Assunzione di lavoratrici madri: operativo l'esonero contributivo del 100%
A cura della Redazione
L'INPS, con la circolare n. 82 del 29 luglio 2026, ha fornito le istruzioni applicative per il nuovo esonero contributivo introdotto dall'art. 1, commi da 210 a 213, della L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), riconosciuto ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2026, assumono donne madri di almeno tre figli minori di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite di 8.000 euro annui, riparametrati su base mensile, lasciando invariata l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Possono beneficiare dell'incentivo tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, mentre restano escluse le pubbliche amministrazioni. L'esonero spetta per assunzioni a tempo determinato (anche in somministrazione), a tempo indeterminato e per le trasformazioni di rapporti a termine già agevolati. Sono, invece, esclusi i rapporti di lavoro domestico, l'apprendistato e, secondo i chiarimenti dell'Istituto, il lavoro intermittente.
Per accedere al beneficio la lavoratrice deve possedere, al momento dell'assunzione, entrambi i requisiti previsti dalla norma: essere madre di almeno tre figli di età inferiore a 18 anni ed essere priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Il requisito relativo ai figli si cristallizza alla data dell'assunzione e continua a produrre effetti anche se successivamente uno dei figli diventa maggiorenne o intervengono altre vicende familiari. L'agevolazione si applica anche nei casi di adozione e affidamento.
La durata dell'incentivo varia in funzione della tipologia contrattuale: 12 mesi per le assunzioni a tempo determinato, 24 mesi per quelle a tempo indeterminato e fino a 18 mesi complessivi in caso di trasformazione di un contratto a termine già agevolato. L'esonero è riconosciuto entro il limite massimo mensile di 666,66 euro, ridotto proporzionalmente nei rapporti a tempo parziale e riproporzionato nei rapporti iniziati o cessati nel corso del mese.
La fruizione dell'agevolazione è subordinata al possesso dei requisiti generali previsti per gli incentivi all'occupazione, tra cui la regolarità contributiva (DURC), il rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza e dei contratti collettivi, nonché delle condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs. 150/2015, che escludono il beneficio, ad esempio, in presenza di obblighi preesistenti all'assunzione, violazione del diritto di precedenza o sospensioni dell'attività per crisi aziendale.
L'INPS chiarisce inoltre che la misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del TFUE, trattandosi di un intervento di carattere generale rivolto a tutti i datori di lavoro privati, senza limitazioni territoriali o settoriali.
Infine, sotto il profilo del coordinamento con altri incentivi, l'Istituto precisa che l'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni della contribuzione datoriale previsti dalla normativa vigente, quali, tra gli altri, l'incentivo per l'assunzione di donne svantaggiate, la Decontribuzione Sud, gli incentivi per l'assunzione di lavoratori disabili, quelli collegati alla NASpI e alcune riduzioni contributive di settore. Resta, invece, compatibile con la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione prevista dal D.Lgs. 216/2023, con l'agevolazione per i datori di lavoro in possesso della certificazione della parità di genere e con gli esoneri contributivi riconosciuti direttamente alla lavoratrice, come quello previsto per le lavoratrici madri sulla quota IVS a loro carico.
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