ExtraUE: ingresso e soggiorno più facile con la Carta Blu UE
A cura della Redazione
Sulla G.U. n. 256/2023 è stato pubblicato il D.lgs. 18 ottobre 2023 n. 152 che attua le disposizioni della Direttiva (UE) 2021/1883, sulle nuove condizioni di ingresso (estranee dal Decreto Flussi) e soggiorno, per periodi superiori a tre mesi, dei cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati.
La citata direttiva 2021/1883, che deve essere recepita dagli Stati membri entro il 18 novembre 2023, sostituisce la direttiva 2009/50/CE che per la prima volta aveva introdotto una disciplina di favore per i lavoratori stranieri altamente qualificati, aggiornando i requisiti e le procedure finalizzate al rilascio del titolo di soggiorno per tali lavoratori, denominato Carta blu UE.
In breve, come evidenziato nel Dossier parlamentare che accompagna il provvedimento, la nuova direttiva amplia i presupposti, oggettivi e soggettivi, per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori stranieri altamente qualificati, stabilendo le condizioni di ingresso e di soggiorno per periodi superiori a tre mesi nel territorio degli Stati membri, e i diritti dei cittadini di paesi terzi che intendono esercitare un lavoro altamente qualificato e dei loro familiari, nonché le condizioni di ingresso e di soggiorno e i diritti dei cittadini di paesi terzi e dei loro familiari in Stati membri diversi dallo Stato membro che per primo ha concesso una Carta blu UE.
Di seguito si evidenziano le principali novità rispetto alla regolamentazione originaria dell’istituto volto ad agevolare l’ingresso ed il soggiorno di stranieri da occupare nelle attività di alto livello professionale.
I nuovi requisiti - In particolare, il provvedimento modifica l’art. 27-quater del T.U. immigrazione secondo cui, in base alla nuova versione, può essere considerato altamente qualificato ed ottenere il rilascio da parte della Questura della c.d. Carta Blu UE, il lavoratore che intende svolgere prestazioni retribuite per conto e sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica e che, alternativamente, risulta in possesso:
a) del titolo di istruzione di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesta il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni.
b) dei requisiti previsti dal D.lgs. 206/2007, limitatamente all'esercizio di professioni regolamentate;
c) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d'istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all'offerta vincolante;
d) di una qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
Il primo requisito di cui alla lettera a) era già previsto dalla previgente norma, anche se più stringente. Infatti, in origine, si prevedeva che lo straniero fosse in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove era stato conseguito attestante il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e di una qualifica professionale superiore, come rientrante nei livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011 e successive modificazioni, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia. In sostanza anche se veniva richiesto un livello di qualifica professionale inferiore (livelli 1, 2 e 3), questo doveva essere connesso (il legislatore utilizzava la congiunzione “e”) al percorso di istruzione superiore almeno triennale.
Adesso, invece, le varie condizioni sono alternative tra loro.
Inoltre la norma in origine non faceva riferimento all’istruzione di livello terziario. Con tale locuzione si fa riferimento al sistema di istruzione che segue i percorsi di istruzione di scuola secondaria di secondo grado (licei e istituti tecnici e professionali). Quindi il riferimento è alle università, ai dottorati di ricerca, ai master universitari di 1° e 2° livello post laurea, alle scuole di specializzazione posta lauream, alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli istituti tecnologici superiori.
Viene confermato il requisito di cui alla lettera b), mentre sono totalmente nuovi quelli di cui alle lettere c) e d) sopra citate.
Un’altra novità è che possono ottenere la Carta blu UE (in origine esclusi) sia i familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione sia gli stranieri che soggiornano in qualità di lavoratori stagionali.
Hanno formato oggetto di modifica anche i casi in cui lo straniero non può ottenere il rilascio della Carta blu UE.
Entrando nel dettaglio sono esclusi coloro che hanno richiesto la protezione internazionale e non anche coloro che invece già ne beneficiano in quanto riconosciuto tale status.
Contenuto della domanda di nulla osta - Particolarmente interessanti anche le novità relative ai documenti che il datore di lavoro deve produrre in sede di presentazione della domanda di nulla osta, pena il rigetto della stessa.
Infatti la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore non è più necessario che abbia una durata di almeno un anno, ma è sufficiente che sia semestrale.
Inoltre il datore di lavoro deve presentare: il titolo di istruzione, la qualifica professionale superiore o i requisiti di ci al D.lgs. 206/2007 e l’importo della retribuzione annuale che non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL.
Viene anche previsto che se la domanda di Carta Blu UE riguarda un cittadino di un Paese terzo, titolare di un altro titolo di soggiorno rilasciato per svolgere un lavoro altamente qualificato, non è necessario che il datore di lavoro produca la documentazione di cui sopra, poiché è già stata verificata in sede di rilascio del titolo stesso.
La procedura – Il D.lgs. 152/2023 ha modificato anche la procedura volta al rilascio del nulla osta che darà diritto allo straniero di ottenere la Carta blu UE.
Infatti, al fine di semplificare e agevolare l’assunzione dello straniero, si prevede che il datore di lavoro non sia tenuto a verificare presso il Centro per l’impiego la disponibilità di un lavoratore già presente in Italia.
Si interviene anche sulla procedura agevolata che prevede l’utilizzo di una semplice comunicazione in sostituzione della richiesta del nulla osta, qualora il datore di lavoro abbia sottoscritto con il Ministero dell’interno un apposito protocollo d’intesa, sentito il Ministero del lavoro.
In particolare si prevede che in attesa che venga rilasciato dalla Questura il permesso di soggiorno (rilascio che deve avvenire in tempi rapidi e comunque entro 30 giorni dalla richiesta), lo straniero può comunque svolgere un’attività lavorativa.
Il soggiorno - Viene anche previsto che se ad uno straniero un altro Stato UE ha riconosciuto la protezione internazionale e ha rilasciato la Carta Blu UE, se allo stesso viene revocata la protezione internazionale, il cittadino extraUE non perde il diritto al soggiorno nel nostro Paese. Infatti in questo caso ha diritto ad ottenere la Carta Blue UE dall’Italia.
Tra le fattispecie che legittimano il mancato rilascio del permesso di soggiorno ovvero, nel caso sia stato concesso, la sua revoca, viene prevista quella secondo cui lo straniero non risulta più in possesso, alternativamente, del titolo di istruzione per essere considerato altamente qualificato o di una retribuzione minima prevista dal CCNL ovvero di un contratto di lavoro valido per un’attività altamente qualificata.
Inoltre scende da due anni a 12 mesi il periodo durante il quale il lavoratore titolare della Carta blu UE può svolgere solo l’attività altamente qualificata per cui è stato richiesto il suo ingresso in Italia. Resta salva la possibilità di esercitare in parallelo alla prestazione subordinata un’attività di lavoro autonomo. Parimenti si riduce da due anni a 12 mesi il termine entro il quale il cambiamento del datore di lavoro è soggetto all’autorizzazione della Direzione territoriale competente.
Il D.lgs. 152/2023 prevede anche che la Carta blu UE possa essere convertita in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo o per studio, sussistendone i requisiti. Se le condizioni per il ricongiungimento familiare sono soddisfatte e le domande complete sono presentate contemporaneamente, il permesso di soggiorno del familiare è rilasciato contestualmente alla Carta blu UE.
Carta Blue UE rilasciata da un atro Paese membro - Un’altra novità è che lo straniero titolare di Carta blu UE rilasciata da altro Stato membro e in corso di validità possa fare ingresso e soggiornare in Italia per svolgere un'attività professionale per un periodo massimo di novanta giorni in un arco temporale di centottanta giorni. Dopo 12 mesi di soggiorno legale in un altro Stato UE che ha rilasciato la Carta Blu UE, se il soggiorno per lo svolgimento dell’attività altamente qualificata è superiore a 90 giorni, è necessario richiedere il nulla osta al lavoro in Italia ma non il visto d’ingresso.
Inoltre, nel caso in cui lo straniero entri nel territorio nazionale, spostandosi da un secondo Stato membro nel quale si era già trasferito per le medesime finalità, il termine minimo di soggiorno legale nel predetto Stato membro per poter fare ingresso in Italia senza visto è ridotto a 6 mesi.
Il datore di lavoro italiano che intende occupare lo straniero titolare della Carta Blu UE rilasciata da un altro Paese UE, nel presentare la domanda di nulla osta al lavoro, deve indicare, a pena di rigetto della domanda, oltre alla proposta di contratto di lavoro o offerta di lavoro vincolante, al titolo di istruzione e qualifica professionale e all’importo della retribuzione, anche gli estremi della Carta blu Ue valida rilasciata dal primo Stato membro e gli estremi del documento di viaggio valido.
Collocamento – Il D.lgs. 152/2023 modifica anche l’art. 22, c. 11 del D.lgs. 286/1998 relativo, in via generale, ai permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e non solo per i lavoratori altamente qualificati.
In particolare, in origine la norma prevedeva che la perdita del posto di lavoro non costituisse motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdeva il posto di lavoro, anche per dimissioni, poteva essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.
Adesso, invece, si prevede che lo straniero che perde il posto di lavoro può rendere la dichiarazione di immediata disponibilità senza la necessità di iscriversi alle liste di collocamento.
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