Esonero per le lavoratrici madri con figli: applicabile solo su istanza di parte
A cura di Marcello Mello
Come noto, l’art. 1, c. 180, della L. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto che “Fermo restando quanto previsto al c. 15, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile” (NdR € 250/mese).
Il successivo c. 181 ha esteso l’agevolazione, in via sperimentale per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la circolare n. 27 del 31 gennaio 2024.
Beneficiari - Lavoratrici madri titolari di:
· Contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato (anche part time);
· Contratti di apprendistato;
· Contratti a tempo indeterminato a seguito di trasformazione di contratti a termine (in tal caso, nel mese di trasformazione, è possibile beneficiare dell’esonero per intero – precisazione INPS ad Assosoftware);
· Contratti a tempo indeterminato in attuazione del vincolo associativo nelle cooperative.
Il beneficio si applica alle lavoratrici con rapporti di lavoro sia instaurati che instaurandi nel periodo di vigenza dell’esonero, dipendenti di datori di lavoro sia pubblici che privati, anche se non imprenditori, ivi compresi quelli del settore agricolo, con la sola esclusione dei rapporti di lavoro domestico.
L’esonero contributivo spetta anche per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (anche se poi i lavoratori vengono inviati a termine presso l’utilizzatore).
I contratti intermittenti, seppure a tempo indeterminato, non rientrano invece nell’ambito di applicazione della misura. Sono esclusi anche i contratti di apprendistato stagionali (precisazione INPS ad Assosoftware).
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, trova applicazione, per le lavoratrici madri di tre o più figli (anche adottivi o affidatari), sino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo.
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero contributivo trova applicazione anche per le lavoratrici madri di due figli (anche adottivi o affidatari), fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
La realizzazione del requisito si intende soddisfatta al momento della nascita del terzo figlio o successivo (secondo figlio per il solo 2024). Anche la verifica dello stesso requisito si cristallizza alla data della nascita del terzo figlio o successivo (secondo figlio per il solo 2024).
N.B. Non si decade dal beneficio in caso di premorienza di uno o più figli o dell’eventuale fuoriuscita di uno dei figli dal nucleo familiare o, ancora, nelle ipotesi di non convivenza di uno dei figli o di affidamento esclusivo al padre.
In sintesi
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Beneficiari |
1/01/2024 – 31/12/2026 |
Per il solo anno 2024 |
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Lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, escluso il lavoro domestico, intermittenti e apprendisti stagionali |
Con almeno 3 figli Il più piccolo non può avere un’età pari o superiore a 18 anni (quindi 17 anni e 364 giorni) |
Con almeno 2 figli il più piccolo non può avere un’età pari o superiore a 10 anni (quindi 9 anni e 364 giorni) |
L’agevolazione - La misura agevolativa si sostanzia in un abbattimento totale (pari al 100%) della contribuzione previdenziale (IVS) dovuta dalla lavoratrice, nel limite massimo di 3.000 euro annui, da riparametrare su base mensile, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
La soglia massima di esonero della contribuzione dovuta dalla lavoratrice, riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 250 euro (€ 3.000/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 8,06 euro (€ 250/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Part time - Le soglie massime devono ritenersi valide anche per i rapporti di lavoro part-time. Non è richiesta una riparametrazione dell’ammontare dell’esonero spettante.
Più rapporti di lavoro - Resta ferma la possibilità per la medesima lavoratrice titolare di più rapporti di lavoro di avvalersi dell’esonero in trattazione per ciascun rapporto.
Congedo di maternità - L’esonero contributivo, nelle ipotesi in cui sia prevista l’integrazione dell’indennità da parte del datore di lavoro per il congedo fruito, spetta a partire dal mese di perfezionamento del requisito richiesto dalla norma (ossia nascita del terzo figlio o secondo figlio per il solo 2024).
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Esempi 1 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il diciottesimo anno di età il 19 ottobre 2025. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di ottobre 2025. 2 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di due figli. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Il figlio più piccolo compie il decimo anno di età il 18 luglio 2024. L’applicazione dell’esonero contributivo termina nel mese di luglio 2024. 3 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di un figlio ed è in corso la gravidanza del secondo figlio. La nascita del secondo figlio avviene l’11 giugno 2024. L’esonero trova applicazione a partire dal 1° giugno 2024 al 31 dicembre 2024. 4 - La lavoratrice, alla data del 1° agosto 2024, è madre di due figli, ed è in corso la gravidanza del terzo figlio. La nascita del terzo figlio avviene in data 2 marzo 2025. Fino al 31 dicembre 2024 si applica l’esonero contributivo. Dal 1° gennaio 2025 al 28 febbraio 2025 non si applica alcuna riduzione contributiva. A partire dal 1° marzo 2025 e fino al 31 dicembre 2026 si applica l’esonero contributivo. 5 - La lavoratrice, alla data del 1° gennaio 2024, è madre di tre figli, tutti di età superiore ai 18 anni. Non spetta alcuna riduzione contributiva. |
Rapporto di lavoro dopo la nascita del figlio - I casi esemplificativi di cui sopra si riferiscono a ipotesi in cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sia in corso alle date indicate. Resta fermo che, qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato venga instaurato successivamente alla realizzazione dello status di madre con due o tre figli, l’esonero in trattazione, in presenza dei requisiti legittimanti, troverà applicazione a partire dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Esempio: nelle ipotesi in cui la nascita del secondo figlio avvenga l’11 giugno 2024 e il rapporto di lavoro dipendente venga instaurato a decorrere dal 1° settembre 2024, l’esonero di cui all’art. 1, c. 181, della Legge di Bilancio 2024, trova applicazione a partire dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2024.
Agevolazione
· Madre di tre figli - Se la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulta già essere madre di tre o più figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 18 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di tre o più figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del terzo figlio.
· Madre di due figli - Parimenti, nel caso in cui la lavoratrice madre, alla data del 1° gennaio 2024, risulti già essere madre due figli, di cui il minore abbia un’età inferiore a 10 anni, l’esonero trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2024. Viceversa, nel caso in cui il requisito dell’essere madre di due figli si perfezioni in un momento successivo a tale data, l’esonero trova applicazione a partire dal mese della nascita del secondo figlio.
Termine dell’agevolazione
- Per le madri di 3 o più figli: alla data del 31 dicembre 2026 o nel mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2026;
- Per le madri di 2 figli: alla data del 31 dicembre 2024 o nel mese di compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo, qualora tale evento si realizzi prima della scadenza prevista del 31 dicembre 2024.
Condizioni - L’agevolazione non avendo natura di incentivo all’assunzione:
- non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.;
- non comporta benefici in capo al datore di lavoro, con la conseguenza che non è subordinata al DURC.
Aiuti di stato - Poiché l’esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico della lavoratrice madre, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato, trattandosi di un’agevolazione fruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.
La disciplina dell’esonero non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) relativa agli aiuti concessi dallo Stato o mediante risorse statali. Pertanto, l’applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
Compatibilità con altre agevolazioni
Esonero contributivo IVS 6% o 7% - Il bonus lavoratrici madri è strutturalmente alternativo.
Ne deriva che, per le retribuzioni mensili pari a 2.692 euro, l’onere contributivo massimo che può essere sostenuto dalla lavoratrice, ipotizzando un’aliquota contributiva pari a 9,19%, risulta essere di 247,39 euro.
Detto importo, pertanto, nel singolo mese di paga, è inferiore alla quota contributiva massima esonerabile pari a 250 euro mensili (3.000 euro annui/12).
Quindi, l’applicazione della riduzione contributiva a favore delle lavoratrici madri, nel singolo mese di paga, esaurisce l’importo massimo esonerabile sulla quota IVS a carico della lavoratrice (esonero contributivo del 100%), non residuando, pertanto, un concreto spazio di autonoma operatività dell’esonero IVS del 6% o 7%.
Laddove sussistano i presupposti legittimanti per l’applicazione di entrambe le misure, quindi, queste possono trovare sostanziale applicazione soltanto in via alternativa tra di loro.
NB: se la lavoratrice assunta nel corso del mese chiede l’esonero previsto per le madri, dovrà essere applicato quest’ultimo anche se, per effetto del riproporzionamento, risulterà meno favorevole dell’esonero IVS (precisazione INPS ad Assosoftware).
Resta fermo che dal mese successivo rispetto alla fruizione di una delle due misure di esonero (ad esempio, nelle ipotesi, per le lavoratrici madri di tre o più figli, in cui venga raggiunta la maggiore età del figlio più piccolo o, al contrario, in caso di nascita del terzo o di ulteriore figlio) si possa ricorrere, in presenza dei presupposti legittimanti, alla diversa misura di esonero della quota a carico della lavoratrice.
Esempio – Le lavoratrici madri di tre o più figli, dal mese successivo al raggiungimento della maggiore età del figlio più piccolo possono accedere all’esonero IVS, non possedendo più i requisiti legittimanti per l’accesso all’esonero delle lavoratrici madri. Analogamente, dal mese della nascita del secondo figlio, la lavoratrice può accedere, sino al 31 dicembre 2024, all’esonero delle lavoratrici madri in via alternativa rispetto all’esonero del 6% o 7% fruito nella precedente mensilità (si veda circolare n. 11 del 16 gennaio 2024).
Istruzioni operative - Per fruire dell’esonero contributivo le lavoratrici possono, alternativamente tra loro:
- comunicare al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti al medesimo datore di lavoro il numero dei figli e i codici fiscali di due o tre figli;
- comunicare direttamente all’INPS le informazioni relative ai codici fiscali dei figli, mediante apposito applicativo che la lavoratrice può compilare inserendo i codici fiscali dei figli.
Revoca: la mancata comunicazione dei codici fiscali dei figli da parte del datore di lavoro nelle denunce o, in via alternativa, da parte della lavoratrice mediante utilizzo dell’apposito applicativo, comporta la revoca del beneficio fruito secondo le indicazioni che saranno successivamente fornite dall’INPS.
Precisazioni INPS ad Assosoftware - La lavoratrice deve comunicare al datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero. Nel comunicare la volontà può fornire i codici fiscali o solo il numero dei figli.
Se comunica solo il numero dei figli al datore di lavoro, poi dovrà inserire nell’applicativo che sarà rilasciato i C.F. dei figli.
L’applicativo ha solo una funzione di recepimento delle informazioni.
In ogni caso, la fruizione dell’esonero avviene nelle denunce mensili; quindi, il datore di lavoro deve necessariamente essere informato di chi si avvarrà dell’esonero.
Compilazione flusso Uniemens - I datori di lavoro che applicano l’esonero, espongono a partire dal flusso Uniemens di competenza febbraio 2024, le lavoratrici per le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento
NB: la circolare 27/2024 utilizza impropriamente il termine «datori di lavoro autorizzati». Infatti, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell’INPS.
Nell’elemento
Per l’esposizione dei codici e le altre istruzioni operative si rimanda alla circolare 27/2024.
Se la lavoratrice richiede l'esonero in ritardo, occorre trasmettere flussi regolarizzativi per la sistemazione dei mesi pregressi (precisazione INPS ad Assosoftware).
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