Dipendenti pubblici morosi, da gennaio 2026 scatta il blocco dello stipendio

A cura della Redazione

I commi 84 e 85 della legge n. 207/2024 (Legge di bilancio 2025) hanno modificato l’art. 48-bis del d.P.R. 602/1973 (norma vigente fino al 31.12.2025 e confluita nell’art. 144 del d.lgs. 33/2025 - Testo unico in materia di versamenti e di riscossione), introducendo, a carico delle amministrazioni pubbliche e delle società a partecipazione pubblica, il blocco del pagamento delle somme superiori a 2.500 euro dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Il blocco opera quando al dipendente pubblico siano state notificate una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro.

Tale presupposto è verificato dalla stessa amministrazione che, ove rilevi la sussistenza della situazione debitoria, non procede al pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le disposizioni si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il blocco dei pagamenti e il ruolo del datore di lavoro pubblico

Ad oggi non sono ancora disponibili istruzioni ufficiali conseguenti alla modifica dell’art. 48-bis con l’inserimento dei nuovi commi 2 e 3.

Per comprendere quali saranno gli adempimenti del datore di lavoro pubblico si può fare riferimento, in via analogica e con i necessari adattamenti volti a contestualizzare le disposizioni al mutato assetto normativo, alle indicazioni fornite dal decreto MEF 18.01.2008 n. 40.

La procedura, pertanto, dovrebbe essere la seguente.

  • A seguito della verifica, il datore di lavoro dà comunicazione all’agente della riscossione di aver rilevato che per il lavoratore con retribuzione superiore a 2.500 euro risultano una o più cartelle di pagamento per un totale di almeno 5.000 euro.
  • L’agente effettua il controllo e se risulta effettivamente un inadempimento a carico del lavoratore, ne dà comunicazione al datore entro i 5 giorni feriali successivi alla ricezione della richiesta.
  • In tal caso, la richiesta del datore pubblico costituisce segnalazione ai sensi dell’72-bis del d.P.R. 602/1973, che disciplina la cd “procedura esecutiva esattoriale”.
  • La successiva comunicazione dell’agente di riscossione, inviata al datore, riporta l’indicazione dell’ammontare del debito comprensivo delle spese esecutive e degli interessi di mora dovuti. Inoltre, preannuncia l’intenzione dell’agente di procedere alla notifica dell’ordine di versamento di cui al richiamato art. 72-bis (pignoramento).
  • Il datore, ricevuta la comunicazione, non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell’importo dovuto per i 60 giorni successivi a quello della comunicazione.
  • Se durante la sospensione e prima dell’ordine di versamento intervengono pagamenti da parte del lavoratore, o provvedimenti dell’agente della riscossione che fanno venir meno l’adempimento o ne riducono l’ammontare, l’agente lo comunica al datore, indicando l’importo del pagamento che quest’ultimo può conseguentemente effettuare a favore del lavoratore.
  • Decorsi i 60 giorni senza che l’agente abbia notificato l’ordine di versamento, il datore procede al versamento delle somme dovute al lavoratore.
  • Analogamente, se entro 5 giorni dalla segnalazione che dà avvio alla procedura l’agente non riscontra il datore, quest’ultimo procede al pagamento degli importi sospesi.

Blocco della retribuzione: i limiti a tutela del lavoratore

Trattandosi, a tutti gli effetti, di una procedura esecutiva volta alla soddisfazione del credito vantato dall’agente della riscossione, alla quota di retribuzione da sospendere devono ritenersi applicabili i seguenti limiti stabiliti dal successivo art. 72-ter del d.P.R. 602/1973 (anch’esso confluito nel d.lgs. 33/2025) e previsti per le ipotesi di pignoramento presso terzi da parte, appunto, dell’agente della riscossione:

  • 1/10 se lo stipendio netto è fino a 2.500 euro;
  • 1/7 se è maggiore di 2.500 euro e minore o uguale a 5.000 euro;
  • 1/5 se è maggiore di 5.000 euro.

Si applicano, inoltre, le regole in materia di limiti massimi in caso di cumulo di più vincoli sulla stessa retribuzione (art. 454 cpc).

Incombono sul datore gli obblighi di custodia tipici del terzo pignorato, in modo tale che non sia compromessa la possibilità del creditore di soddisfarsi sulle somme dovute al dipendente.

L’operatività in fase di elaborazione delle paghe

L’operatività del datore pubblico che ha accertato la sussistenza delle cartelle di pagamento e ha segnalato il dipendente all’agente competente cambia nelle varie fasi della procedura.

Primi 60 giorni o minor periodo di sospensione precedente alla ricezione dell’ordine di pagamento da parte dell’agente:

  • Sospende il versamento della retribuzione nella misura corrispondente al minore dei seguenti importi: 1) quota pignorabile (nei limiti dell’art. 72-ter); 2) totale delle somme dovute all’agente e riportate nella cartella. Considerato che la cartella deve avere un valore di almeno 5.000 euro, presumibilmente l’importo di cui al punto 1) sarà sempre quello da trattenere. La stessa operatività deve essere mantenuta anche per i primi 5 giorni, ovvero quelli in cui l’agente deve riscontrare la segnalazione del datore confermando o meno la sussistenza dell’inadempienza che determina l’avvio della procedura esecutiva.
  • Eroga il netto residuo.

Periodi di paga successivi al ricevimento dell’ordine di pagamento dell’agente di riscossione (viene meno la sospensione in atto, in quanto è stato ricevuto l’ordine esecutivo di pagamento):

  • Versa all’agente della riscossione gli importi trattenuti nei precedenti periodi di paga.
  • Trattiene dalla retribuzione del mese gli importi ancora dovuti e li versa all’agente.
  • Eroga il netto residuo.

Restituzione degli importi sospesi per mancato avvio della fase esecutiva da parte dell’agente (ipotesi: a. decorrenza infruttuosa dei 5 giorni per il riscontro iniziale da parte dell’agente; b. l’agente comunica che non sussiste l’inadempienza; c) decorrenza dei 60 giorni senza il ricevimento dell’ordine di pagamento):

  • Il datore restituisce al lavoratore (in tutto o in parte) gli importi a lui spettanti. Trattandosi di somme che hanno già scontato l’imposizione contributiva e fiscale, vengono restituiti come “competenza netta”.

Aspetti fiscali e contributivi

Analogamente a quanto avviene in caso di pignoramento “ordinario” ex art. 545 c.p.c., la trattenuta viene effettuata sul netto e quindi i contributi previdenziali vengono trattenuti dall’imponibile (retribuzione lorda) e regolarmente versati e denunciati con il flusso Uniemens Lista POSPA. Analoghe considerazioni valgono per le ritenute fiscali.

Gli importi pignorati e versati all’agente della riscossione non devono essere assoggettati alla ritenuta del 20% a titolo di acconto (Ade, circ. 8/2011).

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