Benefici contributivi e sicurezza sul lavoro: ecco la nuova “lista nera” delle violazioni che fanno perdere le agevolazioni
A cura della Redazione
Pubblicato l'elenco delle violazioni che impediscono ai datori di lavoro di usufruire di sgravi, esoneri e agevolazioni contributive
Cosa tratta?
Il Ministero del Lavoro ha emanato il Decreto ministeriale n. 78 del 22 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026, che individua ufficialmente le violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che impediscono ai datori di lavoro di beneficiare di sgravi, incentivi e altri benefici normativi e contributivi.
Il provvedimento dà attuazione all'art. 29 del D.L. 19/2024 (PNRR), che aveva modificato l'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006. Da allora, per ottenere benefici contributivi non basta più essere in possesso del DURC e rispettare il CCNL, occorre anche non aver commesso determinate violazioni in materia di lavoro e sicurezza.
Di seguito l’elenco delle violazioni ostative:
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Rif. normativo |
Descrizione |
Durata esclusione |
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art. 437 c.p. |
Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro |
24 mesi |
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art. 589, comma 2, c.p. |
Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche |
24 mesi |
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art. 603-bis c.p. |
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro |
24 mesi |
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Art. 590, comma 3, c.p. |
Lesioni personali colpose gravi o gravissime connesse alla violazione delle norme di prevenzione e sicurezza |
18 mesi |
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Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lettere a), b), c), d); 68, comma 1, lettere a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2, lettere a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2, lettere a), b); 282 commi 1 e 2, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
Numerose violazioni del D.Lgs. 81/2008 relative a: - obblighi del datore di lavoro e del dirigente; - valutazione dei rischi; - impianti e apparecchiature elettriche; - cantieri temporanei o mobili; - uso di attrezzature di lavoro e DPI. |
12 mesi |
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Disposizioni indicate dall’art. 105, comma 1, lettere a) e b) , decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1956 |
Violazioni delle norme di salute e sicurezza per lavori in galleria e altri lavori in sotterraneo |
12 mesi |
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Art. 22, comma 12, decreto legislativo n. 286/1998 |
Impiego di lavoratori extracomunitari irregolari (senza valido permesso di soggiorno) |
8 mesi |
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Art. 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 |
Impiego di lavoratori in nero (omessa comunicazione preventiva di assunzione) |
6 mesi |
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Art. 27, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 |
Operatività nei cantieri senza patente a crediti (o con patente sotto 15 crediti) |
6 mesi |
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Articoli 7 e 9 decreto legislativo n. 66/2003 solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata |
Violazione dei riposi obbligatori giornalieri e settimanali (almeno il 20% dei lavoratori) |
3 mesi |
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Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro |
3 mesi |
Le violazioni sono ostative solo se accertate con provvedimenti definitivi, come:
- sentenze passate in giudicato;
- ordinanze-ingiunzione definitive.
Inoltre, il decreto precisa che l'effetto ostativo non opera in alcuni casi di estinzione del reato tramite prescrizione obbligatoria o oblazione previsti dalla normativa speciale.
Per chi si occupa di salute e sicurezza, la vera novità non è tanto l'esistenza di violazioni già sanzionate dal D.Lgs. 81/2008, quanto il fatto che ora esse hanno un effetto diretto sugli sgravi contributivi e sugli incentivi, creando un collegamento molto più stretto tra compliance HSE e agevolazioni.
Per le imprese, ciò significa che la gestione della salute e sicurezza sul lavoro non costituisce più soltanto un obbligo normativo, ma anche un elemento essenziale per preservare la possibilità di usufruire delle agevolazioni economiche previste dall'ordinamento.
Cosa dice la legge?
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 1175 e 1176 (condizioni per il godimento dei benefici normativi e contributivi).
- Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19, art. 29, convertito dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha modificato l'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006 introducendo il requisito dell'assenza di specifiche violazioni in materia di lavoro e sicurezza.
- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22 giugno 2026, n. 78, pubblicato nella G.U. n. 156 dell'8 luglio 2026, recante l'individuazione delle violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza che costituiscono cause ostative alla fruizione dei benefici normativi e contributivi.
- Allegato A al DM 22 giugno 2026, n. 78, contenente l'elenco delle violazioni e il relativo periodo di esclusione dai benefici.
Indicazioni operative
- Verificare periodicamente l'assenza di violazioni ostative: integrare nel sistema di gestione HSE un controllo periodico delle eventuali contestazioni o procedimenti definitivi in materia di salute e sicurezza, lavoro irregolare, orario di lavoro e impiego di lavoratori stranieri, valutando anche il possibile impatto sugli sgravi contributivi e sulle agevolazioni aziendali.
- Rafforzare la compliance documentale: assicurare l'aggiornamento costante di DVR, nomine, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, procedure operative e registrazioni di sicurezza. Molte delle violazioni richiamate dal DM riguardano obblighi fondamentali previsti dal D.Lgs. 81/2008.
- Monitorare appaltatori e subappaltatori: estendere i controlli di qualificazione alle imprese esterne verificando DURC, requisiti di sicurezza, formazione, regolarità contributiva e, nei cantieri, possesso della patente a crediti. Una gestione inefficace della filiera può esporre l'organizzazione a rischi economici, reputazionali e operativi.
- Effettuare audit su orari di lavoro e lavoro irregolare: programmare verifiche interne dedicate al rispetto dei riposi giornalieri e settimanali, alla corretta gestione delle presenze e alla regolarità dei rapporti di lavoro, evitando situazioni che potrebbero configurare lavoro nero o violazioni dell'orario di lavoro.
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Allegati
- dm-22-06-2026 - Scarica