Assistenza fiscale: cambiano le sanzioni per il visto infedele

A cura della Redazione

L’art. 18 del d.lgs. n. 148/2026 (decreto omnibus) ha modificato l’art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241/1997, che sanziona il rilascio del visto di conformità, o l'asseverazione, infedele.

Al responsabile della violazione si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro.

Per il visto di conformità infedele relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate tramite modello 730, invece, l’intermediario è tenuto al pagamento di una somma pari al 30% della maggior imposta accertata, salvo che l’errore sia determinato da dolo o colpa grave del contribuente.

A seguito delle novità introdotte dal decreto omnibus, alla notifica della cartella di pagamento della sanzione del 30% si applica il termine del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, il recupero avviene a cura della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente.

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