L’autoliquidazione Inail 2025/2026

A cura della Redazione

L’INAIL, con la propria guida sull’autoliquidazione del 19 dicembre 2025 e relative istruzioni operative, ha comunicato le scadenze per l’autoliquidazione dei premi 2025/2026.

L’autoliquidazione è caratterizzata dalle seguenti attività:

  • denuncia, per ogni posizione assicurativa, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente (per l’autoliquidazione 2025/2026: anno 2025);
  • determinazione e saldo, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell’importo della regolazione del premio per l’anno precedente (per l’autoliquidazione 2025/2026: anno 2026) e calcolo dell’importo della rata anticipata per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2025/26: anno 2026);
  • pagamento, con un unico versamento, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo per l’autoliquidazione 2023/2024: anno 2023) e di rata (anticipo per l’autoliquidazione 2023/2024: anno 2024), calcolati per ciascuna posizione assicurativa.

La procedura dell’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’INAIL, che però devono essere calcolati e versati in modo autonomo entro il 16 febbraio 2026.

Le scadenze - Per l’anno 2026, il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio. Entro la predetta data occorre:

Ø  calcolare il conguaglio del premio dovuto per l’anno precedente (2025), c.d. regolazione;

Ø  calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (2026), c.d. rata (la base di calcolo – retribuzioni presunte può essere modificata in riduzione, previa presentazione di apposta comunicazione telematica entro il termine del 16 febbraio);

Ø  determinare il premio di autoliquidazione dovuto, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

Ø  pagare il premio di autoliquidazione tramite F24 (oppure F24 Enti pubblici).

Entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve invece presentare, per via telematica, la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione di pagamento in quattro rate nonché la domanda di riduzione del premio artigiani (L. n. 296/06).

Per ciascuna posizione assicurativa territoriale, occorre considerare quanto segue:

  • anno di inizio attività nel 2025 (posizione assicurativa di nuova emissione): la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2026, determinato sulla base delle retribuzioni presunte contenute nella sezione “rata” delle basi di calcolo dei premi (valore determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro nella denuncia di inizio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) del periodo assicurativo 2025; 
  • anno di inizio attività precedente al 2025: la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2026, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2025, più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo all’intero anno 2025.

La somma algebrica (ovvero gli importi a debito “+” e gli importi a credito “-”) delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative, determina l’ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il 16 febbraio 2026.

I contributi associativi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2026.

Il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale.

L’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24.

Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

N.B.: il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’INAIL. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Le scadenze – L’INAIL, da ultimo con la circolare n. 3/2026, ha confermato che provvederà all’applicazione in via provvisoria delle aliquote di oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico applicabili per l’anno 2026 con l’autoliquidazione 2025/2026.

Più precisamente, l’aliquota di oscillazione in riduzione di cui ai commi 8 e 9 dell’articolo 20, nei casi di non significatività della posizione assicurativa territoriale (PAT), è stata fissata nella misura fissa del 13% (anziché del 5%). Restano invariate le aliquote in incremento del tasso medio di tariffa in caso di andamento infortunistico sfavorevole (“Malus”), previste dalla Tabella B del citato articolo 20.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla delibera Inail del 21 luglio 2025, n. 146 sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla delibera del Presidente Inail 10 novembre 2025, n. 17 con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

  • in caso di mancata adozione del decreto interministeriale ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell’INAIL;
  • nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale.

Rateazione - Anche per l’anno 2026, l’azienda può rateizzare il premio dovuto in quattro rate trimestrali (ognuna pari al 25% del premio dovuto) dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.

La prima rata deve essere versata entro il 16/02/2026 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 18 maggio, 20 agosto e 16 novembre 2026 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato.

I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2025/2026, sono i seguenti (INAIL, istruzione operativa 268/2024).

Rate

Data scadenza

Data utile per il pagamento

Coefficienti interessi

16 febbraio 2026

16 febbraio 2026

0

16 maggio 2026

18 maggio 2026

0,00670548

16 agosto 2026

20 agosto 2026

0,01363699

16 novembre 2026

18 novembre 2026

0,02056849

Il datore di lavoro deve sempre comunicare la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia già opzionato la rateazione nell’anno precedente, lo stesso dovrà indicarlo nel servizio “Invio Telematico Dichiarazione dei Salari”.

Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Riduzione presunto - I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2026 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2025 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2026, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2026  la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2026. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2026 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2025, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Riduzioni - Si riportano, di seguito, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2025/2026 (per maggiori dettagli è possibile fare riferimento all’istruzione operativa INAIL 11245/2025).

  • Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT);
  • Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN);
  • Sgravio per il Registro Internazionale (PAN);
  • Sgravio navi autorizzate all’annotazione nell’elenco previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 novembre 2023 (PAN)
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
  • Riduzione per le imprese artigiane (PAT);
  • Riduzione per Campione d’Italia (PAT);
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
  • Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Sanzioni - La violazione dell’obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto.

Nel caso in cui la mancata comunicazione all’INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

Riproduzione riservata ©