Violazioni contributive: nuove norme di accertamento e contrasto

A cura della Redazione

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024, il decreto-legge 19/2024 recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Al fine di introdurre nuove misure, dirette e indirette, atte a trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, sono state apportate alcune modifiche all’art. 116 della L. 388/2000, con decorrenza 1° settembre 2024. Sono state, inoltre, previste nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, nonché attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali più incisive e veloci.

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare – Come anticipato in premessa, è stato, innanzi tutto, riscritto e sostituito il c. 8, dell’art. 116 della L. 388/2000, come di seguito indicato. In particolare, in base alla novella normativa, i soggetti che non provvederanno, entro il termine ex lege previsto, al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvederanno in misura inferiore a quella dovuta, saranno tenuti:

a)      nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; se il pagamento dei contributi o premi viene effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non troverà applicazione (novità); la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b)      (lettera sostituita dal D.L. 19/2024) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni (novità) obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo (novità), al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%, fermo restando che la sanzione civile non potrà essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria sarà effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti saranno tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia (novità). La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura ridotta è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applicherà la misura piena (novità);

b-bis) (nuova lettera introdotta dal D.L. 19/2024) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo sarà subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applicherà la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).

Sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, sarà rivista anche la sanzione prevista in caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, c. 10, della L. 388/2000). In questo caso, non vi sarà più una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, con un tetto massimo non superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge (sanzione che – è bene ricordarlo – deve essere applicata fino al 31 agosto p.v.), ma saranno dovuti unicamente gli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice Civile.

Sono fatte salve eventuali disposizioni che prevedano l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti sopra.

Semplificazione degli adempimenti – Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'INPS, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024, l'Istituto previdenziale metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente potrà segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.

Criteri e modalità operative saranno adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del Lavoro, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento della stessa.

La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini che saranno indicati con la deliberazione di cui sopra, comporterà l'applicazione, in ragione della violazione contestata:

a)      in caso di omissione contributiva, della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b)      in caso di evasione contributiva, della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui sopra è subordinata al versamento della prima rata. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la sanzione piena ex art. 116, c. 8, primo periodo delle lett. a) e b) della L. 388/2000 (ut supra).

In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati, l'INPS procederà alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili (la norma di riferimento è, anche in questa fattispecie, l’art. 116, c. 8, della L. 388/2000):

a)      nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b)      nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30%; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60% dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Ai fini di quanto finora rilevato, si prevede che, da settembre 2024, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, potranno fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti.

L’INPS potrà, conseguentemente, a mezzo di posta elettronica certificata:

a)      invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

b)      invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

c)      inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

d)      invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

Sulla base delle risultanze dell’attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS potrà formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite PEC.

 

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