La gestione dei fringe benefit nel conguaglio 2023

A cura della Redazione

L’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023) ha previsto che, limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo del TUIR, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione della presente disposizione previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Si tratta, pertanto, dei lavoratori genitori di figli fiscalmente a carico.

La condizione di figlio fiscalmente a carico (deve possedere redditi, nel 2023, non superiori a euro 2.840.51 ovvero a euro 4.000 se di età non superiore a 24 anni) è verificata al 31 dicembre 2023 (A.E., circ. n. 23/2023). In ogni caso, il limite di 3.000 euro si applica se il lavoratore dipendente ha dichiarato al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.

Resta ferma, come previsto dalla medesima norma, l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, ovvero l’esenzione fino a 258,23 euro, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni predette.

Le istruzioni di riferimento sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 23 del 1° agosto 2023.

Particolarità per il 2023

Conseguentemente, con riferimento al periodo d’imposta 2023, possono ricorrere contestualmente le seguenti ipotesi di gestione del massimale dei fringe benefit:

  • Al sussistere delle condizioni di cui all’art. 40 del D.L. n. 48/2023 (L. n. 85/2023), applicazione ai lavoratori genitori di figli fiscalmente a carico della soglia di esenzione di 3.000, in cui possono confluire anche i rimborsi/pagamenti delle bollette per le utenze domestiche.
  • Ove manchino i predetti presupposti, applicazione del limite di esenzione ordinariamente fissato in 258,23 euro, in cui non possono confluire rimborsi/pagamenti delle bollette che sono da assoggettare ad IRPEF.

Resta fermo, in entrambi i casi, che le soglie di esenzione non operano come una franchigia; conseguentemente, al superamento dei valori di 3.000 euro (genitori con figli a carico) e 258,23 euro (altri lavoratori), l’intero importo deve essere assoggettato a contributi e imposte.

Cumulo con il bonus carburante

Si deve poi tenere conto che i fringe benefit sono cumulabili con il bonus carburante previsto dall’art. 1 del D.L. n. 5/2023, esente solo fiscalmente. In proposito, l’INPS, con il messaggio n. 3884/2023, ha chiarito che, ai fini contributivi, se il bonus carburante rimane all’interno dei limiti di € 258,23 ovvero di € 3.000 resta escluso dalla base imponibile, mentre nel caso risulti eccedente ai predetti limiti lo stesso deve essere assoggettato a contribuzione (non trascina però gli altri benefit che rimangono all’intero delle soglie di esenzione previste, in quanto si tratta di due norme distinte).

 

Il conguaglio contributivo

Le istruzioni per il conguaglio contributivo dei fringe benefit sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023. L’istituto ha precisato che, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore e le somme relative ai fringe benefit risultino superiori ai limiti di esenzione (3.000 euro o 258,23 euro), il datore di lavoro dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione dei limiti si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro, anche se, ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite previsto, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

Ai fini dell’assoggettamento, il datore porterà in aumento della retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits corrisposti nel periodo d'imposta 2023 non assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno, qualora risulti superiore alle soglie di esenzione. Provvederà poi a trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno.

Diversamente, se in sede di conguaglio il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore ai limiti e il datore deve provvedere al recupero della quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione, potrà procedere con due modalità alternative:

  • con l’utilizzo delle variabili di seguito elencate, applicabili esclusivamente nelle denunce di competenza dicembre 2023;
  • in alternativa, con dei flussi di regolarizzazione per ciascuna mensilità di competenza interessata, specificando il nuovo imponibile, al netto del fringe benefit.Le variabili (sezione ), utilizzabili solo nella denuncia di competenza dicembre 2023, dovranno essere esposte per ciascuna competenza dell’anno interessata da fringe benefit, che dovrà essere valorizzata singolarmente in . Si tratta, nel dettaglio delle seguenti variabili: FRIBEN; FRBDIM; FRBMAS.Diverse sono invece le istruzioni fornite per l’esposizione dei dati nella sezione “PosAgri”.

Con il successivo messaggio n. 4027 del 14 novembre 2023, l’INPS ha fornito le istruzioni per effettuare i conguagli relativi alle somme riconosciute a titolo di bonus carburante.In particolare, nei casi in cui le predette somme non siano state assoggettate a contribuzione, i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento delle medesime avvalendosi dei flussi di regolarizzazione “DMVig”. Diversamente, nei casi in cui le somme relative ai buoni benzina siano già state assoggettate a contribuzione e debbano essere recuperate perché confluite nell’importo ancora capiente dei fringe benefit, il loro recupero potrà essere effettuato secondo le modalità indicate nel messaggio n. 3884/2023.Il messaggio riporta inoltre le indicazioni per il conguaglio dei fringe benefit riferite alla ListaPosPA.

Pluralità di rapporti di lavoro

Il limite di esenzione (258,23 o 3.000 euro) è unico e quindi valido per l’intero periodo d’imposta 2023 (non è riferito ai singoli rapporti di lavoro), quindi occorre prendere in considerazione anche quanto è già stato erogato da un eventuale precedente rapporto di lavoro.Se, complessivamente, sono superati i limiti di esenzione, si dovrà procedere diversamente dal punto di vista fiscale e contributivo:

  • fiscalmente, opererà la trattenuta sull’intero importo;
  • contributivamente, il datore di lavoro che opera il conguaglio provvederà al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati.

Esempio

Conguaglio benefit concesso a lavoratore genitore di figli a carico a cui si applica la novità di cui all’art. 40 del D.L. 48/2023 (innalzamento a € 3.000 del limite di esenzione in deroga al comma 3 dell’art. 51 del TUIR)

Lavoratore destinatario dei seguenti benefit:

  • Welfare da CCNL € 200: utilizzato nel corso dell’anno
  • Welfare da regolamento aziendale € 800: richiesti benefit esenti rientranti nelle lettere f) e f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR;
  • Buono carburante € 200: riconosciuto a norma del D.L. 5/2023
  • Auto aziendale in uso promiscuo: € 1.800

A dicembre, in sede di conguaglio di fine anno:

Benefit lettere f) e f-bis), art. 51, c.2, del TUIR:€ 800, si conferma l’esenzione;

Buono carburante D.L. 5/2023: € 200, si conferma l’esenzione sia fiscale che contributiva (INPS, mess. 3884/2023) essendoci capienza nella soglia di esenzione dei fringe benefit (3.000 euro);

Auto in uso promiscuo: quote mensili gennaio-giugno pari a € 900 assoggettate a contributi e a imposte, quote da luglio a novembre tenute esenti, a dicembre occorre:

  • Il valore del benefit di dicembre € 150, non concorre a formare reddito imponibile sia ai fini contributivi che ai fini fiscali;
  • Il valore complessivo del benefit riferito ai mesi di gennaio-giugno che ha concorso a formare reddito imponibile è oggetto di conguaglio, in particolare: (1) Contributivamente: utilizzo delle variabili istituite dal messaggio INPS 3884/2023 (solo sulla competenza di dicembre 2023) o, se il conguaglio è effettuato successivamente, invio di flussi regolarizzativi; (2) Fiscalmente: il valore di € 900 relativo al fringe benefit andrà a diminuire il reddito imponibile ai fini fiscali (IRPEF e addizionali), recuperando così anche la contribuzione restituita e resa imponibile.

Welfare da CCNL € 200: esente (anche se eventuali ticket rappresentativi - buoni spesa, ecc…-, sono spesi nel successivo periodo d’imposta).

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