La denuncia disabili 2026
A cura della Redazione
Entro il prossimo 31 gennaio 2026 deve essere inviato telematicamente il prospetto informativo relativo all’anno 2025 per la denuncia periodica dei lavoratori disabili ai sensi della legge 68/1999.
Per quest’anno le novità nella compilazione del prospetto informativo non sono rilevanti non essendoci state modifiche normative rispetto ai soggetti obbligati, al campo di applicazione né alle modalità di computo della quota di riserva e quindi in definitiva alle modalità di compilazione del prospetto.
Innanzitutto, il termine rimane confermato a sabato 31 gennaio in base a quanto precisato dal Ministero del lavoro in tale senso con la nota 22 dicembre 2005 n. 3146.
Inoltre, vanno evidenziate due novità che impattano sulla disciplina e che riguardano l’incremento delle sanzioni nel caso di omessa occupazione dei centralinisti non vedenti (decreto 18 settembre 2025) e l’inclusione delle vittime di crolli e disastri infrastrutturali tra i fruitori del diritto al collocamento obbligatorio nell’ambito delle categorie protette (L. 63/2025).
Per il resto l’obbligo della denuncia della situazione occupazionale dei disabili alla data del 31 dicembre 2025 presuppone due condizioni congiunte:
- la sussistenza di una situazione occupazionale a livello nazionale di almeno 15 dipendenti costituenti base di computo;
- l’intervento nel corso del 2025 di cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto all’ultimo prospetto informatico presentato.
Fermo restando la conferma dei rapporti di lavoro da escludere dall’organico per determinare la base di computo (tra i principali e più diffusi, i lavoratori disabili occupati, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi, i somministrati, i dirigenti e gli apprendisti ecc.), occorre tenere presente che, anche in assenza della seconda delle due condizioni indicate, la denuncia va presentata:
1) in caso di compensazioni territoriali o infragruppo;
2) in caso di sospensione dell’obbligo di assunzione di disabili a fronte dell’intervento di determinati ammortizzatori sociali;
3) per dichiarare le categorie protette ai sensi dell’art. 18 della legge 68/1999, da parte dei datori di lavoro con almeno 50 dipendenti calcolati però secondo le regole comuni e non secondo le regole speciali della legge 68/1999.
Sono confermate dal conteggio dell’organico alcune esclusioni in settori e categorie specifici quali: il personale viaggiante e navigante dipendente dalle rispettive imprese dei predetti settori, nonché il personale di cantiere e gli addetti al trasporto nell’ambito dell’edilizia e il personale operativo degli impianti a fune.
Un altro aspetto rilevante concerne l’obbligo della denuncia che riguarda sì l’obbligo di compilarlo e inoltrarlo nei termini previsti ma anche l’obbligo di indicare, a pena di sanzione, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva e i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i disabili (art. 9 c. 6 L. 68/1999 – Ministero del lavoro interpello 26/ 2009).
Nel prospetto poi, vanno specificate le situazioni che legittimano la non occupabilità o la parziale occupabilità offerta ai lavoratori disabili in forza di situazioni che legittimano l’esonero parziale o in forza di convenzioni stipulate con il servizio competente. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per il mancato invio della denuncia e/o l’omessa o inesatta inclusione dei dati specificati, è di 702,43 euro, con una maggiorazione di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo ed è soggetta a diffida.
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