Istruzioni operative per il Bonus mamme 2026
A cura di Alberto Rozza
L’INPS, con la circolare n. 106 del 16 ottobre 2026, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione del c.d. nuovo Bonus mamme, previsto dall’art. 1, c. 207 della Legge n. 199/2025, ossia il beneficio riconosciuto dall’INPS nella misura di 60 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro dipendente (incluso il lavoro intermittente e la somministrazione) o dell’attività di lavoro autonomo, fino ad un massimo di 12 mensilità e un importo complessivo di 720 euro. Restano esclusi i periodi di sospensione.
Non possono fruire del beneficio i lavoratori domestici, i titolari delle cariche sociali e le imprenditrici non iscritte all’AGO e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.
L’agevolazione, che opera in continuità con il beneficio previsto per il 2025 dal DL n. 95/2025 (L. n. 118/2025), è riconosciuta per l’anno 2026, in attesa dell’attuazione dell’esonero contributivo parziale previsto dall’art. 1, c. 219 della L. n. 207/2024, che sarà operativo dal 2027.
Destinatari dell’agevolazione sono le lavoratrici madri con due figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni, o madri con tre o più figli (compresi i figli adottati o in affidamento preadottivo) di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Il requisito relativo al numero dei figli appartenenti al nucleo familiare della lavoratrice deve sussistere alla data del 1° gennaio 2026 o si deve perfezionare entro il 31 dicembre 2026.
Se la lavoratrice possiede il citato requisito, lo stesso si intende soddisfatto per l’intero anno, con esclusione dei periodi di sospensione della responsabilità genitoriale, o fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio o del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo nel caso di tre o più figli.
Invece, se tale requisito si perfeziona in un momento successivo al 1° gennaio 2026, il Nuovo bonus mamme spetta a partire dal mese in cui si perfeziona. In particolare, nel caso di nascita del secondo o successivo figlio nel corso dell’anno 2026, il requisito si cristallizza nel mese di nascita, non producendo alcuna decadenza dal diritto l’eventuale decesso del bambino o l’affidamento esclusivo di uno o più figli al padre. Ai fini della sussistenza del requisito non rilevano i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
Riguardo alle lavoratrici madri con 3 o più figli, l’INPS ricorda che il nuovo Bonus mamme non è riconosciuto per i mesi in cui sussiste, anche in parte, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (incluso l’apprendistato), dato che queste possono accedere fino alla fine del 2026 all’esonero del 100% dei contributi previdenziali IVS per la quota a loro carico, così come previsto dall’art. 1, c. 180 della L. n. 213/2023.
Conseguentemente per tali lavoratrici, nel caso di trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il diritto al nuovo Bonus mamme cessa a decorrere dal mese di trasformazione del rapporto di lavoro.
Per accedere al nuovo Bonus mamme è necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.
Ai fini della verifica del limite di reddito, si tiene conto della somma di tutti i redditi da lavoro percepiti dalla madre lavoratrice in relazione alle attività lavorative svolte, compresi quelli esenti da imposizione fiscale o assoggettati a regimi di tassazione sostitutiva o agevolata. Tali redditi sono considerati al lordo di eventuali franchigie o riduzioni percentuali previste ai fini fiscali.
Rilevano altresì i redditi equiparati o sostitutivi della retribuzione percepiti durante la vigenza del rapporto di lavoro, come ad esempio le indennità per congedo di maternità, di malattia o di congedo straordinario, trattamenti di integrazione salariale. Non rilevano, invece, le prestazioni connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, quali NASpI, DIS-COLL e i trattamenti pensionistici, comprese le pensioni ai superstiti.
Per le lavoratrici dipendenti, il reddito è considerato al netto dei contributi previdenziali obbligatori trattenuti dal datore di lavoro; non sono invece deducibili gli eventuali contributi previdenziali facoltativi, inclusi quelli versati per riscatti o ricongiunzioni.
Le mensilità spettanti per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 del nuovo Bonus mamme sono corrisposte, in unica soluzione, nel mese di dicembre 2026, contestualmente al pagamento della mensilità riferita al medesimo mese.
Il beneficio è riconosciuto dall’INPS subordinatamente alla presentazione di una domanda e previa dichiarazione di essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a dieci anni oppure di essere madre di tre o più figli, di cui il più piccolo di età inferiore a diciotto anni.
Inoltre, è necessario che la lavoratrice dichiari di essere una lavoratrice madre dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o di essere una lavoratrice autonoma iscritta alle gestioni previdenziali obbligatorie autonome, o di essere iscritta a una Cassa di previdenza professionale, comprese le Casse di previdenza professionali e la Gestione separata. Le lavoratrici madri con tre o più figli titolari di un rapporto di lavoro dipendente devono anche dichiarare di non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato vigente nei mesi di richiesta del Nuovo bonus mamme.
Infine, la lavoratrice deve dichiarare che la somma dei redditi da lavoro rilevanti ai fini del calcolo delle imposte relative all’anno 2026 sia pari o inferiore a 40.000 euro annui.
Per la lavoratrice madre incapace di agire o minorenne, la domanda deve essere presentata dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore/curatore, ferma restando la verifica dei requisiti in capo al soggetto titolare del beneficio. Il genitore che esercita la responsabilità genitoriale può registrare direttamente online la delega a proprio nome per l'esercizio dei diritti del figlio minore.
All’atto di presentazione della domanda deve essere indicata anche la modalità di pagamento prescelta mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN o bonifico domiciliato.
Il nuovo Bonus mamme non è imponibile ai fini fiscali e contributivi e non rileva ai fini della determinazione dell’ISEE.
La data di apertura del servizio per la presentazione delle domande sarà comunicata dall’Istituto previdenziale con successivo messaggio.
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