Sicurezza sul lavoro: le novità della Legge n. 85/2023

A cura della Redazione

L’Italia è un Paese particolare e lo è sotto tanti punti di vista anche per quanto riguarda le regole in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
 
Si può affermare, senza temere di essere smentiti, di aver fatto l’abitudine a vedere, quando si verifica un’impennata del numero degli infortuni, un’improvvisa accelerazione dei lavori parlamentari riguardo l’approvazione di modifiche risolutive all’immenso corpus legislativo esistente con la presentazione di proposte presentate come risolutive per il problema degli infortuni sul lavoro. 

Quindi, si può tranquillamente affermare, quindi, che il nostro sistema prevenzionale è un sistema da manutenzione a guasto

Siamo un Paese che legifera solo sotto due tipologie di spinte:
• quelle che arrivano dalla UE sotto forma di regolamenti, direttive europee da recepire, ecc.;
• quelle emozionali-emergenziali, all’accadere di gravi eventi.

Il legislatore ci ha ormai abituati a vederlo dare il meglio di sé quando si tratta di legiferare sotto spinte emozionali – emergenziali. 

Quando si verificano eventi che impattano emotivamente sulla pubblica opinione, i politici che, in genere, sanno poco o nulla di sicurezza sul lavoro ma sono, invece, molto attenti a cosa pensa la pubblica opinione, fanno quello che sanno fare meglio e cioè utilizzare tale opportunità, ai fini del mantenimento o incremento del consenso popolare.
Ecco, quindi, che dopo tragici eventi si assiste alla solita sequela di dichiarazioni del tipo:
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• << Siamo un Paese leader in Europa e quindi non è accettabile che in Italia avvengano episodi del genere!>>
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• << Bisogna assumere più ispettori per fare maggiori controlli!>>
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• << Ci vuole una Procura Nazionale del Lavoro!>>.

Insomma, come al solito, si parla alla pancia della pubblica opinione.
La cosa che riesce più semplice alla politica è quella di produrre nuove leggi o ritoccare quelle esistenti.
L’abbiamo già visto a fine 2021 con la Legge n. 215/2021 e l’abbiamo appena rivisto con la  Legge  n. 85/2023  pubblicata sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.  153  del  3  luglio  2023  con cui si convertiva in legge il “Decreto lavoro”.
Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro, l’articolo della citata legge d’interesse è l’art. 14 che modifica una serie di articoli del D. Lgs. n. 81/2008.

Le modifiche riguardano i seguenti articoli:
• articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente;
• articolo 21 - Disposizioni  relative  ai  componenti  dell’impresa  familiare  di  cui  all’articolo  230-bis  del  Codice  civile  e  ai  lavoratori  autonomi;
• articolo 25 – Obblighi del medico competente;
• articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti;
• articolo 71 – Uso delle attrezzature di lavoro – Obblighi del datore di lavoro;
• articolo 72 - Uso delle attrezzature di lavoro – Obblighi dei noleggiatori e dei concendenti in uso;
• art. 73 - Uso delle attrezzature di lavoro – Informazione, formazione e addestramento.
• Articolo  98  -  Requisiti  professionali  del  coordinatore  per  la  progettazione,  del  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori-

Vediamo, adesso, nel dettaglio, in cosa consistono queste modifiche:

Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
Questa modifica ha riguardato il comma 1 dell’articolo aggiungendo alla lettera a) l’obbligo di nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria non solo nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 ma anche qualora richiesto dalla valutazione dei rischi. Questa modifica, in realtà, innesca un vero e proprio cortocircuito giuridico. Infatti, il datore di lavoro da una parte deve effettuare la valutazione di tutti i rischi (professionali, n.d.r) con la conseguente elaborazione del Documento di valutazione dei Rischi (DVR) con la collaborazione del medico competente ma dall’altra deve nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e, con la modifica citata, anche qualora richiesto all’esito della valutazione dei rischi. Appare chiaro che se la sorveglianza sanitaria discende da ciò che emerge dal DVR ma il medico competente non è stato ancora nominato, questi non può certo collaborare alla redazione del DVR. Al riguardo erano state fatte delle proposte, proprio per evitare questo cortocircuito già presente nel “Decreto Lavoro”. S’era proposta di modifica la lettera a) del comma 1 dell’art. 18 con l’obbligo a carico del datore di lavoro di <>. L’intenzione era quella di far nominare il medico competente all’inizio dell’attività in modo da farlo realmente collaborare alla valutazione dei rischi.
Questa modifica proposta non è stata accolta ed è rimasta la formulazione prima commentata. Il perché ciò sia avvenuto, non è dato sapere.

Andando a guardare “i numeri” c’è da dire che in Italia (dati ISTAT) ci sono 4,4 milioni di imprese; di queste il 95,1% ha meno di 10 dipendenti con il 43,7% del totale dei lavoratori. Il restante 4,9% di imprese assorbe il 56,3% della forza lavoro. A questo punto, bisogna chiedersi quanti sono i medici competenti in Italia? Andando a guardare sul sito del Ministero della Salute è possibile consultare un “Elenco Medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dall'art. 38 comma 1 e comma d-bis D.L.gs n. 81 del 9 aprile 2008”. Il totale dei medici competenti iscritti in questo elenco è abbondantemente sotto i 10.000. Visto che ogni anno in Italia nascono circa 300.000 imprese e ne chiudono 250.000, la differenza di 50.000 imprese è il numero su cui i circa 10.000 medici competenti, avrebbero dovuto operare se fosse passata la modifica proposta. Certamente 5 nuove imprese a testa ogni anno sembra un numero accettabile ma a questo vanno sommate tutte le attività già in essere con le altre imprese attive. Pertanto, è probabile che questa valutazione si stata fatta dal legislatore prendendo così la decisione di non decidere e lasciare la formulazione della modifica così come pubblicata nel “Decreto Lavoro”.
L’altra modifica riguarda il comma 3 a cui è stato aggiunto il p. 3.3 che riguarda gli edifici scolastici ed in cui, in qualche modo, si introduce una “pezza giustificativa” alla lentezza nell’esecuzione degli interventi strutturali visto che  questa modifica ribadisce che gli  obblighi  previsti  dal  D. Lgs. n. 81/2008  a  carico  delle  amministrazioni  tenute  alla  fornitura  e  alla  manutenzione  degli  edifici  scolastici  statali  si  intendono  assolti  con  l'effettuazione  della  valutazione  congiunta  dei  rischi  strutturali degli edifici,  alla  quale  sia  seguita  la  programmazione  degli  interventi  necessari  nel  limite  delle  risorse  disponibili. Ovviamente, così come scritta, questa modifica introduce non pochi dubbi sulla liceità della stessa visto che subordina un intervento strutturale, avente potenziale alto impatto sulla salute e sicurezza dei lavoratori e degli allievi degli istituti scolastici, alle risorse disponibili.

Articolo 21 - Disposizioni  relative  ai  componenti  dell’impresa  familiare  di  cui  all’articolo  230-bis  del  Codice  civile  e  ai  lavoratori  autonomi
Qui viene modificata la lettera a) del comma 1 dove i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III. La modifica prevede che questi soggetti devono utilizzare anche idonee opere provvisionali in conformità alla disposizioni del Titolo IV ( Cantieri temporanei o mobili) del D. Lgs. n. 81/2008.
Più che una vera e propria novità, questa modifica è solo una precisazione formale visto che le imprese familiari, quando operano in un cantiere dove si svolgono lavori edili o d’ingegneria civile, sono “imprese esecutrici” come definite dall’art. 89 comma 1 lett. i-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 e come tali obbligate, tra l’altro, a quanto previsto dagli art. 95 e 96.

Articolo 25 – Obblighi del medico competente
La modifica riguarda la lettera e-bis e n-bis del comma 1. E’ stato precisato che in occasione  della  visita  medica  preventiva  o  della  visita  medica  preventiva  in  fase  preassuntiva  di  cui  all'articolo  41,  il medico competente deve richiedere  al  lavoratore  di  esibire  copia  della  cartella  sanitaria  e  di  rischio  rilasciata  alla  risoluzione  del  precedente  rapporto  di  lavoro  e  ne  valuta  il  contenuto  ai  fini  della  formulazione  del  giudizio  di  idoneità,  salvo  che  ne  sia  oggettivamente  impossibile  il  reperimento. Questa è, senza dubbio, un’utile modifica che permetterà al medico competente di avere informazioni importanti ai fini della formulazione del giudizio di idoneità del lavoratore.
La lettera n-bis prevede che in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, il medico competente deve comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.

Articolo 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
Il legislatore è intervenuto aggiungendo al comma 2 la lettera b-bis che richiede alla Conferenza Stato Regioni di prevedere nell’emanando nuovo Accordo sulla formazione  anche il  monitoraggio  dell’applicazione  degli  accordi  in  materia  di  formazione,  nonché  il  controllo  sulle  attività  formative  e  sul  rispetto  della  normativa  di  riferimento,  sia  da  parte  dei  soggetti  che  erogano  la  formazione,  sia  da  parte  dei  soggetti  destinatari  della  stessa. Vale la pena di ricorda che la pubblicazione di questo nuovo Accordo era prevista entro il 30 giugno 2022. La speranza è che questo Accordo non faccia la stessa fine del decreto sul “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi” chiuso in qualche cassetto ministeriale da quasi 15 anni.

Articolo 71 – Uso delle attrezzature di lavoro – Obblighi del datore di lavoro
La modifica riguarda il comma 12 con la sua completa riformulazione. Il legislatore ha previsto che i  soggetti  privati  abilitati  alle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, acquistano  la  qualifica  di  incaricati  di  pubblico  servizio  e  rispondono  direttamente  alla  struttura  pubblica  titolare  della  funzione  di  vigilanza  nei  luoghi  di  lavoro  territorialmente  competente.

Articolo 72 - Uso delle attrezzature di lavoro – Obblighi dei noleggiatori e dei concendenti in uso
La modifica riguarda il comma 2 dove si richiede a chiunque  noleggi  o  conceda  in  uso  attrezzature  di  lavoro  senza  operatore (nolo a freddo) anche di acquisire e  conservare  agli  atti,  per  tutta  la durata  del  noleggio  o  della  concessione  dell’attrezzatura,  una  dichiarazione  autocertificativa  del  soggetto  che  prende  a  noleggio,  o  in  concessione  in  uso,  o  del  datore  di  lavoro,  che  attesti  l’avvenuta  formazione  e  addestramento  specifico,  effettuati  conformemente  alle  disposizioni  del  presente  Titolo,  dei  soggetti  individuati  all’utilizzo. Questa modifica ha l’obiettivo di garantire la messa a disposizione di attrezzature di lavoro noleggiate a freddo ad operatori del datore di lavoro in possesso dei requisiti minimi formativi ed addestrativi per l’uso dell’attrezzatura di lavoro noleggiata. Ad esempio, se il nolo riguarda una Piattaforma di lavoro Elevabile (PLE), il datore di lavoro che la impiegherà dovrà autocertificare che il o i lavoratori che opereranno con essa siano, almeno, in possesso della formazione dell’addestramento previsti dall’art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.

Art. 73 - Uso delle attrezzature di lavoro – Informazione, formazione e addestramento
Questa modifica ha introdotto un nuovo comma 4-bis, che obbliga il datore  di  lavoro  che  fa  uso  delle  attrezzature  che  richiedono  conoscenze  particolari  di  cui  all’articolo  71,  comma  7,  di provvedere  alla  propria  formazione  e  al  proprio  addestramento  specifico  al  fine  di  garantire  l’utilizzo  delle  attrezzature  in  modo  idoneo  e  sicuro.

Articolo  98  -  Requisiti  professionali  del  coordinatore  per  la  progettazione,  del  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori
La modifica riguarda l’inserimento, tra i soggetti che possono svolgere le funzioni di Coordinatori per la Progettazione (CSP) e per l’Esecuzione dei lavori (CSE) anche coloro che hanno conseguito la laurea  in  Tecniche  della  prevenzione  nell'ambiente  e  nei  luoghi  di  lavoro (TdP),  della  classe  L/SNT/4. 
Riguardo questa modifica c’è già stata una dura presa di posizione da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) che ha paventato, in un’apposita comunicazione, un abbassamento del livello di sicurezza in cantiere in quanto “i concetti di programmazione, organizzazione e gestione della sicurezza nel cantiere risultano del tutto sconosciuti a un tecnico della prevenzione, in quanto i corsi di queste lauree afferiscono, in tutte le università italiane, alle facoltà di medicina; dunque, a materie specificatamente ispirate ai concetti sanitari e certamente non tecnici e di gestione dei cantieri da cui sono, per forza di cose, lontani anni luce”.
Si può essere o meno d’accordo con quanto sostenuto dal CNI ma ciò che conta realmente per svolgere le funzioni di CSP e CSE è l’esperienza acquisita sul campo. Non a caso il legislatore aveva previsto, fin dal D. Lgs. n. 494/1996, anche un’esperienza specifica di almeno un anno. Va però evidenziato che, ad esempio, un laureato in ingegneria civile e ambientale (L7) o in Architettura (L17) ha una preparazione specifica di base nettamente superiore a quella di un laureato in Tecniche della Prevenzione e che gli permette di poter approcciare facilmente all’attività di integrazione la sicurezza sin dalla concezione e progettazione di un’opera come previsto dalla direttiva 92/57/CEE (Direttiva cantieri). Pertanto, nulla in contrario a far rivestir le funzioni di CSP e CSE anche ai TdP ma sarebbe stato utile, visto il background formativo di base, prevedere una preventiva esperienza specifica nel settore delle costruzioni di almeno tre anni.
In conclusione, dopo avere analizzato i contenuti delle modifiche introdotte dalla legge n. 85/2023, è necessaria una riflessione.
Quello che veramente dovrebbe essere fatto per provare a migliorare la sicurezza sul lavoro nel nostro Paese è una profonda modifica del corpus normativo semplificando e plasmandolo, in funzione delle nostre particolarità ben diverse, ad esempio, da quelle di altri Paesi UE come quelli del nord Europa.  
Se prima ciò non verrà fatto, difficilmente potremo vedere dei reali miglioramenti.
Si dovrà arrivare a far percepire che il lavorare in sicurezza è conveniente ed è un investimento per le aziende, piccole, medie o grandi che siano. 
Si tratta, quindi, di sviluppare un sistema che, tenendo conto delle tante variabili in gioco (tecniche, giuridiche, economiche, psicologiche, sociologiche, ecc.)  dimostri ad ogni imprenditore, piccolo o grande, che l’investimento per la sicurezza e la tutela della salute, oltre ad essere eticamente riconosciuto e apprezzato dalla pubblica opinione, può produrre un ritorno etico, morale ed economico tangibile in quanto:
• permette all’impresa l’accesso e la permanenza sul mercato dove esiste un sistema di controllo efficiente ed efficace;
• costituisce un vantaggio competitivo rispetto ad altre aziende dello stesso settore;
• permette la riduzione dei costi indiretti (assenteismo, turnover ecc.);
• aumenta l’efficienza dei processi lavorativi;
• fa accedere ad agevolazioni fiscali e contributive;
• migliora l’immagine aziendale;
• riduce la conflittualità interna ed esterna.

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