AI Act, le decisioni sui rapporti di lavoro rimangono di competenza umana
A cura della Redazione
Sulla G.U. n. 234 dell’8 ottobre 2026 è stato pubblicato il d.lgs. 7 ottobre 2026, n. 179, che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorità nazionali e di utilizzo dell'intelligenza artificiale nella formazione. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 23 ottobre 2026.
Gli articoli di particolare rilevanza, per quanto riguarda i datori di lavoro, sono il 41 e il 42.
Tutela dei lavoratori
L’articolo 41 prevede che nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato. La decisione definitiva, infatti, deve essere riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Il consenso del lavoratore non costituisce un'eccezione al divieto.
Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione.
L'utilizzo dei sistemi di ai deve avvenire nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione. Prima dell'avvio del trattamento, il datore di lavoro, come previsto dall'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, deve informare il lavoratore in merito all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio integralmente automatizzati.
Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l'intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell'indicazione dell'eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.
Il licenziamento intimato in violazione delle disposizioni di cui alla norma in esame e, pertanto, senza che la decisione finale sia assunta da una persona fisica, è nullo. Sono nulle anche le ulteriori decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione delle disposizioni del decreto.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull'organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
I datori di lavoro assicurano un'adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate.
Ulteriori disposizioni di interesse
Formazione per i professionisti: l’articolo 47 prevede che i corsi di formazione professionale iniziale e di formazione continua svolti dagli ordini professionali includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale. Entro sei mesi, i consigli degli ordini professionali devono adeguare i loro regolamenti.
Servizi per il lavoro: l’articolo 48 prevede che le amministrazioni pubbliche competenti e i soggetti autorizzati o accreditati ai servizi per il lavoro possono utilizzare sistemi di intelligenza artificiale per attività di orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro, individuazione delle competenze e supporto ai percorsi di inserimento lavorativo, nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente. L'utilizzo di tali sistemi è comunque subordinato alla garanzia della supervisione umana, della trasparenza delle decisioni e della tutela dei diritti degli utenti e dei lavoratori.
Equo compenso: l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale da parte del professionista può comportare una modulazione dell'equo compenso, secondo parametri che tengono conto della classificazione di rischio del sistema di intelligenza artificiale utilizzato, ai sensi del regolamento IA. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, i decreti che disciplinano l’equo compenso saranno integrati con la determinazione dei parametri utili alla modulazione.
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Allegati
- dlgs-179-2026 - Scarica