Protezione da atmosfere esplosive

A cura della Redazione

Secondo la definizione di atmosfera esplosiva proposta dal D.lgs. 81/08 all’articolo 288, con questo termine si intende, una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.

Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni nelle quali la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera è approssimativamente del 21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate condizioni atmosferiche normali (pressione pari a 101325 Pa, temperatura pari a 293 K), purché tali variazioni abbiano un effetto trascurabile sulle proprietà esplosive della sostanza infiammabile o combustibile.

Nel campo di applicazione rientrano anche i lavori in sotterraneo ove è presente un’area con atmosfere esplosive, oppure è prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell’ambiente, mentre non rientrano:

  • le aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
  • l’uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;
  • la produzione, la manipolazione, l’uso, lo stoccaggio ed il trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
  • le industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
  • l’impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l’Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l’Organizzazione per l’Aviazione civile internazionale (ICAO), l’Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonché la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

L’esplosione può avvenire solo in presenza di una sorgente di innesco e quando la concentrazione è all’interno del campo di esplosività in massa o volume delle sostanze, compreso tra il limite minimo (LFL) e massimo (UFL). I limiti di esplosività dipendono dalla pressione dell’ambiente e dalla percentuale di comburente presente in atmosfera.

Le sorgenti di innesco possono essere:

  • scariche elettriche;
  • scariche elettrostatiche;
  • scariche atmosferiche;
  • scintille generate meccanicamente;
  • superfici calde;
  • reazioni esotermiche;
  • fiamme libere;
  • impulsi di pressione;
  • onde elettromagnetiche;
  • radiazioni ionizzanti;
  • ultrasuoni.

Di seguito in allegato proponiamo un approfondimento inerente il tema del rischio da atmosfere esplosive.

 

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