Parità uomo donna: entro il 30 aprile il rapporto biennale
A cura della Redazione
Come ricordato anche dal Ministero del lavoro, entro il 30 aprile 2026 deve essere inviato il Rapporto sulle pari opportunità uomo donna relativo al personale impiegato nel biennio 2024-2025.
A tal fine, dal 1° marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro “Servizi Lavoro” è disponibile per la compilazione il modello telematico che deve essere utilizzato per la presentazione del Rapporto 2026.
L’applicativo del Ministero del lavoro permette di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio, fermo restando che è sempre possibile procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.
I dati forniti non devono indicare l'identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso e non devono determinare, neppure indirettamente, l'identificabilità degli interessati.
Al termine della procedura, se il servizio informatico non rileva errori o incongruenze, rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso.
La redazione del rapporto e il salvataggio a sistema dello stesso equivalgono alla trasmissione del rapporto al consigliere/a regionale di parità.
Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta, deve essere trasmessa dal datore di lavoro in modalità telematica anche alle RSA entro il 30 aprile.
Rispetto al biennio previgente (2022-2023) non vi sono rilevanti novità, per cui, per la compilazione del modello, valgono ancora le indicazioni operative previste dal decreto interministeriale del 3 giugno 2024.
Soggetti interessati
La Legge 162/2021 ha modificato sostanzialmente l’art. 46 del D.lgs. 198/2006 che regolamenta la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile nelle aziende, estendendo l’obbligo di redigere il rapporto biennale alle aziende con oltre 50 dipendenti e non più solo a quelle che superavano i 100 dipendenti.
Invece, per le aziende che occupano fino a 50 dipendenti la redazione del rapporto è su base volontaria.
Per valutare la soglia dimensionale (oltre 50 dipendenti) che obbliga a redigere il rapporto biennale, si devono considerare tutti i dipendenti occupati come «teste», compresi i dirigenti, gli apprendisti, i contratti a termine, i lavoratori intermittenti, in lavoro agile, con contratto part time e assenti per gravidanza o in congedo a qualunque titolo (es: aspettativa) e in CIG.
Il numero dei dipendenti va riferito al 31 dicembre 2025, cioè l'ultimo giorno del biennio 2024-2025 che forma oggetto del rapporto. Quindi a nulla rileva se prima o successivamente a tale data il personale impiegato risulti inferiore alla soglia dei 50 dipendenti.
Sono tenute all’invio del rapporto anche le aziende che hanno sede legale all'estero se hanno in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di 50 dipendenti. In questo caso deve essere presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia.
Compilazione del modello
Come ricordato all’inizio, per le istruzioni operative si deve sempre far riferimento al decreto interministeriale del 3 giugno 2024.
In particolare, le istruzioni prevedono che per la creazione del rapporto debbano essere compilate tutte le 7 sezioni “Step”. Inoltre, è prevista la possibilità di salvare in bozza lo stesso rapporto e di inviarlo in qualsiasi momento entro il 30 aprile.
La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato. Il delegato aziendale può compilare i rapporti solamente per l’azienda a cui è associato/delegato. Invece chi rientra in una delle categorie di soggetti abilitati (es. commercialisti, consulenti del lavoro) potrà compilare il rapporto per l’azienda (o le aziende) di interesse.
Per tutti i rapporti inviati è possibile scaricare la ricevuta ed il PDF del rapporto inviato che certifica l’avvenuta comunicazione del rapporto alla Consigliera di Parità regionale competente per territorio.
Regime sanzionatorio
Si ricorda che la mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 (sanzione amministrativa da 515 a 2.580 euro).
Inoltre, se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198).
L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Parità di genere e appalti pubblici
Si coglie l’occasione per ricordare che la Legge 108/2021 di conversione del D.L. 77/2021 all’art. 47 prescrive, alle aziende che intendono partecipare a bandi di appalto pubblici, l’obbligo di presentare alla stazione appaltante una relazione sulla situazione maschile e femminile occupata.
Impartendo tale obbligo, il legislatore distingue tra aziende con più di 50 dipendenti e aziende con un organico da 15 a 50.
Nel primo caso, le aziende che sono tenute ogni due anni a redigere un rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 198/2006, devono produrne una copia alla stazione appaltante al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta. In caso di omissione la sanzione è l’esclusione dal bando di gara.
Si prevede che l’azienda debba anche attestare che tale rapporto sia conforme a quello inviato alle rappresentane sindacali aziendali e alla consigliera regionale di parità e che lo stesso sia stato trasmesso entro i termini o i motivi per cui è stato presentato in ritardo.
Lo stesso art.47 del D.L. 77/2021 prevede che le aziende che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e fino a 50, non tenute per legge a presentare il rapporto sulle pari opportunità, sono tenute a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile i cui contenuti sono simili a quelli del rapporto previsto dal D.lgs 198/2006.
La L. 108/2021 per questi ultimi datori di lavoro stabilisce inoltre che sono tenuti a consegnare alla stazionale appaltante, anche la certificazione che attesta il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e il collocamento obbligatorio di cui alla L. 68/1999, compreso l’assolvimento degli obblighi derivanti dalla medesima Legge.
La violazione dell'obbligo di consegnare la relazione e il mancato rispetto delle clausole contrattuali (tra le quali l'obbligo di assumere giovani e donne) determina:
- l’applicazione delle penali previste dal contratto di appalto - commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto;
- l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza) o del Fondo nazionale per gli investimenti complementari.
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