ARAN: permessi per prestazioni rese da professionisti non medici

A cura della Redazione

L’Aran, con orientamento applicativo del 16 ottobre 2026, fornisce chiarimenti riguardo all’art. 23 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 che disciplina la fruizione dei permessi per visite specialistiche.

In particolare, l’art. 23 riconosce ai dipendenti dei permessi per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. Il comma 9, stabilisce che l’assenza debba essere giustificata con un’attestazione di presenza redatta dal medico, dal personale amministrativo della struttura o dal professionista sanitario (anche privati) che abbia svolto la visita.

Con l’orientamento identificato da Id 39275, l’Agenzia afferma che, a fronte della specifica presente nel comma citato, i permessi non si applicano solo alle prestazioni rese dal personale medico, ma anche a tutte quelle rese da un professionista sanitario diverso dal medico, compresi i professionisti sanitari privati. È possibile fruire di tali permessi purché la prestazione cui il dipendente si è sottoposto sia riconducibile ad una delle fattispecie presenti nel comma 1 dell’art. 23 e sia effettuata nell’ambito delle competenze proprie della relativa professione sanitaria.

Ad esempio, può rientrarvi anche una consulenza resa da un biologo nutrizionista, qualora effettuata nell’ambio delle competenze proprie della relativa professione.

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