ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo.
Retribuzioni escluse del minimale contributivo
Sono escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero le retribuzioni degli operai agricoli, per i quali il minimale è fissato in 51,70 euro. Ne sono escluse anche le integrazioni alle prestazioni mutualistiche e previdenziali che sono poste a carico del datore dalla legge o dal contratto quali, ad esempio, quelle erogate in caso di malattia o maternità. In questi casi, così come nell’ipotesi di indennità di disponibilità per lavoro intermittente, la base imponibile è costituita dalle somme dovute dal datore anche se inferiori al minimale. Analoghe considerazioni valgono per: l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana; l’indennità di disponibilità prevista nel contratto di lavoro intermittente.
Le retribuzioni convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori non si calcola il premio utilizzando l’imponibile effettivo, ma quello convenzionalmente determinato con legge o decreto.
Anche la retribuzione convenzionale deve essere adeguata, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera. A tal fine, per le retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera, la circolare in esame fissa il minimale in 32,30 euro. Nel caso di retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica invece il minimale di 58,13 euro, ovvero quello previsto per la generalità delle retribuzioni effettive.
Si segnalano le retribuzioni convenzionali di maggior interesse:
- Lavoratori con contratto part-time: la retribuzione oraria minimale, se l’orario normale (full time) è di 40 ore settimanali, è di 8,72 euro (58,13 x 6:40);
- Dirigenti: dal 1° gennaio 2025 la retribuzione convenzionale mensile è pari a 3.161,28 euro, quella giornaliera a 126,45 euro e quella oraria a 15,81 euro;
- Lavoratori operanti in Paesi extra UE non convenzionati: il premio è calcolato, anche per i dirigenti, sulle retribuzioni indicate dal decreto interministeriale di cui è ancora attesa la pubblicazione;
- Familiari partecipanti all’impresa familiare: dal 1° gennaio 2025, la retribuzione convenzionale mensile è di 1.709,07 euro, quella giornaliera di 68,36 euro;
- Lavoratori autonomi - Riders: l’imponibile convenzionale giornaliero è di 58,13 euro;
- Domestici: occorre effettuare il calcolo del premio, che sarà versato all’INPS, in base alle nuove fasce di retribuzione allegate alla circolare.
Retribuzioni di ragguaglio
La retribuzione di ragguaglio si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva (ad esempio per i soci senza retribuzione effettiva), ed è pari al minimale di rendita.
Dal 1° gennaio 2025, l’imponibile giornaliero corrisponde a 68,09 euro e quello mensile a 1.702,23 euro.
Sportivi professionisti subordinati
Il premio deve essere calcolato sulle retribuzioni imponibili nel rispetto del minimale e massimale di rendita INAIL (dal 1° gennaio 2025, rispettivamente, 20.426,70 euro e 37.935,30 euro).
Lavoratori autonomi dello spettacolo
Dal 1° gennaio 2022, i lavoratori autonomi iscritti all’ex Enpals sono soggetti all’obbligo assicurativo Inail. Per il calcolo del premio si assume l’ammontare dei compensi corrisposti nell’anno solare di riferimento, nel rispetto del limite minimo di retribuzione giornaliera pari, per il 2026, ad euro 58,13.
Per i lavoratori subordinati o i collaboratori dello spettacolo si applicano invece le disposizioni previste, rispettivamente, per la generalità dei dipendenti o dei parasubordinati.
Premi speciali unitari
La circolare indica anche il valore dei premi speciali unitari per quelle lavorazioni che non sono passate a premio ordinario per effetto del decreto interministeriale 6 settembre 2022.
Si segnala, in particolare, che il documento riporta i nuovi premi minimi annuali a persona, diversificati in base alle classi di rischio, che devono essere applicati per i titolari di imprese artigiane, i soci artigiani lavoratori, i familiari coadiuvanti del titolare artigiano e gli associati a imprenditore artigiano.
Specifica, inoltre, i premi da applicare a:
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne;
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali;
- medici esposti all’azione dei raggi x e delle sostanze radioattive, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi;
- soggetti impegnati in attività di volontariato a fini di utilità sociale e in lavori di pubblica utilità con oneri assicurativi a carico del fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari; soggetti impegnati nei progetti utili alla collettività (puc).
Retribuzioni convenzionali della pesca marittima
La circolare ricorda che per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, l’imponibile è stabilito sulla base dei salari minimi garantiti ed è determinato dalla tabella allegata al Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima in vigore dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2025.
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Decorrenza |
da 1.10.2023 |
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PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA |
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Comandante/Motorista/Capopesca |
1.612,08 |
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Marinaio |
1.430,03 |
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Giovanotto/Mozzo |
1.248,37 |
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PESCA OLTRE GLI STRETTI |
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Comandante |
3.646,93 |
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Direttore macchina |
2.814,85 |
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Primo ufficiale |
2.346,45 |
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Secondo ufficiale |
2.085,42 |
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Nostromo |
1.870,09 |
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Marinaio |
1.694,55 |
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Giovanotto |
1.390,96 |
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Mozzo |
1.354,75 |
Piccola pesca
Un paragrafo della circolare è dedicato alla determinazione della retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge n. 250/1958, soci di cooperative di pesca, cooperative di servizi o società di persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa.
Per i lavoratori da assicurare, il premio è determinato assumendo la retribuzione convenzionale calcolata sulla base di 25 giornate fisse a mese a prescindere dalle giornate di lavoro effettivamente svolte e rivalutata annualmente. Tale retribuzione, per il 2026, è fissata in 32,30 euro giornalieri (808,00 euro mensili).
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