L’autoliquidazione Inail 2023/2024

A cura della Redazione
L’INAIL, con la propria guida sull’autoliquidazione del 28 dicembre 2023 (aggiornata il successivo 9 gennaio 2024) e relative istruzioni operative, ha comunicato le scadenze per l’autoliquidazione dei premi 2023/2024. L’autoliquidazione è caratterizzata dalle seguenti attività:
- denuncia, per ogni posizione assicurativa, delle retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno precedente (per l’autoliquidazione 2023/2024: anno 2023);
- determinazione e saldo, sulla base delle retribuzioni denunciate, dell’importo della regolazione del premio per l’anno precedente (per l’autoliquidazione 2023/2024: anno 2023) e calcolo dell’importo della rata anticipata per l’anno corrente (per l’autoliquidazione 2023/24: anno 2024);
- pagamento, con un unico versamento, del premio derivante dalla somma algebrica degli importi a titolo di regolazione (saldo per l’autoliquidazione 2023/2024: anno 2023) e di rata (anticipo per l’autoliquidazione 2023/2024: anno 2024), calcolati per ciascuna posizione assicurativa.
La procedura dell’autoliquidazione interessa anche gli eventuali contributi associativi a carico del datore di lavoro riscossi dall’INAIL, che però devono essere calcolati e versati in modo autonomo entro il 16 febbraio 2024.
Le novità – Le principali novità di cui tener conto in relazione all’autoliquidazione 2023-2024 sono le seguenti:
Sportivi professionisti – Il D.Lgs. n. 36/2021 ha previsto la tutela assicurativa Inail per i lavoratori sportivi a decorrere dal 1° luglio 2023. L’Inail ha fornito le istruzioni di riferimento con la circolare n. 46/2023. La novità della riforma riguarda i titolari di collaborazioni di carattere amministrativo-gestionali e i lavoratori sportivi subordinati del settore dilettantistico, in quanto gli sportivi con contratto di lavoro subordinato nei settori professionistici sono già assicurati all’Inail dal 16 marzo 2000. Ad essere interessati dalle operazioni di autoliquidazione 2023/2024 sono i soggetti assicuranti che alla data del 1° luglio 2023 erano già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive nelle quali è già presente il riferimento tariffario da applicare ai lavoratori per i quali dalla predetta data opera la copertura assicurativa Inail. Tali soggetti devono infatti versare i premi assicurativi dovuti per il 2023 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa dal 1° luglio 2023 l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa.
Studenti e allievi – L’art. 18 del D.L. 48/2023 (L. n. 85/2023) ha disposto, per il solo anno scolastico e accademico 2023- 2024, l’estensione della tutela assicurativa Inail allo svolgimento delle attività di insegnamento-apprendimento per gli studenti e il personale del sistema nazionale di istruzione e formazione e delle scuole non paritarie, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore. Le istruzioni di riferimento sono state fornite dall’Inail con la circolare n. 45/2023. Le modalità di assicurazione, sono differenziate a seconda che il soggetto assicurante sia una istituzione scolastica o formativa statale oppure non statale. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che i soggetti assicurati siano docenti, alunni/studenti oppure le altre figure di istruttori e allievi. L’autoliquidazione 2023/2024 riguarderà le seguenti casistiche:
Docenti di scuole e istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado non statali: l’assicurazione degli insegnanti è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione da parte del datore di lavoro (scuole non statali, paritarie e non paritarie) determinato in base al tasso di premio della voce 0611 della Tariffa Terziario sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. Alla medesima voce 0611 è assicurato il personale ATA (Ausiliari Tecnici Amministrativi) del comparto scuola che svolge attività necessarie e connesse all'insegnamento. I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611. Sulla base delle retribuzioni denunciate per l’anno 2023 sarà versato il premio di rata dell’anno 2024.
Istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori: l’assicurazione è attuata mediante il pagamento del premio di assicurazione determinato in base al tasso medio di tariffa della lavorazione svolta, e sull'ammontare complessivo delle retribuzioni effettivamente corrisposte. In particolare, agli istruttori e allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, sono applicate le voci0611 (per le attività svolte all’interno degli ambienti degli istituti formativi) e 0616 (per la partecipazione alle lavorazione aziendali o comunque per le attività svolte al di fuori dei locali degli istituti formativi), delle gestioni tariffarie Terziario e Altre Attività, a seconda della classificazione operata dall’Inps. Ai cantieri scuola per opere di pubblica utilità e di rimboschimento, a seconda della classificazione operata dall’Inps, è applicata nella gestione Industria la voce di rischio 0630, nella gestione Altre Attività la voce 0613. I soggetti assicuranti già titolari di codice ditta e posizioni assicurative attive verseranno i premi assicurativi dovuti per il premio di regolazione dell’anno 2023 e di rata 2024 con l’autoliquidazione 2023/2024, indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, da presentare entro il 29 febbraio 2024, le retribuzioni e/o i compensi corrisposti nel 2023 ai lavoratori ai quali è stata estesa l’assicurazione per il periodo 1° novembre 2023 - 31 dicembre 2023, unitamente alle retribuzioni erogate nel 2023 ai lavoratori già assicurati alla medesima voce di tariffa 0611.
Le scadenze - Per l’anno 2024, il termine per l’autoliquidazione dei premi è fissato al 16 febbraio. Entro la predetta data occorre:
- calcolare il conguaglio del premio dovuto per l’anno precedente (2023), c.d. regolazione;
- calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (2024), c.d. rata (la base di calcolo – retribuzioni presunte può essere modificata in riduzione, previa presentazione di apposta comunicazione telematica entro il termine del 16 febbraio);
- determinare il premio di autoliquidazione dovuto, dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione tramite F24 (oppure F24 Enti pubblici).Entro il 29 febbraio, il datore di lavoro deve invece presentare, per via telematica, la dichiarazione delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione di pagamento in quattro rate nonché la domanda di riduzione del premio artigiani (L. n. 296/06).
Per ciascuna posizione assicurativa territoriale, occorre considerare quanto segue:
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La somma algebrica (ovvero gli importi a debito “+” e gli importi a credito “-”) delle somme scaturite dall’autoliquidazione delle singole posizioni assicurative, determina l’ammontare complessivo da versare con il modello F24 entro il 16 febbraio 2024.
I contributi associativi devono essere versati in un’unica soluzione entro il 16 febbraio 2024.Il saldo finale da autoliquidazione a credito per il datore di lavoro deve essere utilizzato, in tutto o in parte, per compensare eventuali debiti pregressi per premi e accessori INAIL, purché non iscritti a ruolo esattoriale. L’eventuale credito rimanente può essere utilizzato per pagare quanto dovuto ad altre Amministrazioni. Il datore di lavoro deve verificare presso la sede INAIL l’effettiva sussistenza del credito stesso e successivamente procedere alla compensazione, attraverso la compilazione del modello F24.Il modello F24 EP, invece, non consente di operare la compensazione tra importi a credito e a debito.
N.B.: il credito INAIL per premi ed accessori può essere utilizzato per pagare i contributi associativi alle associazioni di categoria titolari di apposita convenzione con l’INAIL. Non è invece possibile utilizzare un credito relativo a contributi associativi per pagare un premio INAIL, né effettuare compensazioni tra contributi associativi.
Rateazione - Anche per l’anno 2024, l’azienda può rateizzare il premio dovuto in quattro rate trimestrali (ognuna pari al 25% del premio dovuto) dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni. La prima rata deve essere versata entro il 16/02/2024 senza maggiorazione degli interessi; le rate successive devono essere versate entro il giorno 16 maggio, 20 agosto e 18 novembre 2024 maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di stato.I coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, sono i seguenti (INAIL, istruzione operativa 268/2024).
Rate | Data scadenza | Data utile per il pagamento | Coefficienti interessi |
1° | 16 febbraio 2024 | 16 febbraio 2024 | 0 |
2° | 16 maggio 2024 | 16 maggio 2024 | 0,00927123 |
3° | 16 agosto 2024 | 20 agosto 2024 | 0,01874849 |
4° | 16 novembre 2024 | 18 novembre 2024 | 0,02822575 |
Il datore di lavoro deve sempre comunicare la volontà di avvalersi o meno del pagamento in quattro rate. Pertanto, indipendentemente dal fatto che il datore di lavoro abbia già opzionato la rateazione nell’anno precedente, lo stesso dovrà indicarlo nel servizio “Invio Telematico Dichiarazione dei Salari”. Il pagamento in quattro rate non è ammesso per il conguaglio in caso di cessazione del codice ditta.
Riduzione presunto - I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024, o per le imprese armatrici per previsione di disarmo per l’intero anno) devono inviare all’INAIL entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art. 28, comma 6, D.P.R. 1124/1965), indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2024. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2024 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2023, salvo i controlli che l'Istituto intenda disporre in merito all’effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.
Riduzioni - Si riportano, di seguito, le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2023/2024 (per maggiori dettagli è possibile fare riferimento all’istruzione operativa INAIL 268/2023).
- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
- Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
- Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
- Sono inoltre confermate le retribuzioni parzialmente esenti riconducibili alle assunzioni di over 50 e donne di cui all’art. 54 della L. n. 92/2012.
Sanzioni - La violazione dell’obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Nel caso in cui la mancata comunicazione all’INAIL abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.
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