Denuncia usuranti entro il 31 marzo 2023

A cura della Redazione
Entro il 31 marzo 2023, deve essere presentata la denuncia annuale dei lavori usuranti da parte dei datori di lavoro interessati in relazione alle situazioni occupazionali del 2022.
L’adempimento, introdotto da quasi un decennio, ha lo scopo di implementare gli archivi degli enti al fine di poter ricostruire il percorso di carriera e, così, verificare la ricorrenza delle condizioni che integrano il requisito di «addetto ai lavori usuranti», requisito che per alcuni anni dovrà essere avvalorato soprattutto tramite la documentazione prodotta in sede di domanda di riconoscimento e di pensione.
Sono due le tipologie di denuncia da effettuare, come per gli altri anni:
Ai fini del monitoraggio(facoltativa) |
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Periodicità annuale dell’invio entro il 31 marzo dell’anno successivo allo svolgimento dei lavori, indicando il periodo o i periodi nei quali ogni dipendente ha svolto le lavorazioni di cui all'art. 1, c. 1, lettere da a) a d), del D.Lgs. 67/2011. In caso di lavoro notturno, la comunicazione deve indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro rientranti in tale tipologia e può valere anche ai fini dell’invio obbligatorio per lavoro notturno (facoltativa, non sanzionabile). |
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Ai fini della verifica del lavoro notturno (obbligatoria) |
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Con periodicità annuale (31.3 dell'anno successivo a quello di riferimento ovvero entro 30 giorni dall'inizio per le attività ex art. 1, c. 1, lett. c, del D.Lgs. 67/2011 - processi produttivi in serie), in relazione all’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici. Tale comunicazione non è dovuta qualora il datore di lavoro abbia effettuato l'analogo adempimento previsto nel precedente caso, indicando, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturni svolti (obbligatoria se non fatta quella statistica ai fini del monitoraggio – v. sopra). |
Tipologie lavori usuranti - L’elenco dei lavori usuranti è contenuto nell’art. 1 del D.Lgs. 67/2011:
a) lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del Lavoro 19 maggio 1999 (lavoro sottosuolo; nelle cave; lavori ad alte temperature; lavori in spazi ristretti, cassoni in aria compressa ecc.); l’elenco è tassativo. Inoltre, non rientra tra i “lavori espletati in spazi ristretti” l’attività di gruista in quanto per spazi ristretti si devono intendere quei luoghi chiusi in cui possono verificarsi infortuni gravi a causa di sostanze pericolose, esplosioni o mancanza di ossigeno e perché “la cabina di comando di una gru non è assimilabile a intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture” come, invece previsto nel D.M. 19 maggio 1999.
b) lavoratori notturni, come definiti dal D.Lgs. 66/2003, che possano far valere una determinata permanenza nel lavoro notturno e precisamente:
- lavoratori a turni di qualsiasi settore di attività che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno 7 ore consecutive comprendenti l’intervallo tra le 00,00 e le 5,00) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009 (78 giorni per i lavoratori che abbiano maturato i requisiti per l'accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009);
- al di fuori dei casi indicati al punto precedente, rientrano tra i beneficiari, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo. Il Ministero del lavoro ha chiarito che la comunicazione interessa il lavoro notturno effettivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell'arco dell'intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori.
FAQ Min. Lav.
Nel caso di lavoratori cessati nel corso dell’anno, qualora abbiano svolto lavoro notturno, sono da inserire nella relativa Comunicazione? Sì. Nel Modulo vanno inseriti tutti i dipendenti che hanno prestato servizio “usurante/notturno” nel corso dell’anno, pertanto anche i cessati.
Nel caso in cui, nel corso dell’anno, i dipendenti abbiano iniziato a lavorare su turni a partire dal mese di settembre facendo una media di 20 giorni ciascuno di turni rientranti nella fascia 12.00 - 05.00, tali giornate vanno comunicate? Come chiarito nella nota prot. n. 9630 del 23/05/2012, nell’ipotesi in cui si verificano una (o più) assunzioni durante l’anno e, quindi, il datore di lavoro non è in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno svolte, lo stesso deve comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolto a prescindere dal verificarsi delle condizioni prescritte dall’art. 1, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 67/2011. Appare logico estendere tale modalità anche alle ipotesi di prestazione di lavoro notturno iniziato in corso d’anno.
Un lavoratore che effettua una media di 2 ore di lavoro notturno giornaliero per un totale di circa 20 giorni al mese e 300 giorni annui, è soggetto all'obbligo di comunicazione? L’obbligo di comunicazione riguarda i lavoratori che, nell’ambito del lavoro notturno a turni, prestano la loro attività per almeno 6 ore nella fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino e per non meno di 64 giorni all’anno oppure che svolgono lavoro notturno non organizzato a turni lavorando per almeno 3 ore nella fascia oraria compresa tra la mezzanotte e le cinque del mattino per l’intero anno lavorativo. Nel caso prospettato, pertanto, la comunicazione non sembra dovuta.
La comunicazione va inviata anche se non raggiunte le 64 notti nelle ipotesi in cui il datore di lavoro non sia in grado di conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate nell’anno. Come integrare la comunicazione già inviata? Il sistema informatico consente di creare delle nuove comunicazioni precompilandole automaticamente con i dati di quelle già inviate, è quindi possibile aggiungere, dove necessario, le informazioni mancanti. In tal modo si procederà all’invio di una nuova comunicazione a partire però da una già inviata. |
c) lavoratori addetti alla c.d. “linea catena”, ossia lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'elenco n. 1 contenuto nell'allegato 1 al D.Lgs. 67/2011 (v. Tabella successiva), cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2100 del codice civile, impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità. Le attività soggette non sono tutte ma solo quelle rientranti in specifiche lavorazioni contrassegnate da una data voce di tariffa che occorre riferire dal 2019 al nuovo sistema tariffario INAIL;
d) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto. Il limite minimo di capienza del veicolo dei 9 posti deve ritenersi comprensivo del posto riservato al conducente. Sono esclusi gli autotrasportatori di merci.
Questi ultimi potrebbero rientrare nella disciplina dei lavori usuranti solo se svolgono periodi di lavoro notturno con le caratteristiche indicate in precedenza.
NB. Le attività indicate nelle slide precedenti, per essere considerate usuranti, devono essere state svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o il 50% della vita lavorativa.
Modalità operative - Sono tenuti all’invio della denuncia:
a) i datori di lavoro privati, quando effettuino direttamente o a mezzo di propri dipendenti le comunicazioni;
b) le imprese utilizzatrici, con riguardo a lavoratori "somministrati", impegnati nel "lavoro a catena" e nel "lavoro notturno”;
c) i consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati, ai sensi della L. 12/1979, a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente;
d) gli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla gestione e all'amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, quali gli agrotecnici e gli agrotecnici laureati in relazione alle imprese che abbiano conferito loro un incarico di direzione, amministrazione o gestione, secondo quanto chiarito dalla Direzione generale per l'Attività Ispettiva con nota 6 maggio 2011 prot 25/II/0007234.
Accesso e accreditamento - I sistemi di accesso alla denuncia periodica, sia ai fini monitoraggio che di tipo obbligatorio, richiedono l’accesso con:
- SPID;
- CIE (carta di identità elettronica);
- Accesso PA;
- Utenti esteri.
Compilazione LAV-US – Nella sezione “unità produttive” del modello LAV-US, bisogna inserire tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge le attività usuranti per poi inserire i dettagli anagrafici dei singoli lavoratori impegnati nelle attività usuranti.
Oltre al nome, al cognome e al codice fiscale, per ogni singolo lavoratore è necessario indicare il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto. Scegliere, quindi, solo una delle due opzioni disponibili: Numero di giorni dell’effettivo svolgimento dei lavori usuranti o Intero anno lavorativo.
Entro il 31 marzo, occorre quindi effettuare la comunicazione tramite il mod. LAV-US scaricabile attraverso il sito www.lavoro.gov.it e il portale del lavoro (www.cliclavoro.gov.it) e compilabile on line.
FAQ Min.Lav.
Nel caso di lavoro esterno alla sede fiscale/amministrativa dell’azienda che sede operativa bisogna indicare? La sede teorica aziendale o la sede del cliente dove operano? E se operano presso diversi clienti? In tal caso è sufficiente indicare la sede “teorica aziendale”.
Nel caso in cui un’azienda sia stata oggetto di fusione, con conseguente estinzione della incorporata, l’obbligo di invio della comunicazione a chi spetta e quali PAT INAIL inserire? Si ritiene che vada indicata la PAT relativa all’azienda incorporante che dunque effettua la comunicazione. |
La comunicazione va effettuata ai fini di monitoraggio statistico e, dunque, non è sanzionabile, ma lo diventa quando essa assolve l’obbligo di comunicazione (sanzionabile in questo caso da 500 a 1.500 euro diffidabile) sull'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, che deve essere effettuata con periodicità annuale.
La nota ministeriale del 28 novembre 2011 considera obbligatoria quest’ultima comunicazione in relazione al solo lavoro notturno che però, se assolta con l’invio dei dati ai fini statistici entro il prossimo 31 marzo, non è più dovuta.
Per ciascuna unità produttiva indicata nella apposita sezione, è prevista la compilazione dei relativi lavoratori impegnati nelle attività oggetto di comunicazione.
Invio - Una volta compilato il modello LAV_US, attraverso il canale telematico (portale cliclavoro), il Ministero del Lavoro metterà a disposizione degli uffici territoriali competenti e delle sedi previdenziali, competenti per territorio, le comunicazioni ricevute dai datori di lavoro.
Nel caso di modello erroneamente compilato ma inviato al sistema, chi ha effettuato la comunicazione potrà inviare un nuovo modulo (che sostituisce l'invio precedente) esclusivamente entro la data di scadenza.
Nel caso di errori in denunce di anni precedenti è possibile inviare una nota alla ITL territorialmente competente che comunichi i dati integrativi, avendo cura di conservare l'intera documentazione agli atti (FAQ).
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