Aran: chiarimenti per il personale Funzioni locali su permessi e congedi di tipo familiare
A cura della Redazione
L’Aran, con alcuni orientamenti applicativi del 23 settembre 2026, fornisce chiarimenti in ambito di istituti a tutela della genitorialità e di permessi per motivi personali o familiari, relativamente al personale inquadrato nel comparto Funzioni locali.
Con l’orientamento identificato da Id 39099 l’Agenzia entra nel merito dell’eventuale riproporzionamento degli istituti a tutela della genitorialità, nei casi di rapporti di lavoro a tempo parziale verticale. All’art. 55, comma 9-bis, “Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale” del nuovo CCNL del comparto FL 2022-2024 del 23 febbraio 2026, sono state riscritte le previsioni sulle modalità di riproporzionamento degli istituti contrattuali fruibili frazionatamente in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. In particolare, si prevede che:
- il periodo di congedo di maternità e paternità previsto dal D.lgs. n. 151/2001 è riconosciuto per intero, anche per la parte ricadente in periodo non lavorativo (comma 9-bis lett. d));
- con riferimento al congedo parentale, il numero di giorni è riproporzionato in ragione del rapporto tra il numero di giornate teoriche previste per il lavoratore a tempo parziale nell’anno rispetto al numero delle giornate teoriche del lavoratore a tempo pieno nell’anno (comma 9-bis lett. a));
- mentre, con riferimento ai riposi giornalieri per maternità, la previsione contrattuale prevede espressamente che spettano per intero solo per i periodi coincidenti con quelli lavorativi (comma 9-bis lett. e).
Con l’orientamento identificato da Id 39109 l’Agenzia risponde relativamente al congedo parentale di cui all’art. 35 comma 3 del CCNL del comparto FL 2022-2024, previsto per ciascun figlio per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri. Infatti, si chiede se i primi 30 giorni, retribuiti per intero e computati in modo complessivo per entrambi i genitori, debbano intendersi come “i primi 30 giorni in assoluto”, a prescindere dalla situazione lavorativa (privata/pubblica) dei genitori interessati. L’Aran chiarisce che si tratta di un periodo che può essere riconosciuto per ciascun figlio una sola volta e quindi non può essere duplicato nel caso in cui la lavoratrice/il lavoratore cambi datore di lavoro pubblico tra quelli ricompresi nell’art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 2001, indipendentemente dal comparto di appartenenza di tali amministrazioni. Questo periodo non è, pertanto, da intendersi in assoluto come i primi 30 giorni di congedo, ma come i primi 30 giorni di congedo alle dipendenze di un datore di lavoro pubblico rientrante nelle fattispecie normative sopra richiamate.
Infine, con l’orientamento applicativo con Id: 39111, l’Aran chiarisce che in caso di fruizione dei permessi di cui all’art. 32 del CCNL 2022-2024 del comparto Funzioni Locali, ossia dei permessi per motivi personali o familiari, il dipendente deve farne espressa richiesta ma non è necessario specificare le motivazioni dell’utilizzo. Il Dirigente/Responsabile può, per esigenze organizzative, negare tale fruizione. Il diniego deve essere motivato e formalizzato come espressamente indicato al comma 1 del medesimo art. 32. La formalizzazione deve avvenire con le modalità adottate dall’Ente.
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