Le novità della CU 2022

A cura della Redazione

L’Agenzia delle entrate ha approvato, con il provvedimento prot. n. 11169/2022 del 14 gennaio 2022, la Certificazione Unica CU 2022 che i sostituti d’imposta (e non solo) sono tenuti a utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché quelli di lavoro autonomo, provvigioni, diversi e quelli derivanti da corrispettivi per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 gg. - c.d. locazioni brevi, che hanno corrisposto nel 2021.

La certificazione deve essere utilizzata anche per attestare i contributi previdenziali e assistenziali e dati assicurativi INAIL, nonché le ritenute d’acconto operate e le detrazioni effettuate.

Inoltre, è necessaria per certificare anche l’ammontare dei redditi corrisposti nel 2021 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi.

Il medesimo provvedimento ha approvato le relative istruzioni per la compilazione e le relative specifiche tecniche.

I termini

Anche per il 2022 è confermato lo sdoppiamento dell’adempimento (certificazione unica modello sintetico per i percettori dei redditi e certificazione unica modello ordinario per l’A.E.) in capo ai sostituti d’imposta.

Il termine per la consegna della certificazione ai lavoratori e il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, è unificato al 16 marzo.

In particolare, l’adempimento risulta così strutturato:

  • Una certificazione, da trasmettere (telematicamente) all’Agenzia delle entrate, denominata certificazione unica CU/2022 modello ordinario. Quest’ultima certificazione è finalizzata alla predisposizione del modello 730 precompilato e sostituisce, per la corrispondente parte, il modello 770. Il termine si sposta al 31 ottobre 2022 per le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata (L. 205/2017).
  • Una certificazione, da consegnare ai lavoratori interessati, denominata Certificazione Unica CU/2022 modello sintetico (i dati sono quelli del modello ordinario con i campi evidenziati dal tratteggio).

Certificazione diversa da quella inviata all’A.E. entro il 16 marzo: nel caso in cui il sostituto rilasci al contribuente una certificazione unica diversa da quella inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo (teoricamente dovrebbe essere, per quest’anno, il 21 marzo, per le CU presentate nei termini e rettificate nei 5 giorni successivi) deve comunicare al percipiente, nelle annotazioni (cod. CF) che, se intende avvalersi della dichiarazione precompilata fornita dall’Agenzia delle Entrate, dovrà procedere a modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti dall’ultima certificazione unica rilasciata dal sostituto.

Novità

Di seguito si segnalano le principali novità di contenuto della nuova certificazione (modello ordinario), rispetto a quella dell’anno 2021.

Frontespizio

  • Sono cambiati i codici da inserire nella casella “Eventi eccezionali”, in particolare, quest’anno deve essere utilizzato il codice 99 per indicare gli eventi eccezionali diversi da quello previsto per le vittime di richieste estorsive (per il quale rimane invece il codice 1).
  • È stata inserita la nuova casella “Casi particolari”, da utilizzare nelle ipotesi di sostituzione e/o annullamento da parte del sostituto subentrante, di una CU precedentemente inviata da parte del sostituto estinto (operazione societaria straordinaria con estinzione del precedente sostituto). In questa particolare ipotesi è necessario:

- barrare la nuova casella “Casi particolari”;

- riportare nella casella “Codice fiscale” il codice fiscale del nuovo rappresentante firmatario;

- non compilare la casella “Codice carica”,

- riportare obbligatoriamente nella casella “Codice fiscale società o ente dichiarante” il codice fiscale del nuovo sostituto;

- riportare nelle caselle “Cognome” e “Nome” i dati anagrafici del nuovo rappresentante firmatario.

Operazioni societarie straordinarie

Con riferimento alle operazioni che non determinano l’estinzione del soggetto viene precisato che il sostituto cedente, non effettuando le operazioni di conguaglio, non dovrà compilare i punti 22, 27 e 29 relativi rispettivamente all’addizionale reginale all’Irpef, al saldo dell’addizionale comunale all’Irpef e all’acconto dell’addizionale comunale all’Irpef. Rimane fermo che il sostituto cedente sarà tenuto a compilare i predetti punti solo per indicare le trattenute effettuate a seguito di precedenti rapporti di lavoro cessati sempre con il medesimo lavoratore, per i quali sono state effettuate le operazioni di conguaglio.

Dati anagrafici

È stato inserito il nuovo punto 12 “Codice fiscale sostituto subentrante”, da compilare nell’ipotesi di sostituzione e/o annullamento di una CU precedentemente inviata, da parte del sostituto subentrante per conto del sostituto estinto (collegato alla nuova casella “Casi particolari” del frontespizio – vedi sopra). Occorre riportare il codice fiscale del sostituto che ha effettuato la sostituzione e/o l’annullamento.

CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE

Dati fiscali

  • Nella sezione redditi sono stati eliminati i punti che erano stati utilizzati nella CU 2021 (punti 13 e 14) per indicare rispettivamente i giorni per i quali spettavano le detrazioni relativi al primo semestre (utili per il Bonus Renzi) e relativi al secondo semestre (utili per il nuovo bonus “trattamento integrativo”).
  • Nella sezione oneri detraibili è stato inserito, nella tabella A (oneri detraibili per i quali è spetta la detrazione del 19%) in appendice, un nuovo onere detraibile e, conseguentemente, il relativo codice. Si tratta del codice 45 da utilizzare per le spese di iscrizione annuale e abbonamento di ragazzi a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica.
  • Nella sezione detrazione e crediti sono stati eliminati i punti riguardanti il Bonus Renzi, sostituito definitivamente dal Trattamento Integrativo.
  • Sempre nella sezione detrazione e crediti, i punti previsti per fornire i dati relativi al trattamento integrativo sono stati rinumerati (da 390 a 403). Inoltre è richiesta una nuova informazione. In particolare, nel nuovo punto 395 (Trattamento recuperato successivamente alle operazioni di conguaglio) si deve indicare l’importo del trattamento integrativo recuperato dal sostituto successivamente alle operazioni di conguaglio relativamente agli importi riportati al punto 404 della CU dell’anno precedente. Inoltre, quest’anno le istruzioni precisano che la sezione in commento deve essere sempre compilata, in presenza dei punti 1 (reddito di lavoro dipendente e assimilato - tempo indeterminato) e 2 (reddito di lavoro dipendente e assimilato - tempo determinato), a prescindere se il trattamento integrativo sia o meno riconosciuto dal sostituto.
  • Nella sezione altri dati, per quanto riguarda i punti 462 e 464 (codice - redditi esenti), sono stati rivisti i codici esistenti ed individuati nuovi codici (13 per la riduzione dell’imponile nella misura del 50% e 14 per la riduzione dell’imponile nella misura del 90%) per i lavoratori impatriati rientrati in Italia prima del 30.4.2019 e che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato in data 24 giugno 2021).
  • Sempre nella sezione altri dati è stato introdotto il punto 476 (Indennità di disoccupazione NASPI): l’articolo 1, comma 12 della Legge n. 160 del 2019 ha previsto che la liquidazione anticipata, in un’unica soluzione, della NASpI, di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, si considera non imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le istruzioni indicano che occorre riportare nel punto 476 tale ammontare non imponibile. La medesima informazione dovrà essere riportata nelle annotazioni (cod. GL).

Sono stati eliminati i punti che lo scorso anno servivano per segnalare il premio di € 100 per i dipendenti che avevano svolto l’attività lavorativa in presenza nel mese di marzo 2020 (nonostante l’emergenza sanitaria) e quelli che consentivano l’esposizione delle informazioni relative all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’art. 124 del D.L. 34/2020, in quanto la disposizione non è stata prorogata anche nel 2021 (la norma prevedeva il riconoscimento del Bonus Irpef e del trattamento integrativo anche ai contribuenti che risultavano incapienti per effetto degli ammortizzatori sociali con causale Covid di cui al DL Cura Italia).

  • Nella sezione Dati relativi ai conguagli, nel punto 551 (codice - redditi esenti), sono stati rivisti i codici esistenti ed individuati nuovi codici (13 per la riduzione dell’imponile nella misura del 50% e 14 per la riduzione dell’imponile nella misura del 90%) per i lavoratori impatriati rientrati in Italia prima del 30.4.2019 e che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato in data 24 giugno 2021).
  • Nella sezione trattamento di fine rapporto, indennità equipollenti, altre indennità e prestazioni in forma di capitale soggette a tassazione separata, è stato prevista la possibilità di indicare il valore P nei punti 841, 850, 863 (il significato del valore cambia in base al punto n cui è indicato).

SEZIONE DATI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI:

  • Nella Sezione 2 INPS lavoratori subordinati - gestione pubblica, nelle regole generali, viene precisato che nei punti afferenti agli imponibili soggetti ai limiti dei massimali vi rientrano anche le nomine a direttore scientifico degli istituti di ricovero e cura carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico.
  • Nella sezione 3 INPS Gestione separata parasubordinati (punto 51 – tipo rapporto), sono inseriti due nuovi codici per indicare il “tipo rapporto”, in particolare:

-  19 - Amministratori Locali iscritti in Gestione Separata come Liberi Professionisti

-  20 - Collab.  Coord.e  Contin. Covid19 – Ordinanza 24 Ott. 2020 DPCM Protezione Civile

SEZIONE ANNOTAZIONI

I campi sono passati da 53 a 55, essendo stata tolta l’annotazione CO ed essendo state aggiunte le seguenti 3 nuove annotazioni:

- CT: Il 50% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

- CU: Il 90% delle somme percepite dai lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza in Italia che non hanno fruito dell’abbattimento della base imponibile, importo (…). Per usufruire dell’agevolazione il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.

- GL: Indennità di disoccupazione NASPI, destinata alla sottoscrizione di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio, importo non imponibile (…).

CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI

Sezione dati fiscali

  • Nel punto 4 (ammontare lordo corrisposto), le istruzioni precisano che per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, del Tuir, come previsto dall’art. 5, comma 2-bis del D.L. n. 34 del 2019, introdotto dalla Legge del 30 dicembre 2020 n. 178, articolo 1, comma 50, occorre indicare nel presente punto anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile:

-  50 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021);

-  90 % dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero prima del 30 aprile 2019 che hanno esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).

Tali somme dovranno essere riportate altresì nel successivo punto 7.

  • Per quanto riguarda il punto 6 – Codice, sono stati rivisti i codici esistenti ed individuati nuovi codici (13 per la riduzione dell’imponile nella misura del 50% e 14 per la riduzione dell’imponile nella misura del 90%) per i lavoratori impatriati rientrati in Italia prima del 30.4.2019 e che hanno esercitato l’opzione di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato in data 24 giugno 2021).

LOCAZIONI BREVI

  • Le istruzioni precisano che in base a quanto previsto al comma 595 della legge n. 178 del 2020, il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta. Negli altri casi, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata si presume svolta in forma imprenditoriale, ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Le disposizioni del predetto comma si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici.
  • Sono previsti i nuovi punti 14-18 (dati catastali), necessari per fornire i dati catastali dell’immobile locato (stesse indicazioni nei punti da 114 a 118; da 214 a 218; da 314 a 318; da 414 a 418). Con riferimento alla CU 2022 l’indicazione di tali dati è facoltativa.
  • Viene altresì precisato che le informazioni per la compilazione del punto 20 (ritenuta operata), nel quale occorre riportare l’importo delle ritenute versato con il codice tributo 1919, valgono anche relativamente ai campi 120, 220, 320 e 420.

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