Esonero contributivo ex D.L. Lavoro 2023: istruzioni e criticità
A cura della Redazione
L’art. 39 del D.L. 48/2023 è intervenuto sulla misura dell’esonero contributivo dei contributi IVS a carico del dipendente (c.d. cuneo contributivo).
In particolare, è stato stabilito che, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico lavoratore, determinato ai sensi dell’art. 1, c. 281, della L. 197/2022, sarà incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sulla tredicesima mensilità. In ogni caso, resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (in pratica, non si penalizza il calcolo pensionistico).
Art. 1, c. 281, L. 197/2022 - In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Per le istruzioni operative, si veda INPS circ. 7/2023. |
Coordinamento delle due norme
La Legge di Bilancio 2023 ha reintrodotto, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali (IVS) dovuti dai lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti – INPS, circ. 7/2023) di datori di lavoro, pubblici e privati, con esclusione dei lavoratori domestici, già previsto per il 2022.
Detta norma ha fissato l’esonero nella misura del 2% se la retribuzione imponibile ai fini contributivi (anche nei rapporti a tempo parziale) non eccede l'importo mensile di 2.692,00 euro e nella misura del 3% se la medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923,00 euro.
In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per tredici mensilità e i suddetti limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.
L’art. 39 del D.L. 48/2023, per i periodi di paga luglio – dicembre 2023 (6 mesi), fermi restando i limiti di retribuzione imponibile, porta il citato esonero, rispettivamente, al 6% e al 7%, senza effetti sul rateo tredicesima (sulla tredicesima, continuano a valere i valori di esonero della Legge di Bilancio 2023 del 2% o del 3% - INPS, messaggio 1932/2023).
L’esonero, per l’anno 2023 (salvo modifiche in sede di conversione in legge del Decreto 48/2023) risulta, quindi, così strutturato:
1. Applicazione esonero disposto dall’art. 1, c. 281, della L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023):
Da gennaio a giugno 2023
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei tredicesima): esonero contributivo del 3%;
- retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei tredicesima): esonero contributivo del 2%.
Da gennaio a dicembre 2023
· Rateo tredicesima pagato mensilmente non superiore a € 160,00: esonero contributivo del 3%;
· Rateo tredicesima pagato mensilmente non superiore a € 224,00: esonero contributivo del 2%;
· Cessazione in corso d’anno con erogazione dei ratei di tredicesima maturati:Valore non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
· Valore non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%;
Dicembre 2023 (pagamento della tredicesima)
- Valore non superiore a € 160,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 3%;
- Valore non superiore a € 224,00 per numero ratei maturati: esonero contributivo del 2%.
2. Applicazione esonero disposto dall’art. 39 del D.L. 48/2023 (Decreto Lavoro):
Da luglio a dicembre 2023
· retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 1.923,00 (complessiva, esclusi ratei tredicesima): esonero contributivo del 7%;
· retribuzione mensile imponibile ai fini contributivi non superiore 2.692,00 (complessiva, esclusi ratei tredicesima): esonero contributivo del 6%.
Conseguentemente, durante il 2023, un lavoratore, per il fatto che NON conta il limite di retribuzione annuo (25.000 euro o 35.000 euro) ma quello dei singoli mesi, potrebbe avere dei mesi con esonero al 2%, altri con esonero al 3%, altri con esonero al 6%, altri mesi con esonero al 7%, altri ancora con esonero al 2% o al 3% solo sulla tredicesima, altri senza esonero (come detto, non conta la retribuzione annua). Concetto, quest’ultimo, già presente nella circolare INPS n. 7/2023.
Inoltre, un dipendente potrebbe avere una retribuzione di base già superiore agli ipotetici redditi annui (che, come detto, non rappresentano il limite di riferimento) ma in alcuni mesi, per effetto di eventi che non comportano retribuzione imponibile, godere dell’esonero qualora l’imponibile del mese non superi i limiti sopra esposti, così come nel mese di assunzione ovvero nel mese di cessazione.
Altre mensilità aggiuntive
I relativi valori cumulano, ai fini della verifica dei limiti di retribuzione, con la retribuzione del mese.
Esempi: Mese di Luglio 2023
Mese di dicembre 2023
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Precisazioni INPS che continuano ad essere osservate
Continuano a valere le disposizioni di seguito riportate e richiamate dall’INPS nella circ. 7/2023:
- Lavoratori soggetti al massimale contributivo e pensionabileer la verifica della spettanza del beneficio nei valori sopra individuati si fa riferimento sia alla quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia alla quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per superamento del massimale (sostanzialmente, conta la retribuzione imponibile complessava utile per il calcolo dei c.d. contributi minori);
- Lavoratore cessato dal rapporto di lavoro entro il 31.12.2022: sulle competenze erogate nel 2023, pur riferite al predetto rapporto, non trova applicazione l’esonero. Medesimo discorso per le cessazioni entro il 31.12.2023 per arretrati che verranno pagati nel 2024;
- Presentazione di più denunce contributive riferite al medesimo lavoratore (medesimo datore di lavoro); medesimo lavoratore inserito nel mese in diverse matricole aziendali; operazioni societarie con passaggio di dipendenti senza soluzione di continuitàer la verifica del limite di retribuzione imponibile occorre prendere in considerazione la complessiva retribuzione (l’esonero, se spettante, verrà fruito pro quota nelle singole denunce mensili);
- Lavoratore che, nel corso del mese, svolge la prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro: il calcolo del massimale della retribuzione imponibile, che dà diritto all’esonero, va considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro;
- L’applicazione dell’esonero in commento non assume la natura di incentivo all’assunzione; conseguentemente, non soggiace all’applicazione dei principi generali relativi agli incentivi all’occupazione (art. 31, D.Lgs. 151/2015) e non è subordinata al possesso del DURC;
- L’esonero in commento non rientra nella nozione di aiuti di Stato; conseguentemente, non necessita di autorizzazione da parte della Commissione europea;
- L’esonero è cumulabile con altri incentivi.
Cumulo con sgravio rientro lavoratrici madri
Nel 2023, potrebbe essere riconosciuto anche l’esonero del 50% dei contributi carico lavoratrice rientrata (effettivamente) dal congedo di maternità entro il 31.12.2022 valevole per 12 mesi.
Pertanto, detto beneficio potrebbe essere utilizzabile anche nel 2023 fino allo scadere dei citati 12 mesi.
Esempi:
1. Rientro effettivo nel posto di lavoro il 1°giugno 2022: l’esonero è applicabile fino al 31 maggio 2023;
2. Rientro effettivo nel posto di lavoro il 15 settembre 2022: l’esonero è applicabile fino al 14 settembre 2023;
3. Rientro effettivo nel posto di lavoro il 1° novembre 2022: l’esonero è applicabile fino al 31 ottobre 2023.
Secondo quanto precisato dall’INPS con il msg. 4042/2022 e con la circ. 102/2022, il cumulo (massimo fino a concorrenza della contribuzione dovuta) può essere applicato nel seguente modo (ora, tenendo presente dei nuovi valori di esonero del D.L. 48 valevoli per il periodo giugno-dicembre 2023 – v. sopra):
- laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% a carico della lavoratrice madre, l'esonero del 2% o del 3% o del 6% o del 7% può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta;
- Allo stesso modo, se è già stato applicato l’esonero del 2% (o del 3%), del 6% (o del 7%), la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull’intera contribuzione dalla stessa dovuta.
Operatività prendendo a riferimento gli esempi sopra riportati (retribuzione imponibile del mese € 2.500; contribuzione a carico della lavoratrice è pari al 9,19% IVS e 0,30 CIGS). Si ricorda che non è sgravabile la contribuzione per il FIS/fondi bilaterali e il contributo 1% IVS aggiuntivo.
Il fisco riduce il beneficio
L’esonero contributivo (minor trattenute contributive) comporta come conseguenza l’innalzamento della base imponibile fiscale, generando quindi maggior IRPEF e addizionali, oltre a incidere sulla determinazione delle detrazioni per lavoro dipendente, riducendo significativamente il vantaggio derivante dall’esonero in commento.
Istruzioni operative
L’INPS, con il messaggio n. 1932 del 24 maggio 2023, ha fornito le istruzioni operative.
Per quanto attiene, in particolare, alla valorizzazione dei codici di conguaglio in Uniemens, l’INPS rende noto che la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione. Rimangono in uso i codici di recupero già previsti: il codice “L094” sarà riferito all’esonero al 6% e il codice “L098” a quello al 7% (le relative descrizioni sono aggiornate).
Per i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica sono istituiti i nuovi codici recupero “48” e “49”, da utilizzare rispettivamente per l’esonero nella misura del 6% e del 7%.
Quanto ai datori di lavoro agricoli, per le competenze a partire dal mese di luglio 2023, la misura dell’esonero del 6% o del 7% sarà determinata direttamente dall’INPS in sede di tariffazione in base al valore dell’imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.
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