Niente contributi a Prevedi per rapporti di lavoro brevi
A cura della Redazione
L’Accordo del 4 luglio 2025 tra ANCE, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL ha previsto che per i lavoratori assunti dal 1° ottobre 2025 (in origine la data di decorrenza era il 1° luglio 2025 ma l’Addendum del 15 luglio l’ha posticipata di tre mesi) il contributo contrattuale al Fondo Prevedi è dovuto solo per i rapporti di lavoro che hanno durata superiore a 3 mesi.
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Contributo contrattuale - I Contratti Collettivi di lavoro Edili-industria e Edili-artigianato hanno introdotto, a partire da gennaio 2015, un accantonamento previdenziale presso il Fondo Prevedi a favore di tutti i lavoratori edili soggetti agli stessi Contratti. Tale accantonamento viene effettuato tramite un contributo mensile a carico del datore di lavoro, denominato “contributo contrattuale”. Il contributo contrattuale ha un importo variabile tra gli 10 e 20 euro mensili, a seconda della categoria e del livello di inquadramento del lavoratore (fonte: www.prevedi.it). |
Le istruzioni operative sono state diffuse dalle circolari congiunte CNCE – Prevedi n. 32 del 9 settembre 2025 e n. 38 del 10 ottobre 2025.
A queste si sono poi aggiunte la comunicazione della CNCE n. 896 del 22 ottobre 2025 che ha fornito precisazioni sul regime fiscale e contributivo della c.d. imposta sostitutiva riconosciuta agli operai (si veda più avanti per il dettaglio) e la circolare CNCE n. 44 dell’11 novembre 2025 che ha fornito i valori della citata indennità per gli apprendisti poiché l’Accordo del 4 luglio non li aveva previsti.
Rapporti di lavoro superiori a 3 mesi
Come chiarito dalla circolare CNCE – Prevedi n. 32/2025 la locuzione “rapporti di lavoro” contenuta nell’Accordo deve essere riferita non alla durata del contratto di lavoro che può anche essere a tempo indeterminato.
Per determinare i tre mesi di durata del rapporto di lavoro, l’Accordo ha previsto un criterio di calcolo specifico.
Più precisamente, in caso di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese, la frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata, mentre si considera come mese intero la frazione uguale o superiore a 15 giorni.
Viene ribadito che il contributo contrattuale non ha incidenza su alcun istituto retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Oltre ad aver posticipato la decorrenza della nuova disciplina, l’Addendum del 15 luglio ha anche disposto che il c.d. importo sostitutivo, spettante nel caso in cui i rapporti di lavoro siano inferiori a 3 mesi, trovi applicazione quando gli stessi sono pari a 3 mesi.
Modalità di versamento
L’Accordo del 4 luglio ha anche fissato le modalità di versamento del contributo contrattuale. In particolare, il datore di lavoro dovrà versare il contributo contrattuale a Prevedi dal quarto mese successivo all’assunzione (da intendersi quale mese di competenza).
L’importo per il suddetto quarto mese comprenderà anche i primi tre mesi.
Ad esempio, per un lavoratore assunto il 1° ottobre 2025, i contributi contrattuali da versare a Prevedi sono quelli relativi ai mesi di ottobre 2025, novembre 2025, dicembre 2025 e gennaio 2026, da versare a febbraio 2026.
Non sempre però i contributi devono essere versati quando i rapporti di lavoro sono superiori a tre mesi.
Infatti, il datore di lavoro sarà tenuto a versare il contributo contrattuale fin dal primo mese del rapporto di lavoro per i lavoratori assunti che hanno già versato, nel precedente rapporto, i contributi aggiuntivi al contributo contrattuale al Prevedi.
In sostanza si tratta del lavoratore che risulta avere, al momento dell’assunzione, “forme di contribuzione” aggiuntive al contributo contrattuale attive nei confronti di Prevedi o che le attivi nel corso dei primi tre mesi dall’assunzione, da calcolare sempre con il criterio dell’Accordo di luglio 2025 sopra identificato.
Per forme di contribuzione aggiuntive volontarie si intendono: Il Tfr maturando e/o il contributo addizionale percentuale a carico del lavoratore pari o superiore all’1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR, al quale è sempre abbinato il contributo dell’1% a carico dell’azienda.
Il Bonus aggiuntivo Casse edili
È bene ricordare che gli operai possono fruire anche del Bonus aggiuntivo 1% a carico delle Casse edili.
A tal riguardo, si coglie l’occasione per ricordare che l’Accordo del 21 settembre 2023 tra le Parti Sociali firmatarie dei CCNL Edili Industria e Edili-Artigianato ha previsto che gli operai che versino a Prevedi l’1% della retribuzione mensile ottengano, oltre al solito 1% a carico dell’azienda, un ulteriore 1% a carico del sistema delle Casse Edili per gli anni 2024, 2025 e 2026.
Per ottenere il bonus contributivo aggiuntivo, l’operaio che ha già attivato il contributo dell’1% a proprio carico non dovrà fare niente, perché il riconoscimento sarà automatico (viene versato dal sistema delle casse edili sulla posizione Prevedi dell’operaio).
Invece, l’operaio che non ha ancora attivato il contributo pari all’1% a proprio carico, per usufruire del bonus contributivo sopra richiamato dovrà compilare il modulo di integrazione contributiva e barrare almeno la lettera A), allegando il documento di identità e inviando il tutto a Prevedi.
A seguito dell’attivazione del contributo 1% del lavoratore, oltre al contributo 1% dell’azienda, verrà attivato anche il versamento del "bonus casse edili" sulla posizione del lavoratore.
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NB: La circolare congiunta CNCE – Prevedi n. 32/2025 ricorda che l’Accordo di luglio 2025 non ha apportato modifiche né alle misure e alle modalità di calcolo né a quelle di versamento che rimangono le seguenti: - le regole di calcolo sono nella Circolare CNCE n. 559 del 20/02/2015; - la determinazione della misura è nella Circolare CNCE n. 678 del 17/10/2019 “Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili Industria” e nella Circolare CNCE n. 706 del 31/03/2020 – “Nuove misure del contributo contrattuale a Prevedi per il CCNL Edili Artigianato”. |
Rapporti di lavoro inferiori o pari a 3 mesi
Per i rapporti di lavoro inferiori a 3 mesi, l’Accordo di luglio 2025 prevede una disciplina particolare distinguendo tra impiegati e operai.
Ai primi, al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà riconosciuto dall’azienda, con le competenze di fine rapporto, un importo lordo (c.d. importo sostitutivo) calcolato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata all’accordo.
Invece, agli operai, al momento della cessazione del rapporto di lavoro sarà riconosciuto dall’azienda un importo lordo calcolato secondo i criteri indicati nella tabella B, allegata sempre all’accordo.
Tale importo sarà versato dall’azienda, al netto delle ritenute di legge, alla competente Cassa Edile/Edilcassa, in un apposito Fondo.
L’importo così versato dall’azienda sarà erogato all’operaio dalla Cassa Edile/Edilcassa in concomitanza con l’erogazione della GNF (Gratifica Natalizia e Ferie).
Entrambe le tabelle allegate all’accordo non comprendevano i valori dell’importo sostitutivo per gli apprendisti, ma la circolare CNCE n. 44/2025 ha colmato la lacuna prevedendo, sia che venga applicato il CCNL edili industria sia che venga applicato il CCNL edili artigianato, i seguenti valori: 8 euro mensili per gli impiegati e 0,056 euro orari per gli operai.
Regime fiscale e contributivo dell’importo sostitutivo
La CNCE, con il comunicato n. 896 del 22 ottobre 2025, ha precisato che l’importo sostitutivo riconosciuto agli operai costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, c. 1 del TUIR ed è soggetto a tassazione separata ai sensi dell’art.17, c. 1, lett. a) del TUIR.
Pertanto, l’imponibile fiscale si determina ai sensi dell’art. 19, c. 2 del TUIR e quindi per il suo importo lordo, al netto dei contributi obbligatori dovuti per legge, ossia, secondo la Circolare Agenzia delle entrate n. 29/2001, i contributi che afferiscono direttamente e immediatamente a tali indennità e somme nella loro fase di determinazione finale.
L’importo sostitutivo deve essere assoggettato a ritenuta a titolo di acconto IRPEF da parte del datore di lavoro, all’atto del suo versamento alla Cassa Edile/Edilcassa di competenza (art. 23 DPR n. 600/1973).
La ritenuta d’acconto deve essere operata sull’importo sostitutivo al netto delle ritenute di legge, senza cumulare la parte imponibile di tale indennità con la parte imponibile degli altri redditi conseguiti dal lavoratore dipendente.
La ritenuta d’acconto non può dar luogo al prelievo di una maggiore IRPEF a carico dei lavoratori dipendenti iscritti alla Cassa edile sulla retribuzione ordinaria, non dovendo essere cumulata con tale retribuzione.
Invece per l’aspetto contributivo, la CNCE precisa che l’importo sostitutivo è assoggettabile alle ordinarie contribuzioni previdenziali e assistenziali.
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Regime fiscale e contributivo del contributo contrattuale Secondo la CNCE, Comunicazione n. 559/2015, il contributo contrattuale non concorre a formare reddito imponibile fiscale entro il limite di euro 5.164,57 euro; mentre sullo stesso si applica il contributo di solidarietà del 10% (art. 9-bis, DL 103/1991 – L. 166/1991). |
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