I permessi per le elezioni politiche 2022

A cura della Redazione

Con l’avvicinarsi delle elezioni politiche, in programma domenica 25 settembre p.v., si coglie l’occasione per analizzare il quadro normativo che regolamenta i permessi elettorali spettanti ai lavoratori impegnati nei seggi.

Gli elettori italiani sono chiamati il 25 settembre 2022 a votare per il rinnovo del Parlamento.

Molti lavoratori dipendenti saranno chiamati dai Comuni per svolgere le varie funzioni nei seggi elettorali.

E’, quindi, utile ricordare quali siano i permessi a loro spettanti e come debbano essere retribuiti. La regolamentazione è contenuta nell’art. 11 della L. 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni, che riconosce ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere alle funzioni presso gli uffici elettorali, il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni di seggio.

Soggetti interessati

Per quanto riguarda i soggetti interessati ai permessi di cui si è detto sopra, le norme di riferimento sono le leggi 53/1990 e 69/1992.

Possono fruire dei permessi tutti i lavoratori dipendenti che, in occasione delle elezioni politiche, amministrative, europee o in occasione dei referendum, vengono chiamati ad adempiere alle funzioni, all’interno del seggio, di:

- presidente;

- scrutatore;

- segretario;

- rappresentante di lista o di gruppo;

- rappresentante di partiti politici o gruppi promotori dei referendum.

Adempimenti elettorali e diritto di voto

Per quanto riguarda la procedura delle operazioni di seggio preliminari alle votazioni e di quelle di scrutinio successivamente alla chiusura dei seggi, possiamo sintetizzarla nel modo seguente:

- alle ore 16.00 di sabato 24 settembre 2022 presso il seggio, il lavoratore dovrà presentarsi per la costituzione dell’Ufficio Elettorale di sezione;

- nella giornata di domenica 25 settembre 2022, dalle ore 7.00 alle 23.00, avvengono le operazioni di votazione;

-  lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi elettorali alle ore 23.00 di domenica 25 settembre 2022.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore, chiamato ad adempiere a una delle predette funzioni elettorali, deve presentare al proprio datore di lavoro, al fine di giustificare l’assenza e di poter godere del relativo trattamento retributivo, una serie di documenti che possono essere così riassunti:

 

 

Prima delle operazioni elettorali

Dopo le operazioni elettorali

La legge non regola adempimenti specifici, quindi occorre far riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di correttezza nel rapporto di lavoro. Ne consegue che il lavoratore deve avvertire il datore di lavoro della sua partecipazione ai seggi elettorali, in tempo utile (si ritiene al momento della nomina), affinché il datore di lavoro possa organizzare al meglio l’attività lavorativa in vista dell’assenza del lavoratore. Il dipendente deve anche presentare una copia della comunicazione di convocazione trasmessa dall’ufficio elettorale del Comune ovvero di nomina a rappresentante di lista o di gruppo politico.

Attestato dei giorni trascorsi presso il seggio con firma del Presidente del seggio stesso e timbro della sezione elettorale (*).

(*) Per il Presidente di seggio, l’attestazione deve essere sottoscritta dal Vicepresidente dello stesso seggio.

 

Trattamento spettante al lavoratore

L’art. 119 del DPR 30/03/1957 n. 361 (modificato dall’art. 11 della legge 53/90) al secondo comma prevede che “i giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo corrispondente alla durata delle operazioni elettorali sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa”.

Il testo della norma, essendo poco chiaro, ha dato origine a diverse interpretazioni, determinando l’intervento della giurisprudenza.

Per fare chiarezza sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza 13/12/1991 n. 452, e successivamente il Legislatore con la legge 29/01/1992 n. 69, di interpretazione autentica della predetta norma. Il Legislatore ha, così, previsto che il secondo comma dell’art. 11 della legge 53/1990 deve essere inteso nel senso che i lavoratori impegnati al seggio hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all’ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali. 

Quindi, per il periodo passato al seggio, al lavoratore spetta:

- per i giorni lavorativi, la normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio;

- per i giorni festivi e non lavorativi, una quota di retribuzione giornaliera aggiuntiva (1/26mo o altro divisore previsto dal CCNL) a quella normale oppure, in alternativa, la fruizione di giorni di riposo compensativi.

Poiché le disposizioni in argomento non disciplinano i criteri di scelta tra la quota di retribuzione aggiuntiva ed il riposo compensativo, sorge il problema di individuare come sia possibile conciliare i due opposti interessi, ossia da un lato il diritto del lavoratore ad ottenere una delle due alternative previste dalla legge, e dall’altro l’interesse del datore di lavoro a non essere danneggiato dall’assenza del dipendente.

Si ritiene, quindi, utile che le parti trovino un accordo sul punto oppure, in caso di esito negativo, che la scelta spetti al datore di lavoro in considerazione del fatto che le esigenze della produzione prevalgono su tutto il resto (Circ. Confindustria 20/02/1992, n. 11571).

 

La giurisprudenza di merito

Nel caso in cui la giornata lavorativa del lunedì venga passata al seggio solo per alcune ore (ad es. fino alle 3.00 dopo la mezzanotte) la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19/09/2001 n. 11830 e Cass. 2/02/2001 n. 1431) ritiene che spetti comunque l'intero giorno di permesso retribuito. Infatti l’unità di misura da prendere in considerazione sono i giorni e non le ore, nel rispetto del dettato normativo (art. 11 della legge 53/1990).

Quindi se il lavoratore termina l’attività di scrutatore nelle prime ore del lunedì mattina, ha diritto, secondo il predetto orientamento, di assentarsi dal lavoro per tutta la giornata e di essere retribuito normalmente, anche se in teoria è in condizioni di andare a lavorare in azienda.

Per un quadro riepilogativo delle diverse situazioni si rinvia alla tabella seguente:

GIORNATE LAVORATIVE

GIORNATE FESTIVE E NON LAVORATIVE

Sabato (*) – Domenica (*) -  Lunedì (**)

Sabato (***) – Domenica – Lunedì (****)

Diritto:

- all’assenza dal lavoro

e

- alla normale retribuzione come se fosse normalmente in servizio (comprensiva anche dei compensi normalmente collegati alla prestazione)

Diritto:

- ad una quota di retribuzione pari a 1/26° (o altro divisore contrattuale) della retribuzione giornaliera aggiuntiva a quella normale

oppure

- ad un giorno di riposo compensativo per ogni giornata passato al seggio.

(*) Se lavorativo.

(**) Se non festivo.

(***) Se settimana corta.

(****) Se festivo.

 

Regime fiscale e contributivo

Il trattamento fiscale e previdenziale dei compensi percepiti dal lavoratore per le operazioni elettorali a carico dell’ente pubblico e la retribuzione (comprese le maggiorazioni) erogata dal datore di lavoro, è regolato differentemente dalla legge.  Si veda in dettaglio la tabella che segue:

 

IMPOSTE

CONTRIBUTI

Retribuzione a carico del datore di lavoro (retribuzione corrente e giornate aggiuntive)

SI (*)

SI (*)

Compensi a carico dell’ente pubblico per lo svolgimento delle funzioni di scrutatore, segretario o Presidente di seggio

NO (**)

NO (**)

(*) Ai sensi dell’art. 2 della legge 30/04/1981 n.178, Il datore del lavoro può detrarre dal proprio reddito ai fini delle imposte per il titolo in argomento, le somme erogate al lavoratore (Circ. Min. fin. 16/03/1982 n.17).

(**) Compensi esenti ai sensi dell’art. 9 della legge 53/1990.

 

 

 

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