Welfare, la sanatoria per i familiari

A cura della Redazione

Nuova svolta normativa sull’annosa questione relativa ai carichi familiari e alle detrazioni, con impatti rilevanti in tema di welfare. Il D.lgs 18 dicembre 2025 n. 192 (G.U. n. 294/2025), infatti, è intervenuto nuovamente sul dettato testuale dell’articolo 12 del TUIR, modificandone il comma 4-ter.

Come cambia la disciplina di riferimento

Il nuovo intervento si pone in discontinuità con le modifiche in tema di detrazioni per i familiari a carico introdotte dalla Legge n. 207/2024, soprattutto con riferimento alla categoria degli “altri familiari a carico”. Si deve ricordare, al riguardo, che l’ultima legge di bilancio ha modificato la lett. d) del comma 1 dell’art. 12 TUIR, prevedendo che la detrazione per gli altri familiari a carico spetti per i soli ascendenti conviventi con il contribuente.  Nella versione precedente, la detrazione spettava invece per i familiari individuati dal richiamato art. 433 c.c. (vedi in seguito).

L’assetto delineato dalla norma, pertanto, aveva determinato l’esclusione dei familiari diversi dal coniuge, dai figli e dagli ascendenti, dal novero dei possibili beneficiari delle misure di welfare. Si deve considerare, al riguardo, che l’art. 51, comma 2, nell’elencare i flexible benefit che godono dell’esenzione fiscale richiama, in alcune lettere, i familiari di cui all’art. 12. Va da sé che la riformulazione operata dalla Manovra per il 2025 aveva determinato l’esclusione degli altri familiari dalle misure di welfare.

A seguito dell’ultimo intervento normativo (si veda l’art. 1 del decreto in commento), pur restando immutata la spettanza della detrazione per i soli ascendenti conviventi, il nuovo comma 4-ter riabilita questi soggetti, prevedendo che, quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12, si considerano, ancorché non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’art. 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal 2° comma dell’art. 12, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati (ovvero, 4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni, o superiore a 2.840,51 euro nei casi di altri familiari).

Art. 433 c.c.

All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:

1) il coniuge;

2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;

4) i generi e le nuore;

5) il suocero e la suocera;

6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

 

Welfare e familiari del lavoratore

Come anticipato, alcuni dei flexible benefit per i quali è prevista la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente del contribuente, possono essere destinati ai suoi familiari.

Nel seguente schema sono individuati i possibili beneficiari delle opere/servizi welfare, tenendo conto della novità introdotta dal d.lgs. n. 192/2025.

Somme esenti

Beneficiari della misura

Lett. d-bis)

Le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12

 

Ø Dipendenti

Ø Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Ø Figli (di qualsiasi età) a carico

Ø Familiari di cui all’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a carico del dipendente

Lett. f)

l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100 (finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto)

 

Ø Dipendenti

Ø Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico)

Ø Figli compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto (anche se non a carico)

Ø Familiari di cui all’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (anche se non a carico)

Lett. f-bis)

Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari

 

Ø Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico)

Ø Figli compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto (anche se non a carico)

Ø Familiari di cui all’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (anche se non a carico)

Lett. f-ter)

le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 (*)

 

Ø Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico)

Ø Figli compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto (anche se non a carico)

Ø Familiari di cui all’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (anche se non a carico)

Lett. f-quater)

i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti e dei loro familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel medesimo articolo 12, comma 2, per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, …, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie

 

Ø Dipendenti

Ø Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato

Ø Figli (di qualsiasi età) a carico

Ø Familiari di cui all’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a carico del dipendente

(*) i soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica.

Per l’individuazione dei familiari anziani, in via generale, si deve fare riferimento ai soggetti che hanno compiuto i 75 anni (Circ. Agenzia delle entrate n. 28/E del 2016).

Profili temporali

Il d.lgs. n. 192/2025 è entrato in vigore il 20 dicembre 2025 e, come stabilito dall’art. 1, comma 2, le disposizioni sopra esaminate si applicano a partire dal periodo di imposta 2025.

Ne consegue che vengono sanate quelle situazioni in cui i flexible benefit sono stati riconosciuti, a sussistere di tutti gli altri presupposti, ai familiari di cui all’art. 433 c.c., in forza di piani welfare precedenti alla Legge di bilancio 2025 e non adeguati al mutato assetto normativo.

Resta inteso che si devono considerare superate le indicazioni della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2025, paragrafo “1.3. Modifiche alle detrazioni per familiari a carico”, dove precisavano che “…a decorrere dal 1° gennaio 2025 non è più possibile fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e per le spese sostenuti per le altre persone indicate nell’art. 433 c.c… In particolare, ai sensi del citato art. 51, l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare è limitata a quelle misure riconosciute dal datore di lavoro esclusivamente in favore: …; degli ascendenti”.

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