Anche l’indennità di preavviso nell’obbligo solidate negli appalti
A cura della Redazione
La responsabilità solidale nell’appalto tra committente e appaltatori e subappaltatori riguarda anche il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in quanto componente retributiva.
Così si è espressa la Cassazione con la sentenza 23716 del 21 luglio 2026.
E’ noto che l’art. 29 2° comma del D.Lgs 276/2003 prevede l’obbligo a carico del committente imprenditore o datore di lavoro, in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, di corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi.
La controversia in questione è incentrata sul quesito se l’indennità sostitutiva del preavviso sia o meno da ricomprendere tra gli elementi retributivi oggetto dell’obbligo solidale.
Nelle motivazioni la Cassazione giunge alla conclusione che l'indennità sostitutiva del preavviso si configura quale corrispettivo del diritto potestativo della parte recedente di determinare la immediata cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del quale il lavoratore avrebbe avuto diritto alla retribuzione.
Ciò fa dell’indennità sostitutiva corrisposta una componente retributiva e non risarcitoria o indennitaria e come tale essa rientra nel concetto di retribuzione dovuta dal committente a titolo di responsabilità solidale ai sensi del citato art. 29 comma 2.
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- cass.23716-2026 - Scarica