America’s Cup: contratti a termine in deroga

A cura della Redazione

Sulla G.U. n. 146/2026 è stato pubblicato il DL n. 108 del 26 giugno 2026, che all’art. 4 riconosce alle società organizzatrici della trentottesima edizione della America’s Cup – Napoli 2027, la possibilità di assumere personale a tempo determinato, non oltre il 31 dicembre 2027, in deroga ai limiti di durata complessiva, al regime delle proroghe e dei rinnovi e ai limiti quantitativi di cui al Dlgs 81/2015.

Il medesimo regime in deroga trova applicazione anche in caso di ricorso alla somministrazione a tempo determinato per le esigenze dell’evento.

La durata complessiva del rapporto a termine con il medesimo lavoratore non può eccedere i 24 mesi e, in ogni caso, non può andare oltre il 31 dicembre 2027.

Il numero dei rinnovi con il medesimo lavoratore non può essere superiore a 6. In caso di violazione dei limiti non trova applicazione la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato.

Le società organizzatrici possono anche occupare lavoratori sportivi a tempo determinato secondo le disposizioni contenute nel Dlgs 36/2021.

La cessazione dei contratti a tempo determinato alla scadenza del termine connesso all’evento non costituisce licenziamento.

Non trova applicazione la procedura dei licenziamenti collettivi di cui alla Legge 223/1991.

Ai fini del collocamento obbligatorio, non si computano i lavoratori assunti a tempo determinato per le esigenze dell’evento, per la parte eccedente le esclusioni già operate ai sensi dell’art. 4 della Legge 68/1999. Restano fermi gli obblighi riferiti al restante personale e le quote di riserva già maturate.

Ai soggetti organizzatori dell’evento è riconosciuto uno sgravio dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro nel rispetto del limite de minimis. Spetterà ad un decreto ministeriale individuare la misura e le modalità di applicazione dell’esonero.

L’esonero non è cumulabile, per i medesimi rapporti di lavoro, con altri esoneri o agevolazioni contributive previsti dalla normativa vigente, compreso il regime contributivo degli sportivi, e viene meno in caso di riqualificazione del rapporto come autonomo o per l’insussistenza dei presupposti. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Trovano applicazione le disposizioni sulla sicurezza sul lavoro di cui al Dlgs 81/2008 e le condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori distaccati di cui al Dlgs 136/2016.

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