Le novità del modello 770/2023

A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 27 gennaio 2023, ha approvato il modello 770/2023 e relative istruzioni, che i sostituti d’imposta devono utilizzare per comunicare le ritenute operate nel periodo d’imposta 2022, i relativi versamenti, i crediti maturati e le compensazioni.
Con successivo provvedimento del 16 febbraio, ha diffuso le specifiche tecniche per la trasmissione.
Il modello è composto, come di consueto, dal frontespizio e da 16 quadri (SF, SG, SH, SI, SK, SL SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX, E SY). Gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante arrotondamento alla seconda cifra decimale.
L’adempimento
Il modello 770/2023 dovrà essere tramesso all’Agenzia delle entrate, in via telematica, entro il 31 ottobre 2023 e completerà la dichiarazione del sostituto d’imposta, iniziata con la trasmissione delle certificazioni uniche.Anche quest’anno, i sostituti d’imposta hanno la facoltà di suddividere il Mod. 770 (massimo 3 invii) inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati (flusso principale);
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (flusso principale);
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY (flusso principale);
- Locazioni brevi inserite all’interno della CU di cui articolo 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 (deve essere allegato al flusso autonomi, se presente);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza (va unito a uno dei flussi principali).
Tale facoltà è riconosciuta sempreché il sostituto d’imposta abbia trasmesso, entro il 16 marzo 2023 (ovvero il 31 ottobre 2023), sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili.
Le novità rispetto alla dichiarazione 2022
- Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazioneer effetto dell’entrata in vigore del nuovo codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), rientrano tra i soggetti obbligati anche i “curatori della liquidazione giudiziale”. In caso di operazioni societarie straordinarie con estinzione del soggetto preesistente, in quanto sottoposto a liquidazione giudiziale, e senza prosecuzione dell’attività, la dichiarazione deve essere presentata dal curatore della liquidazione giudiziale.
- Quadro SO - comunicazioni e segnalazioni: inserita la “zione III – dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR)”.
- Quadro DI – dichiarazione integrativaer l’individuazione del credito da riportare nella colonna 2 è stato inserito il nuovo codice “Q” riferibile al “Credito trattamento integrativo” il cui importo è da riportare nel quadro SX, sezione SX49 col. 7, e quindi utilizzabile in compensazione con modello F24 dal 1.1. 2023 con codice tributo 1701 ovvero 170E”.
- Quadro ST - ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale ed imposte sostitutiveer la compilazione del punto 10 “note” è stato eliminato il codice “Q” che era riferito “alla ripresa dei versamenti legati agli eventi sismici 2009” e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici), in particolare:
- Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel mese di gennaio 2022 dai sostituti di imposta esercenti attività d’impresa, arte o professione aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (sale da ballo, discoteche e locali assimilati). I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 17 ottobre 2022 (articolo 1, comma 3, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25) (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- Se il versamento si riferisce ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta, che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell’influenza aviaria e della peste suina africana, ai sensi del comma 6-quater dell’articolo 3 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (Milleproroghe 2022). I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in quattro rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre 2022 a dicembre 2022. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE);
- Se il versamento si riferisce a ritenute e trattenute operate nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022 dai sostituti di imposta che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. I versamenti sospesi sono effettuati in un’unica soluzione entro il 16 novembre 2022 ai sensi dell’articolo 22bis, comma 2, del D.L. 21 marzo 2022, n. 21 (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
Viene anche riformulata come segue “l’attenzione” relativa alla presenza dei codici “Covid-19”: “In presenza dei codici Covid 19 da 1 a 15 nel campo 15 (nota – sospensione), nel rigo devono essere compilati esclusivamente i campi 7 – importo versato (indicando le rate versate nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 - note (nelle sole ipotesi di note “F», »L», «S») 11 – codice tributo, 13 - codice regione (Sezione II Addizionali regionali) e 16 – importo sospeso”. Sono conseguentemente riformulati anche gli esempi di compilazione.
Le istruzioni istituiscono anche il nuovo codice nota “16” per il punto 15 (nota – sospensione) da utilizzare da parte del sostituto di imposta che alla data del 26 novembre 2022 aveva la residenza, ovvero la sede legale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e di Lacco Ameno dell’isola di Ischia, e ha operato le ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del DPR 600/73 e le trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche relative al mese di novembre e dicembre 2022 ovvero le ritenute relative alle operazioni di conguaglio 2022, i cui termini di versamento sono stati sospesi dal 26 novembre al 2022 al 30 giugno 2023 dall’art. 1, comma 1 del DL 3 dicembre 2022 n. 186. Per detti versamenti è stata disposta la riscossione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2023, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, con scadenza il 16 di ciascun mese, a decorrere dal 16 settembre 2023. (SOLO PRIMA E SECONDA SEZIONE).
Ne consegue che i sostituti interessati devono compilare i campi 1- periodo di riferimento, 2 – ritenute operate, 7 – importo versato (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11 – codice tributo, 13 (regione Campania) e 16 – importo sospeso (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 16).
- Quadro SV – trattenute di addizionali comunali all’IRPEF: per la compilazione del punto 10 “note”, anche per tale quadro, è stato eliminato il codice “Q” riferito “alla ripresa dei versamenti eventi sismici 2009” e sono stati istituiti tre nuovi codici (numerici: 1, 2 e 3) con la stessa finalità indicata nel quadro ST. Inoltre, è riformulata “l’attenzione” relativa alla presenza dei codici “covid-19” e anche gli esempi di compilazione. Le istruzioni istituiscono anche per il quadro in argomento il nuovo codice nota “16” per il punto 15 (nota – sospensione) per la sospensione prevista in relazione all’alluvione che ha colpito i territori dell’isola di Ischia. I sostituti che nel corso del 2022 hanno usufruito nell’ambito dei versamenti delle agevolazioni individuate dal codice 16, devono compilare i campi 1 (periodo di riferimento, 2 – ritenute operate, 7 – importo versato (indicando i versamenti effettuati nel 2022 cumulativamente per ogni singolo periodo di riferimento), 10 (nelle sole ipotesi di note “F», «K», «L», «S»), 11 – codice tributo e 16 – importo sospeso (indicando il totale dell’importo dei versamenti sospesi alla data del 1° gennaio 2023 in virtù della disposizione normativa individuata dal codice 16).
- Quadro SX – riepilogo delle compensazioni: si evidenzia che al Rigo SX49 – “trattamento integrativo”, per la compilazione della colonna 7 – credito residuo, quest’anno viene precisato che la somma da riportare in detto campo è comprensiva dell’eventuale importo dichiarato nel quado DI con la nota Q (vedere novità quadro DI).
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