Welfare e spese RSA: non necessaria la convivenza del familiare per l’esenzione
A cura della Redazione
L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 163/2026, si pronuncia sulla non concorrenza nel reddito di lavoro dipendente nell’ambito dei piani di welfare aziendale riguardo ai rimborsi delle spese relative al ricovero in RSA di un familiare non convivente.
L’istanza origina da un dipendente che, nell’ambito dei piani welfare aziendali, opta per la fruizione del rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre, non convivente con lui ma ospitata stabilmente in una RSA.
L’Agenzia risponde citando le modifiche avvenute al comma 4-ter dell’art. 12 TUIR con il d.lgs. n. 192/2025 che ha previsto che quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 TUIR si considerino anche le persone elencate nell’art. 433 del codice civile, purché sussista il requisito della convivenza con il contribuente oppure percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Tuttavia, con il recentissimo d.lgs. n. 148/2026, il comma 4-ter è stato nuovamente modificato ripristinando le condizioni precedenti: è stato infatti soppresso il riferimento “che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria” e ora queste condizioni vanno verificate solo quando i familiari di cui all’art. 433 del codice civile sono “fiscalmente a carico”. Se le norme invece richiamano genericamente le persone dell’art. 12 TUIR non occorre la verifica della convivenza.
Le recenti modifiche apportate con il d.lgs. n. 148/2026 si applicano già a partire dal periodo di imposta 2025 e sono state pensate proprio per far fronte a diverse criticità emerse, tra le quali anche quelle in materia di piani welfare aziendali.
Dunque, per concludere, il rimborso/utilizzo del welfare aziendale per spese RSA sostenute a favore della madre non convivente non rientrano nel reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51 comma 2 lettera f-ter del TUIR.
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