L’autoliquidazione Inail 2022/2023

A cura della Redazione

L’INAIL, con la propria guida sull’autoliquidazione del 29 dicembre 2022 (aggiornata il successivo 5 gennaio 2023) e relative istruzioni operative, ha comunicato le scadenze per l’autoliquidazione dei premi 2022/2023. L’autoliquidazione è caratterizzata dalle seguenti attività:

  • denuncia, per ogni posizione assicurativa, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente (per l’autoliquidazione 2022/2023: anno 2022);
  • determinazione e saldo, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell’importo della regolazione del premio per l’anno precedente (per l’autoliquidazione 2022/2023: anno 2022) e calcolo dell’importo della rata anticipata per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2022/23: anno 2023);
  • pagamento, con un unico versamento, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo per l’autoliquidazione 2022/2023: anno 2022) e di rata (anticipo per l’autoliquidazione 2022/2023: anno 2023), calcolati per ciascuna posizione assicurativa.

La procedura dell’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’INAIL, che però devono essere calcolati e versati in modo autonomo entro il 16 febbraio 2023.

Le novità – Le principali novità di cui tener conto in relazione all’autoliquidazione 2022-2023 sono le seguenti:

  • Aumentano i minimali e massimali di rendita – Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022, n. 106, che ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall'INAIL nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2022 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di euro 17.780,70 e di euro 33.021,30. Infatti, per effetto della pubblicazione del decreto, cambiano i minimali e i massimali di riferimento per il calcolo del premio relativo ad alcune categorie di lavoratori, tra cui dirigenti e sportivi professionisti. Avremo quindi un minimale e un massimale diverso per il primo e il secondo semestre del 2022, ai fini del calcolo della regolazione.
  • Sospensione per il territorio di Ischia - L’articolo 1 del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dal 26 novembre 2022 al 30 giugno 2023, nei confronti dei soggetti che alla data del 26 novembre 2022 avevano la residenza, ovvero la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell'isola di Ischia. Al momento sono ancora attese le istruzioni operative.
  • Passaggio a premio ordinario di alcune polizze speciali - Il decreto interministeriale 6 settembre 2022 ha disciplinato il passaggio a premio ordinario, dall’1.1.2023, delle polizze speciali facchini, barrocciai, vetturini, ippotrasportatori, pescatori della piccola pesca soci di cooperative e degli addetti ai frantoi. Le lavorazioni interessate sono le seguenti: facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi; barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio; pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa; persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive tutelate ai sensi del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (ovvero gli addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia). Sempre dal 1° gennaio 2023, per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l’assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato.
Il passaggio a premio ordinario delle lavorazioni in esame è stato disciplinato dall’INAIL con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022 che specifica le attività che devono essere poste in essere per la variazione del rapporto assicurativo. All’esito di tali attività, l’INAIL comunicherà agli interessati l’importo del premio dovuto per l’anno 2023 e la data entro la quale effettuare il pagamento. Contestualmente saranno cessate le polizze speciali.
  • Trasmissione delle retribuzioni con il formato “Json” - Da quest’anno la trasmissione dei dati retributivi è stata implementata con un nuovo tracciato in formato "Json". È possibile inviare i dati sia nel formato "Json" sia nel formato "txt". Dalla prossima autoliquidazione sarà consentito l’invio solo nel nuovo formato "Json". I datori interessati dovranno poi tenere in considerazione anche i chiarimenti forniti dall’INAIL nel corso del 2022 per la gestione delle seguenti casistiche.
  • Denuncia delle retribuzioni dei lavoratori autonomi dello spettacolo - Dal 1° gennaio 2022, l’assicurazione INAIL è stata estesa ai lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Per le istruzioni inerenti le modalità di attuazione dell’obbligo assicurativo, l’INAIL ha emanato la circolare n. 11 del 24 febbraio 2022.  Si richiama l’attenzione sul passaggio della circolare in cui viene precisato che i soggetti assicuranti che si avvalgono alla data del 1° gennaio 2022 di lavoratori autonomi dello spettacolo e che alla medesima data sono titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai predetti lavoratori (si veda il paragrafo “D. Premi assicurativi e inquadramento nella gestione tariffaria” di cui alla circolare), versano i premi assicurativi dovuti per il 2022 con l’autoliquidazione 2022/2023, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 28 febbraio 2023, i compensi corrisposti nel 2022 ai lavoratori autonomi, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2022 ai lavoratori subordinati e assimilati (soci lavoratori, ecc.) assicurati alla medesima voce di tariffa.
  • La gestione degli obblighi assicurativi in caso di codatorialità e distacco nelle reti d’impresa - Il decreto 29 ottobre 2021, n. 205 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato il 22 febbraio 2022, ha definito le modalità operative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito del contratto di rete.  La gestione degli adempimenti riferiti ai lavoratori in regime di codatorialità è stata disciplinata dall’INAIL con la circolare n. 31 del 3 agosto 2022. In caso di codatorialità e distacco presso una retista, l’impresa indicata come datore di lavoro di riferimento nel modello Unirete è quella alla quale è imputato ai fini previdenziali e assicurativi il lavoratore in codatorialità ed è, quindi, considerata datore di lavoro a tutti gli effetti e tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. In particolare, l’impresa referente è tenuta a effettuare l’autoliquidazione annuale dei premi.

Le scadenze - Per l’anno 2023, il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio. Entro la predetta data occorre:

  • calcolare il conguaglio del premio dovuto per l’anno precedente (2022), c.d. regolazione;
  • calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (2023), c.d. rata (la base di calcolo – retribuzioni presunte può essere modificata in riduzione, previa presentazione di apposta comunicazione telematica entro il termine del 16 febbraio);
  • determinare il premio di autoliquidazione dovuto, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
  • pagare il premio di autoliquidazione tramite F24 (oppure F24 Enti pubblici).Entro il 28 febbraio, il datore di lavoro deve invece presentare, per via telematica, la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione di pagamento in quattro rate nonché la domanda di riduzione del premio artigiani (L. n. 296/06).
Per ciascuna posizione assicurativa territoriale, occorre considerare quanto segue:
  • anno di inizio attività nel 2022 (posizione assicurativa di nuova emissione): la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2023, determinato sulla base delle retribuzioni presunte contenute nella sezione “rata” delle basi di calcolo dei premi (valore determinato sulla base delle indicazioni fornite dal datore di lavoro nella denuncia di inizio lavori) più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) del periodo assicurativo 2022; 
  • anno di inizio attività precedente al 2022: la somma dovuta è data dal premio anticipato per l’anno 2023, determinato sulla base delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2022, più (somma algebrica), il saldo (regolarizzazione rata) relativo all’intero anno 2022.

La somma algebrica (ovvero gli importi a debito “+” e gli importi a credito “-”) delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative, determina l’ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il 16 febbraio 2023.

I contributi associativi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2023.Il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni.

Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24.Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.

N.B.: il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’INAIL. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.

Rateazione - Anche per l’anno 2023, l’azienda può rateizzare il premio dovuto in quattro rate trimestrali (ognuna pari al 25% del premio dovuto) dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.La prima rata deve essere versata entro il 16/02/2022 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 21 agosto e 16 novembre 2023 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato.I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2022/2023, sono i seguenti (INAIL, istruzione operativa 12 gennaio 2023).

Rate Data scadenza Data utile per il pagamento Coefficienti interessi
16 febbraio 2023 16 febbraio 2023 0
16 maggio 2023 16 maggio 2023 0,00416959
16 agosto 2023 21 agosto 2023 0,00847973
16 novembre 2023 16 novembre 2023 0,01278986

Il datore di lavoro deve sempre comunicare la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia già opzionato la rateazione nell’anno precedente, lo stesso dovrà indicarlo nel servizio “Invio Telematico Dichiarazione dei Salari”. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.

Riduzione presunto - I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2023 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2022 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2023  la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2023. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2023 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2022, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

Riduzioni -  Si riportano, di seguito, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2022/2023 (per maggiori dettagli è possibile fare riferimento all’istruzione operativa INAIL 30 dicembre 2022 n. 11838).

  • Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT).
  • Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN).
  • Sgravio per il Registro Internazionale (PAN).
  • Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT).
  • Riduzione per le imprese artigiane (PAT).
  • Riduzione per Campione d’Italia (PAT).
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT).
  • Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT).
  • Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Sono inoltre confermate le retribuzioni parzialmente esenti riconducibili alle assunzioni di over 50 e donne di cui all’art. 54 della L. n. 92/2012.

Sanzioni - La violazione dell’obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all’INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili. Dal 21 dicembre 2022 il tasso per la determinazione della misura delle sanzioni civili è fissato nell’8,00%.

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